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L’esenzione dall’Ici degli enti ecclesiastici: genesi di un’interpretazione “autentica”
L’esenzione dall’Ici degli edifici destinati da
enti ecclesiastici ad attività commerciali, scomparsa dal decreto
infrastrutture, è ricomparsa, riformulata, come emendamento alla
finanziaria.Farsi un’idea sul tema non è facile. Per facilitare il
compito ai nostri lettori, nell’articolo allegato illustriamo i termini
del problema e proponiamo una ricostruzione sintetica delle principali tappe di questa
vicenda.
Mettiamo anche a disposizione:
- il testo dell’articolo 7 del decreto legislativo 504/1992, istitutivo
dell’Ici, nel quale sono elencate tutte le fattispecie esenti
dall’imposta in questione;
- la sentenza 8 marzo 2004, n. 4645 della Corte di Cassazione - Sezione
Tributaria Civile: "Il beneficio dell'esenzione dall'ICI non spetta
in relazione agli immobili, appartenenti ad un ente ecclesiastico, che
siano destinati allo svolgimento di attività oggettivamente
commerciali"
- la Nota dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della
Conferenza Episcopale Italiana, del 29 settembre 2005, redatta con
riferimento all’emendamento (poi ritirato) al decreto infrastrutture
(163/2005).
Roma,
29 settembre 2005
Conferenza
Episcopale Italiana
Nota
dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici
L’art.
6 del decreto legge 17 agosto 2005, n. 163, recita:
“L’esenzione
prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30
dicembre 1992,
Tale
decreto deve essere letto alla luce dell’art. 7, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 30
“Sono
esenti dall’imposta: gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87,
comma 1, lettera c),
Nulla
di nuovo, quindi, perché l’esenzione è prevista già nella legge che
istituisce l’ICI. Essa
Di
nuovo c’è solo il fatto che negli ultimi mesi la Corte di Cassazione ha dato
un’interpretazione
La
norma all’esame del Parlamento si limita a ribadire che anche le attività di
assistenza e
Si
tratta, dunque, di un’interpretazione autentica, che non innova la legge del
1992 e che perciò non
Roma,
29 settembre 2005
Ufficio
Stampa
30/09/2005
abstract:
In tema di imposta comunale sugli immobili (i.c.i.), l'esenzione prevista
dall'art. 7, comma 1, lett. i, del
Corte
di Cassazione. Sezione Tributaria Civile. Sentenza 8 marzo 2004, n. 4645:
"Il beneficio dell'esenzione dall'ICI
LA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE
TRIBUTARIA
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso proposto da:
ISTITUTO
SUORE ZELATRICI DEL SACRO CUORE FERRARI, in persona del legale rappresentante
Rampini Nina Rosa,
intimato
udita
la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/03 dal
Consigliere Dott. Stefano MONACI;
udito,
per il ricorrente, l'Avvocato D'AYAA VALVA che ha chiesto l'accoglimento del
ricorso;
udito
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA
che ha concluso per il rigetto
Fatto.
La
causa ha ad oggetto l'impugnazione, da parte dell'Istituto Suore Zelatrici del
Sacro Cuore "Ferrari", di un avviso di
Il
ricorso veniva respinto dalla commissione di primo grado, e questa decisione
veniva confermata dalla Commissione
L'istituto
ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, con atto notificato il 15
marzo 2002.
Il
comune intimato non ha presentato difese in questa fase. Infine, il ricorrente
ha depositato un'ampia memoria
Diritto.
1.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente denunzia la violazione e falsa
applicazione del combinato disposto
Sottolinea
che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 222 del 1985, gli istituti religiosi
come appunto il ricorrente (che aveva
Come
tali erano equiparati ai fini tributari agli enti aventi fini di beneficenza e
di istruzione.
Rientravano
perciò nella categoria di cui all'art. 87, comma primo, lettera c), del
T.U.I.R.
La
sentenza impugnata doveva ritenersi illegittima perché non aveva attribuito
nessuna rilevanza a questa qualità di
Il
giudice aveva ritenuto invece, senza un'indagine effettiva, che l'ente svolgesse
un'attività commerciale di carattere
Quelle
svolte dall'istituito erano, invece, prestazioni di servizi, che per
definizione, ed oggettivamente, non avevano
La
commissione regionale si era Invece basato su di un criterio meramente
quantitativo.
Il
ricorrente nega inoltre che il comune avesse poteri di accertamento in questa
materia e sosteneva che questo potere
2.
Con il secondo motivo l'istituto denunzia la violazione e/o falsa applicazione
dell'art. 87, quarto comma, del T.U.I.R.
Per
valutare se un ente avesse, o meno, natura di ente commerciale sarebbe stato
necessario esaminarne
Nel
caso di specie lo statuto avrebbe dimostrato la natura religiosa, e non
commerciale, dell'istituto.
La
prova di una natura commerciale avrebbe dovuto essere dimostrata attraverso un
esame dell'attività concretamente
Il
ricorrente sottolinea ancora che come ente religioso, e non commerciale, era
stato assoggettato - come verificabile
La
sentenza non conteneva alcuna dimostrazione dell'esistenza di una propria
pretesa natura commerciale, tanto meno
Del
resto una parte cospicua dei pretesi redditi era costituita da contributi
sociali in regime di convenzione, e perciò
La
commissione, inoltre, non aveva tenuto conto del fatto che nei bilanci annuali
si erano cumulati incassi afferenti a
3.
Infine con il terzo ed ultimo motivo di ricorso l'istituto Ferrari denunzia un
ulteriore profilo di violazione e falsa
Questa
norma identifica i criteri in base ai quali si perde la qualificazione di ente
non commerciale.
Le
ipotesi previste si basano sul confronto tra la consistenza dei beni e mezzi
attinenti alla sfera delle attività
L'ente
sottolinea che il quarto comma della norma esclude gli enti ecclesiastici,
riconosciuti come persone giuridiche, da
4.
Deve essere affrontata preliminarmente, perché astrattamente assorbente,
l'eccezione pregiudiziale, sollevata dal
II
ricorrente rileva la mancanza, dalle delibere della Giunta Municipale, di
autorizzazione dell'ente a costituirsi in
L'invalidità
delle due costituzioni in giudizio del comune nelle fasi di merito
comporterebbe, inoltre, il divieto per il
5.
Di per se stessa l'eccezione è fondata, ma il suo accoglimento non è rilevante
ai fini della decisione, sia perché è
Come
già rilevato da questa Corte "l'autorizzazione a stare in giudizio da
parte degli organi comunali competenti (la
Né
è sufficiente che l'autorizzazione sia stata rilasciata, e neppure che sia
citata nell'atto di costituzione; occorre che sia
6.
Come risulta dal riscontro diretto degli atti (verifica che la Corte può
compiere direttamente essendo stata sollevata
Perciò,
in applicazione del principio di diritto sopra ricordato, la costituzione
dell'ente sia nel primo che nel secondo
Sempre
il riscontro diretto degli atti chiarisce, però, che queste produzioni si
riducevano a ben poca cosa: in concreto si
I
primi sono privi di valore probatorio, mentre i certificati attestano
l'iscrizione di alcune attività alla Camera di
Del
resto, per la verità, la sentenza fa riferimento ai documenti, ma specifica che
le circostanze da essi provate erano
Ciò
significa che in realtà quei documenti sono irrilevanti, e che anche senza di
essi il giudice del merito non avrebbe
7.
Passando all'esame delle questioni di merito, il primo motivo del ricorso è
infondato, e non può trovare accoglimento.
Le
Ipotesi, peraltro limitate, di esenzione dall'ICI sono previste, come è noto,
dall'art. 7 del Decreto Legislativo 30
L'elenco,
ricomprende, alla lettera i) "gli immobili utilizzati dai soggetti di cui
all'art. 87, comma 1, lettera c), del T.U.
Occorre
perciò che si verifichino contemporaneamente entrambe le condizioni, quella
soggettiva dell'appartenenza
8.
Per la verità il requisito soggettivo sessiste, ma non è sufficiente per
fondare il diritto all'esenzione.
L'art.
87 del T.U.I.R. ha ad oggetto i soggetti passivi della imposizione diretta; in
particolare la lettera c) del primo
L'Istituto
ricorrente è un ente ecclesiastico che fa parte dell'organizzazione della
chiesa cattolica, e rientra certamente
9.
In ogni caso la prova su questo punto dell'esercizio prevalente esclusivo
dell'attività commerciale sarebbe spettata
Correlativamente,
sono errate, o comunque non provate, le valutazioni espresse nella sentenza
impugnata sul
Quelle
valutazioni, però, erano comunque irrilevanti, perché l'imposizione ai fini
I.C.I. ha un carattere oggettivo, e
10.
Non sussiste, Invece, il requisito oggettivo, anch'esso indispensabile, della
destinazione esclusiva dell'Immobile ad
Questa
legge contiene, tra l'altro, "disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici
in Italia."
In
particolare - per quanto può rilevare ai fini della decisione - l'art. 15 della
legge prevede che questi ultimi, se
L'art.
16 contiene due previsioni distinte riferite alle attività svolte da parte
degli enti ecclesiastici.
Alla
lettera a) - quella richiamata dalla legge fondamentale sull'I.C .I. n. 504/1992
- sono previste, le "attività di
Alla
lettera b) lo stesso art. 16 della nuova legge sui beni ecclesiastici fa
riferimento, invece, alle "attività diverse da
Questo
secondo ambito, non propriamente religioso o strettamente connesso a quello
religioso, delle possibili attività
Questo
non esclude necessariamente che possano godere anch'esse del medesimo regime di
favore: molte di esse
Non
altrettanto avviene per quelle commerciali o per fini di lucro, pure ricomprese
nella stessa lettera b) dell'art. l6 della
11.
Ai fini di causa non rileva, perciò, che l'accordo internazionale tra Stato
Italiano e Chiesa Cattolica - ratificato e reso
Al
fini della imposizione I.C.I. tanto gli enti ecclesiastici che quelli con fini
di istruzione o di beneficenza sono esentati
Un
ente ecclesiastico può svolgere liberamente - nel rispetto delle leggi dello
Stato - anche un'attività di carattere
Per
la stessa ragione rimangono irrilevanti le valutazioni del giudice di merito sul
carattere esclusivo o prevalente
12.
Quello che rileva ai fini di causa è soltanto lo svolgimento all'interno degli
immobili da sottoporre a tassazione di
Secondo
quanto risulta dall'accertamento di fatto contenuto nella sentenza impugnata (e
non inficiato dall'utilizzazione
Si
trattava perciò di attività, che proprio perché oggettivamente commerciali,
non erano soltanto ricettive o sanitarie e
Gli
immobili destinati a queste attività oggettivamente commerciali non rientrano,
invece, nell'ambito dell'esenzione
Né,
infine, il fatto di svolgere attività commerciali contrastava necessariamente
con la natura di ente ecclesiastico
13.
L'ulteriore rilievo secondo cui il potere di accertamento nella materia in esame
sarebbe spettato all'amministrazione
14.
Il secondo motivo di impugnazione rimane assorbito dalla reiezione del primo.
Ai
fini del pagamento dell'I.C.l., infatti, è irrilevante che l'attività
economica svolta dall'ente ecclesiastico abbia, o no,
15.
Infine, il terzo ed ultimo motivo di impugnazione è infondato per la ragione di
carattere assorbente che la norma di
16.
Concludendo, dunque, il ricorso è infondato e va respinto.
Dato
che il comune intimato non ha svolto attività difensive in questa fase la Corte
non deve adottare provvedimenti
P.Q.M
Rigetta
il ricorso.
Così
deciso in Roma, il 22 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2004.
art. 7
del
decreto legislativo 504/1992 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma
dell'articolo
4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) istitutivo dell’Ici
Esenzioni
1.
Sono esenti dall'imposta:
a)
gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai
comuni, se
b)
i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a
E/9;
c)
i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del
decreto
d)
i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché
compatibile con le
e)
i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e
16 del Trattato
f)
i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internaziona
li per i
g)
i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al
fine di essere
h)
i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell'articolo
i)
gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera
c), del testo
2.
L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni
Nota
Il
testo riportato è in vigore dall’1/1/1993.
In
base a quanto previsto dall'art. 31, comma 18, della legge 289/2002, l'esenzione
degli
L’esenzione
dall’Ici degli enti ecclesiastici: genesi di un’interpretazione
“autentica”
di
Maria Cecilia Guerra
La
norma controversa
L’esenzione
dall’Ici di cui si parla è concessa dal decreto legislativo n. 504/1992 che
ha istituito
"
immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del
T.U. delle imposte sui
Le
opposte interpretazioni della Cei e della Corte di cassazione
Come
va interpretata questa norma? L’oggetto del contendere è se l’esenzione
dall’Ici vada
L’interpretazione
data dai comuni non è stata univoca. Riconducono a tassazione tutti gli
Secondo
la Conferenza episcopale italiana, invece, (come confermato, da ultimo, nella
Nota
“l’esenzione
dall’imposta nel caso di immobili utilizzati in maniera esclusiva da enti non
1
Si tratta della legge contenente “Disposizioni sugli
Enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero
La
questione ha sollecitato un ampio contenzioso che ha portato ad una importante
sentenza della
Corte
di cassazione : n. 4645 del 2/10/2004, depositata l’8/3/2004. La tesi della
Cassazione è opposta a
“occorre
che si verifichino contemporaneamente entrambe le condizioni, quella soggettiva
La
Corte nega quindi che tutte le attività svolte da enti ecclesiastici possano
per questa sola
“questo secondo ambito, non
e ne trae l’indicazione che per le attività di
Compare
la prima interpretazione autentica
A
seguito di questa pronuncia della Corte di cassazione gli enti ecclesiastici che
non lo hanno già
Non
basterebbe ad evitare questo effetto una nuova nor ma che li esenti da ora anche
in relazione
Una
via di uscita potrebbe essere una norma che smentisca la Corte di Cassazione,
fornendo
La
prima formulazione di una norma di interpretazione autentica a favore della
Chiesa Cattolica è
“L’esenzione
prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30
dicembre
E’
interessante notare che questa interpretazione mette in discussione
l’applicabilità dell’Ici nel
I
possibili profili di incostituzionalità di questa norma, che avrebbe
discriminato le diverse
Una
nuova, e diversa, interpretazione autentica
La
norma è però ricomparsa, opportunamente riformulata, come emendamento alla
Finanziaria,
“L’esenzione
disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30
dicembre
Questa
nuova formulazione aggira l’ostacolo di incostituzionalità, estendendo
l’esenzione Ici alle
L’onere
per i Comuni e il precedente del 2003
Ma
la norma in questione ha importanti conseguenze anche sotto il profilo del
finanziamento di
Chi
si deve fare carico di questa perdita di gettito? Nel dibattito sul decreto
infrastrutture, la
“non produce effetti finanziari negativi per
la finanza pubblica”.
Il
problema è stato riproposto nella discussione sul nuovo emendamento alla
Finanziaria ed è
C’è
un importante precedente che dovrebbe fare riflettere sulla validità di questa
argomentazione,
Sull’argomento
dell’esenzione Ici era già intervenuta una precedente disposizione normativa:
la
Alla
luce della interpretazione autentica fornita oggi, queste attività, in quanto
svolte da enti
“i fabbricati destinati
Contemporaneamente si è però riconosciuto che
la
contenute
nella Circolare 28/2005).
http://www.capperi.net/icichiesa.html
ICI
Chiesa
A proposito della
presunta introduzione di una norma
che esenta dall’Ici gli immobili degli enti ecclesiastici
UN POLVERONE INFONDATO
L’esenzione non riguarda tutti gli immobili degli enti ecclesiastici, ma
solo quelli nei quali vengono svolte le attività indicate dalla legge
sull’Ici (ad esempio l’attività scolastica). Non si tratta di una
nuova agevolazione: l’esenzione esiste da quando esiste l’imposta
comunale (1992). E non spetta solo agli enti ecclesiastici, ma riguarda
anche gli immobili nei quali tutti gli altri enti non commerciali svolgono
le stesse attività, anche Stato o Comuni.
Patrizia Clementi
Ufficio Avvocatura Curia di Milano
1. L’esenzione non riguarda tutti gli immobili degli enti ecclesiastici,
ma solo quelli nei quali vengono svolte le attività indicate dalla legge
sull’Ici (ad esempio l’attività scolastica).
2. Non si tratta di una nuova agevolazione: l’esenzione esiste da quando
esiste l’Ici (1992) ed è stata applicata in modo sostanzialmente
pacifico (contenzioso molto limitato) sia dagli enti ecclesiastici che non
hanno versato l’imposta (e quindi non avranno alcuna richiesta di
rimborso da avanzare), sia dai Comuni che non hanno richiesto il pagamento
(e quindi i conteggi che hanno resi pubblici in questi giorni si
riferiscono non ad imposte che perderanno rispetto al passato, ma ad
imposte che pensavano di avere il diritto di incassare per il futuro e che
invece non incasseranno).
3. L’esenzione non spetta solo agli immobili degli enti ecclesiastici,
ma riguarda anche quelli nei quali tutti gli altri enti non commerciali
svolgono le stesse attività. Quindi, per continuare con l’esempio
dell’attività scolastica, l’immobile nel quale viene gestita una
scuola materna è esente sia se l’attività è gestita da una parrocchia
o da un istituto religioso, sia se è gestita da un’associazione di
genitori, sia se è gestita dal Comune o dallo Stato.
4. L’Ici è un’imposta patrimoniale (ha come oggetto gli immobili) e
non di un’imposta sui redditi (che ha come oggetto la ricchezza
prodotta, i guadagni). Questo vuol dire che non pagare l’Ici
sull’immobile non vuol dire non pagare le imposte sulle attività. Per
continuare con l’esempio della scuola materna l’ente non dovrà pagare
l’Ici, ma dovrà invece pagare le imposte sul reddito come qualunque
altro contribuente che svolge quella stessa attività (in pratica deve
tenere la contabilità, fare la dichiarazione dei redditi e tutto il
resto).
Fatte queste premesse, cerchiamo di capire il motivo per cui è stato
necessario che una legge (per la precisione l’ articolo 6 del decreto
legge 163) confermasse quanto un’altra legge (il decreto legislativo 504
sull’Ici) aveva già stabilito.
L’Ici è stata istituita da una legge del 1992. Dalla sua origine uno
dei suoi articoli è destinato ad identificare tutti gli immobili per i
quali l’imposta non si paga. E’ l’articolo 7, che si intitola
appunto: “esenzioni”. Scorrendo questo articolo troviamo indicati
tutti i casi in cui il legislatore ha sottratto gli immobili all’obbligo
di pagamento dell’imposta, immobili ai quali riconosce una rilevanza
sociale meritevole di agevolazione. Sono, ad esempio, esenti gli immobili
in cui si svolgono le attività istituzionali dello Stato e quelli degli
altri enti pubblici: le sedi dei Comuni, delle Province, delle Regioni, le
Unità sanitarie locali, gli ospedali, le scuole pubbliche e, in generale
tutti gli edifici dove l’ente pubblico eroga pubblici servizi (cf art.
7, c. 1, lett. a).
Un altro esempio: sono esenti i fabbricati inagibili a condizione che
siano recuperati e destinati alle attività assistenziali in favore dei
portatori di handicap (cf art. 7, c. 1, lett. g).
Tra tutte le ipotesi considerate dalla norma di esenzione, c’è anche
quella che ha dato origine al decreto 163 di cui ci stiamo occupando. La
lettera i) dell’articolo 7 della legge sull’Ici stabilisce infatti che
sono esenti gli immobili per i quali si verificano due requisiti: devono
essere utilizzati dagli enti non commerciali e devono essere destinati a
quelle attività che la legge indica perché le ritiene di particolare
significato nel contesto sociale.
Esaminiamo uno per volta i due requisiti.
Ente non commerciale è una definizione fiscale che identifica un soggetto
che:
- non può essere una società (quindi può essere un’associazione, una
fondazione, un comitato, un ente ecclesiastico, organizzazione di
volontariato, una Ong, un Comune, una Regione, una Provincia, ecc.);
- non può avere per fine lo svolgimento di un’attività imprenditoriale
(quindi può avere finalità culturali, sportive, ricreative,
assistenziali, religiose, ecc.);
- deve escludere la possibilità di distribuire utili (quindi ogni entrata
deve essere destinata allo svolgimento delle attività che servono alla
realizzazione dei fini dell’ente).
Nel linguaggio comune parliamo di enti non profit, enti senza fine di
lucro, enti morali, e, se ci limitiamo agli enti non commerciali diversi
di natura privata (escludendo cioè gli enti pubblici) enti del terzo
settore.
Gli enti ecclesiastici sono una categoria di enti non commerciali il cui
fine è per obbligo di legge (il Concordato) quello di religione o di
culto. E’ ancora una legge dello Stato ( la legge 222 del 1985) che
divide in due categorie le attività che gli enti ecclesiastici possono
svolgere:
- la prima categoria riguarda le attività definite di religione o di
culto che l’ente ecclesiastico deve per forza svolgere, altrimenti non
viene riconosciuto dallo Stato come ente ecclesiastico: «Quelle dirette
all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del
clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi,
all’educazione cristiana» ( art. 16, lett. a);
- la seconda categoria sono tutte le altre attività (tecnicamente
definite «attività diverse da quelle di religione o di culto») che
l’ente ecclesiastico può svolgere e che lo stesso articolo 16, lettera
b, indica in parte elencando quelle che più frequentemente vengono
svolte: «Quelle di assistenza e di beneficenza, istruzione, educazione e
cultura» e in parte, definendole genericamente come «attività
commerciali o a scopo di lucro» ( art. 16, lett. b).
Per avere diritto all’esenzione, però, non basta essere un ente non
commerciale. La legge richiede infatti un secondo requisito :
nell’immobile deve essere svolta una o più delle attività che la legge
indica in quelli che possiamo definire due elenchi (cf art. 7, c. 1, lett.
i del D.Lgs. 504 del 1992):
- nell’elenco 1 sono comprese le attività: assistenziali,
previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e
sportive;
- nell’elenco 2 sono comprese le attività di religione o di culto
(attraverso il rinvio all’ articolo 16, lettera a della legge 222 del
1985), che, come abbiamo visto sopra sono quelle dirette all’esercizio
del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei
religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana.
E’ evidente che l’elenco 1 riguarda tutti gli enti non commerciali,
mentre l’elenco 2 riguarda solo gli enti ecclesiastici.
E’ altrettanto evidente che, mentre le attività dell’elenco 2 sono
sempre attività non commerciali, le attività dell’elenco 1 possono
essere indifferentemente commerciali oppure non commerciali, a seconda che
siano svolte a fronte di corrispettivi oppure gratuitamente e che tale
circostanza è ininfluente ai fini dell’Ici: non viene data alcuna
indicazione su come le attività debbano essere svolte, quello che è
invece richiesto è che siano quelle.
Nella primavera dello scorso anno, la Cassazione ha emanato una sentenza
nella quale ha dato un’interpretazione del tutto sbagliata di questa
esenzione (cf Sentenza 4645 dell’8 marzo 2004). Il caso riguardava gli
immobili nei quali un istituto religioso svolgeva delle attività che
aveva ritenuto incluse tra quelle esenti ai fini Ici.
I giudici hanno affermato che per avere diritto all’esenzione occorrono
due requisiti: bisogna essere un ente non commerciale (e hanno
riconosciuto che l’istituto religioso lo è) e bisogna svolgere
nell’immobile una o più delle attività previste dalla legge (e hanno
stabilito che le attività svolte erano “sanitaria” e
“ricettiva”).
Nonostante ciò, hanno però negato l’esenzione sulla base di questo
sostanziale ragionamento:
- l’ente ecclesiastico ha diritto all’esenzione per gli immobili in
cui svolge le attività di religione o di culto, perché la legge
sull’Ici lo stabilisce attraverso il richiamo dell’ articolo 16, lett.
a; (sono le attività che abbiamo definito elenco 2)
- inoltre ha diritto all’esenzione anche in relazione agli immobili in
cui svolge le attività diverse da quelle di religione o di culto anche se
la legge sull’Ici non le ha richiamate esplicitamente (nell’articolo 7
del decreto Ici, infatti non sono richiamate le attività dell’ articolo
16, lett. b che lo ricordiamo, sono le attività di assistenza,
beneficenza, istruzione, educazione e cultura) perché esse sono già
comprese in quello che abbiamo definito elenco 1 (cf l ’articolo 7, c.
1, lett. i) della legge sull’Ici.
- non ha invece diritto all’esenzione per gli immobili in cui svolge le
attività commerciali o a fini di lucro perché anche se queste rientrano
tra quelle elencate dall’ articolo 16, lettera b non sono invece
comprese nell’ articolo 7 lettera i della legge sull’Ici.
E’ evidente che questa interpretazione modifica la norma che stabilisce
quali sono i requisiti per avere diritto all’esenzione Ici aggiungendone
un terzo ai due che abbiamo visto prima: mentre per la legge Ici è
necessario e sufficiente che l’immobile sia utilizzato da un ente non
commerciale e sia destinato a una o più delle attività che identifica;
per la Cassazione occorre anche che queste attività siano svolte in forma
di attività non commerciale. Ma questo, come abbiamo sottolineato sopra,
non è un aspetto che riveste interesse ai fini Ici, mentre assume invece
un’importanza decisiva nell’ambito delle imposte sui redditi.
In pratica, tornando all’esempio iniziale, la gestione di una scuola
materna da parte di un ente non commerciale, dobbiamo distinguere
l’ambito relativo all’Ici da quello relativo alle imposte sui redditi:
- per quanto riguarda l’Ici l’immobile che ospita la scuola sarà
esente perché si tratta di attività “didattica”, inclusa tra quelle
agevolate;
- per quanto riguarda le imposte sui redditi, invece, occorre invece
operare un ulteriore verifica:
- se l’ente non incassa rette l’attività non avrà rilevanza fiscale;
- se l’ente incassa rette l’attività sarà considerata commerciale e
l’ente dovrà pagare le imposte e adempiere a tutti gli obblighi come
qualunque altro soggetto che svolga quella stessa attività.
Con il D.L. 163 il legislatore ha precisato (cioè ha chiarito come deve
essere interpretata la legge sull’Ici che già esiste ) che l’immobile
nel quale l’ente ecclesiastico svolge un’attività diversa da quella
di religione o di culto, purché tale attività sia compresa nell’elenco
1 dell’articolo 7 (cioè le attività assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive) della
legge sull’Ici, ha diritto all’esenzione, anche se questa attività è
svolta in forma di attività commerciale.
Quindi nessuna nuova agevolazione, ma precisazione che ai fini
dell’esenzione servono due requisiti e non tre come vuole la Cassazione.
Anzi. Se leggiamo fino in fondo la nuova legge, vediamo che per gli enti
ecclesiastici l’ambito delle agevolazioni è stato ristretto e non
ampliato. Infatti, la norma si chiude precisando che è necessario che
l’attività sia «connessa a finalità di religione o di culto». Una
limitazione che nella legge originaria non c’è e che, in occasione
dell’interpretazione autentica il legislatore ha aggiunto.
link originale:
http://www.chiesadimilano.it/or4/or?uid=ADMIesy.main.index&oid=309759