Terrorismo, diritto internazionale e ordine mondiale
Riflessioni
a caldo sull'11 settembre 2001
Kolja Canestrini
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La Carta delle Nazioni Unite e il trattato Nato
Cristiana
Fioravanti
Contributo alla conferenza
Onu e Nato negli interventi armati: profili internazionali e profili
interni
12 maggio 1999, Biblioteca Comunale Ariostea, Ferrara
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1. Obiettivi e struttura del trattato Nato
2. I rapporti Onu - Nato
3. L'intervento nato nella ex Jugoslavia: Bosnia e Kosovo
a confronto
4. Conclusioni
Note
Allegati
1. Obiettivi e struttura del Patto Atlantico
Nell'affrontare, sia pure sinteticamente, la questione del ruolo della Nato nell'intervento armato in Serbia, ritengo opportuno dar conto, anzitutto, degli obiettivi del Trattato NATO, considerandone, oltre alla struttura di base, le "trasformazioni" che si sono succedute nell'ultimo decennio (1). Si tratta di una trasformazione che non si è prodotta a seguito di una modifica del Trattato Nato; la trasformazione si ricollega infatti ad accordi in forma semplificata con cui gli Stati membri della Nato hanno assunto obblighi ulteriori rispetto all'obbligo fondamentale del trattato di base. Non si è, in altre parole, scelto di rivedere il Trattato alla luce di quanto prevede l'art.12, sebbene la revisione per tale disposizione si ricolleghi, per l'appunto, a modifiche determinate da "factors then affecting peace and security in the North Atlantic area, including the development of universal as well as regional arrangements under the Charter of the United Nations for the maintenance of international peace and security". Si è proceduto - lo si vedrà - all'elaborazione, in seno all'Alleanza, di accordi in forma semplificata fra gli Stati membri in vista della progressiva trasformazione degli obiettivi del Patto Atlantico: tra questi, di particolare interesse risultano gli accordi relativi al "nuovo concetto strategico" del '91 e del '99 (Allegati B e C).
Certo, la finalità di base del trattato Nato era e resta quella di assicurare il mantenimento della pace e della sicurezza degli Stati membri attraverso la costituzione di un meccanismo di difesa collettiva contro l'aggressione (2) . Un meccanismo di difesa destinato, peraltro, ad operare solo in mancanza del funzionamento del sistema di sicurezza collettiva predisposto dalla Carta delle N.U: per espressa previsione del Trattato Nato esiste infatti la subordinazione dello stesso trattato rispetto alla Carta delle N.U.
La prevalenza della Carta sul trattato Nato è peraltro disposta in termini generali dal Trattato Nato: l'art.7 contiene infatti una clausola di compatibilità del trattato Nato nel suo complesso rispetto agli obblighi della Carta delle N.U. e al ruolo primario del Consiglio di Sicurezza quale principale responsabile del mantenimento della pace e della Sicurezza ("This Treaty does not affect, and shall not be interpreted as affecting in any way the rights and obligations under the Charter of the Parties which are members of the United Nations, or the primary responsability of the Security Council for the maintenance of international peace and security") (3). E il ruolo prevalente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è stato ribadito anche nell'accordo di Washington del '99 sul "Nuovo concetto strategico": "the United Nations Security Council has the primary responsability for the maintenance of international peace and security".
L'art.4 del Trattato atlantico prevede poi che gli Stati membri possano consultarsi al fine di coordinare le loro azioni di politica estera: e proprio da questa attività di consultazione può derivare - e di fatto è derivata - l'assunzione di obblighi ulteriori rispetto a quello, primario e fondamentale, della difesa comune. Tra i fini "nuovi" dell'Alleanza contenuti nell'Accordo con cui gli membri del Trattato Nato hanno definito il nuovo "concetto strategico" dell'Alleanza (Roma, novembre '91) si segnala infatti proprio quello di proporsi, come previsto dal menzionato art.4 del Trattato Nato, "as a transatlantic forum for Allied consultations on any issues that affect their vital interest...and for appropriate co-ordination of their efforts in fields of common concern" (4).
E per l'appunto su questa base, negli ultimi dieci anni, ha avuto luogo la "trasformazione" della Nato, di cui si diceva: da patto di difesa militare a organizzazione regionale che si dichiara pronta a svolgere un ruolo per il mantenimento della pace, dichiarandosi disponibile "a prendere in considerazione eventuali richieste di assistenza di organi delle N.U. nell'attuazione di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza" (Dichiarazione resa a Bruxelles nel 1992 nella sessione ministeriale del Consiglio atlantico).
Per la realizzazione di questi nuovi obiettivi gli Stati membri della Nato hanno fatto ricorso a decisioni assunte in seno al Consiglio atlantico; Consiglio atlantico usato allora dagli "Stati" per la realizzazione di quegli obblighi ulteriori che i partner atlantici si sono assunti in politica estera nell'ultimo decennio e di cui gli accordi sul "nuovo concetto strategico" sono espressione (5).
Certo, può non essere sempre agevole distinguere l'attività svolta dall'Organizzazione dalle attività operate collettivamente dagli Stati membri in sede di cooperazione governativa. In linea di massima, va però detto che la competenza dell'Organizzazione opera sicuramente in ordine alla costituzione e al funzionamento del meccanismo di difesa collettiva, previsto dall'art.5 del Trattato Nato. Non altrettanto può dirsi, invece, per le attività di consultazione e cooperazione intergovernativa che si traducano nell'assunzione di obblighi aggiuntivi rispetto al trattato istitutivo della Nato 6.
In quest'ottica pertanto le decisioni del Consiglio atlantico che si traducano, per l'appunto, in obblighi aggiuntivi rispetto al Trattato istitutivo, non sono da considerarsi come atti organici dell'Organizzazione; si tratta, piuttosto, di accordi in forma semplificata fra gli Stati membri della Nato assunti in sede di cooperazione intergovernativa. E quest'aspetto è decisivo: se le decisioni del Consiglio atlantico che non siano attuative di obblighi già contenuti nel trattato istitutivo sono da qualificarsi come accordi in forma semplificata potrebbe, infatti, non bastare, dal punto di vista del diritto interno, il meccanismo di adattamento dell'ordine di esecuzione predisposto nei confronti del trattato istitutivo della Nato. E che dire, poi, del controllo parlamentare sulla politica estera attuata dal Governo in sede Nato, anche sotto il profilo di eventuali accordi coperti da segreto (7)?
2. I rapporti Nato - Onu
In tal modo chiariti gli obiettivi e la struttura del Patto atlantico, intendo ora precisare i rapporti della Nato con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, alla luce sia dei rispettivi trattati istitutivi che della prassi: e in quest'ottica valutare, infine, gli interventi in Bosnia nel '94/'95 e, oggi, in Serbia.
Nel sistema delle Nazioni Unite l'uso della forza - come concepito nel Trattato istitutivo dell'Organizzazione - si sarebbe potuto tradurre:
a)
in azioni intraprese dal Consiglio di Sicurezza ai sensi dell'art.43;
b) nella eventuale delega a favore di organizzazioni regionali ai
sensi dell'art.53
dello stesso trattato.
Com'è noto, la prima ipotesi non si è mai realizzata; al contrario, è invalsa la prassi del Consiglio di Sicurezza di autorizzare gli Stati ad usare la forza militare (8). Inoltre, perlomeno nella cd. guerra del Golfo, il Consiglio di Sicurezza ha autorizzato l'operazione militare solo entro certi limiti così implicitamente assoggettati al suo controllo (liberazione del Kuwait, ma non debellatio dell'Iraq). E, a proposito dell'"autorizzazione", si è affermato che esiste "un ruolo non fungibile nell'attuale assetto delle relazioni giuridiche internazionali: consistente nel permettere agli Stati membri l'uso, e la minaccia di uso, della forza" come "ruolo esclusivo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e di nessun altro organo o organizzazione internazionale" (9). Autorizzazione del Consiglio di Sicurezza che, per quanto qui interessa, può anche tradursi nella eventuale delega a favore di organizzazioni regionali ai sensi degli artt. 53 e 54 della Carta delle N.U (10).
Ma, a questo riguardo, è subito da ricordare che, per la Carta delle N.U., le azioni coercitive attuate dall'organizzazione regionale si inquadrano nella Carta solo se autorizzate e coordinate dal Consiglio di Sicurezza. Necessariamente, allora, il coordinamento Onu-Nato diviene essenziale: ed è questa, al fondo, la ragione della reiterata (almeno sulla carta) volontà di porsi quale braccio operativo delle N. U. nell'opera di mantenimento della pace in Europa. La volontà degli Stati membri della Nato di coordinarsi con le N.U. che emerge con decisione anche dalla Dichiarazione degli Stati membri della Nato assunta in seno al Summit di Washington dell'aprile '99: una dichiarazione in cui si prevede che gli Alleati siano vincolati dalla Carta delle Nazioni Unite, dove si riafferma la responsabilità primaria del Consiglio di Sicurezza delle N.U. nel mantenimento della pace e della stabilità internazionale e che, per finire, contiene il riferimento dell'impegno della Nato ad operare sotto l'autorità del Consiglio di Sicurezza (11).
3. L'intervento Nato nell'ex Jugoslavia
Alla luce delle considerazioni svolte è ora tempo di valutare l'intervento Nato nella ex Jugoslavia, iniziando dall'intervento in Bosnia.
Sicuramente, nel caso dell'intervento in Bosnia, il Consiglio di Sicurezza aveva autorizzato gli Stati membri ad adottare, a titolo individuale o nel quadro di organizzazioni regionali, misure implicanti l'uso della forza sul territorio bosniaco. Certo, le risoluzioni delle N.U. non menzionavano espressamente la Nato, ma non è dubbio che il Consiglio di Sicurezza intendesse riferirsi alla Nato; e del resto già nel dicembre 1992, gli Stati membri della Nato avevano manifestato, in una decisione del Consiglio atlantico, la "disponibilità ad intervenire in esecuzione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza anche oltre i limiti d'intervento fissati dal Trattato istitutivo dell'Organizzazione" (12). E successivamente, con altra risoluzione del Consiglio Atlantico, era stata accolta la richiesta delle N.U. di assicurare al Segretario generale la direzione politica delle operazioni in territorio bosniaco.
Questo, dunque, è quanto accaduto in occasione dell'intervento in Bosnia. E in Serbia?
Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza per il Kosovo (1160 del '98, 1199 del '98, 1203 del '98 in (Allegato D) non autorizzano né esplicitamente né implicitamente gli Stati all'uso della forza, sia individualmente che per il tramite di organizzazioni internazionali. Anzi, una risoluzione di questo contenuto non sarebbe stata votata, vista la contrarietà della Russia e della Cina.
L'intervento militare della Nato è stato in definitiva reso possibile sulla base di una decisione del Consiglio atlantico che è stato usato dagli Stati come centro di coordinamento di operazioni militari per la realizzazione di compiti che gli Stati si sono oramai assunti fuori dai limiti o condizionamenti della Carta delle N.U.
4. Conclusioni
In conclusione, ritengo che, in termini più generali, vada ribadito quanto segue:
Note
Allegati:
allegato A: Treaty Nato (Washington, 4 aprile 1949)
allegato B: Accordo sul "Nuovo Concetto Strategico" (Agreed by the Heads of State and Government, Rome, Nov. 1991)
allegato C: Accordo sul "Nuovo Concetto Strategico" (Approved by the Heads of State and Government, Washington, 23-24 April 1999)
allegato D: Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sul Kosovo (nn. 1160, 1199 e 1203).
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(dal 1999)
TRATTATO DEL NORD ATLANTICO
Washington
D.C., 4 aprile 1949
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Le Parti del presente Trattato, riaffermando la propria fede negli scopi e nei principi della Carta delle Nazioni Unite, ed il desiderio di vivere in pace con tutti i popoli e con tutti i governi, decisi a salvaguardare la libertà dei propri popoli, il proprio retaggio comune e la propria civiltà, fondati sui principi della democrazia, sulle libertà individuali e sul predominio del diritto, desiderosi di favorire nella regione dell'Atlantico settentrionale il benessere e la stabilità, decisi a riunire i loro sforzi per la loro difesa collettiva e per il mantenimento della pace e della sicurezza, hanno siglato d'intesa il presente Trattato del Nord Atlantico:
Articolo 1
Le Parti si impegnano, in ottemperanza alla Carta delle Nazioni Unite, a comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale nella quale possano essere implicate, in modo da non mettere in pericolo la pace, la sicurezza e la giustizia internazionali, e ad astenersi nei loro rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza in modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.
Articolo 2
Le Parti contribuiranno al futuro sviluppo di relazioni internazionali pacifiche ed amichevoli rafforzando le proprie istituzioni libere, diffondendo i principi sui quali tai istituzioni si basano e promuovendo stabilità e benessere. Esse cercheranno di eliminare i conflitti nelle rispettive politiche economiche internazionali ed incoraggeranno le reciproche relazioni economiche.
Articolo 3
Al fine di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi del presente Trattato, le Parti, individualmente e congiuntamente, nello spirito di una continua e effettiva autodifesa e assistenza reciproca, manterranno e svilupperanno la propria capacità individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato.
Articolo 4
Le Parti si consulteranno quando, secondo il giudizio di una di esse, ritengano che l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di una di esse siano minacciate.
Articolo 5
Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o nell'America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto dall'art.51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale.
Qualsiasi attacco armato siffatto, e tutte le misure prese in conseguenza di esso, verrà immediatamente segnalato al Consiglio di Sicurezza. Tali misure dovranno essere sospese non appena il Consiglio di Sicurezza avrà adottato le disposizioni necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali (1).
Articolo 6
Ai sensi dell'articolo 5, per attacco armato contro una o più parti si intende un attacco armato:
Articolo 7
Il presente Trattato non pregiudica e non dovrà essere considerato come pregiudicante in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dallo Statuto alle parti che sono membri dell'ONU, o la competenza primaria del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
Articolo 8
Ogni parte dichiara che nessuno degl'impegni internazionali ora in vigore tra essa ed ogni altra parte o tra essa e qualsiasi altro Stato è in contrasto con le disposizioni del presente Trattato e si obbliga a non assumere alcun impiego internazionale in contrasto con il presente Trattato.
Articolo 9
Le Parti con il presente Trattato costituiscono un Consiglio, con diritto alla alla rappresentanza di ognuna di esse, per decidere le questioni in connessione al presente Trattato. L'organizzazione del Consiglio dovrà permettere una convocazione in ogni momento. Il Consiglio potrà creare gli organi che riterrà necessario; in particolare esso dovrà immediatamente costituire un comitato di difesa che dovrà raccomandare le misure per l'implementazione degli articoli 3 e 5.
Articolo 10
Le Parti potranno decidere all'unanimità di invitare ogni altro Stato Europeo di adottare le norme del presente Trattato, contribuendo così alla sicurezza dell'area nord atlantica. Gli Stati così invitati potranno diventare Parte del presente Trattato depositando i propri strumenti di adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli Stati Uniti d'America informerà tutte le Parti di tale deposito.
Articolo 11
Il presente Trattato dovrà essere ratificato ed attuato dalle Parti in accordo con le norme costituzionali di ciascuna delle Parti. Gli strumenti di ratifica dovranno essere depositati il più presto possibile presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che notificherà tale atto a tutte le Parti. Il Trattato entrerà in vigore tra gli Stati che l'avranno ratificato non appena la maggioranza degli Stati firmatari, ivi comprese le ratifiche di Belgio, Canada, Francia, Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, avranno depositato le ratifiche, ed entrerà in vigore rispetto agli altri Stati nel momento del deposito delle loro ratifiche.
Articolo 12
Dopo 10 anni dall'entrata in vigore del Trattato, o in ogni momento successivo, le Parti dovranno avviare le consultazioni circa la revisione del Trattato, qualora una di esse ne faccia richiesta, tenendo in considerazione la pace e la sicurezza dell'area nord atlantica, ivi incluso lo sviluppo degli assetti regionali ed universali secondo la Carta delle Nazioni Unite, per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 13
Dopo 20 anni dall'entrata in vigore del Trattato ciascuna delle Parti potrà ritirare la propria adesione dopo un anno dal deposito del relativo avviso Stati Uniti d'America, il quale provvederà a notificare alle altre Parti il deposito di tale avviso.
Articolo 14
Il presente Trattato, nelle versioni francese ed inglese facenti ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse ai Governi delle parti contraenti.
1. La definizione dei territori ai quali è applicabile l'articolo 5 è stato modificato dall'articolo 2 del Protocollo del Trattato del Nord Atlantico con l'ingresso della Grecia e della Turchia e i Protocolli firmati all'ingresso della Repubblica Federale della Germania e della Spagna.
2. Il 16 gennaio 1963, il Consiglio del Nord Atlantico ricevette una dichiarazione del Rappresentante Francese che segnalava che, a seguito del voto del 1 luglio 1962 sull'autodeterminazione, il popolo algerino si era pronunciato in favore dell'indipendenza dell'Algeria in cooperazione con la Francia. Di conseguenza, il Presidente della Repubblica Francese il 3 luglio 1962 riconobbe ufficialmente l'indipendenza dell'Algeria. Ne risultò che i "Dipartimenti algerini della Francia" cessarono di esistere, e che allo stesso tempo la loro menzione nel Trattato del Nord Atlantico non aveva più significato. Il Consiglio prese dunque atto che, per quel che riguardava gli ex Dipartimenti algerini di Francia, gli articoli interessati di questo Trattato erano divenuti inapplicabili a partire dal 3 luglio 1962.
Nota di Studi per la Pace: Traduzione non ufficiale. Per la versione originale, cfr. la pagina web dell'Organizzazione del Nord Atlantico (NATO).CARTA DELLE NAZIONI UNITE
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a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità,
a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,
a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,
a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,
e per tali fini
a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l'uno con l'altro in rapporti di buon vicinato, ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,
ad assicurare, mediante l'accettazione di principi e l'istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell'interesse comune, ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli,
abbiamo deciso di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini.
In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un'organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.
Capitolo I
FINI E PRINCIPI
Articolo 1
I fini delle Nazioni Unite sono:
1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo scopo: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace:
2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'auto-determinazione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;
3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione;
4. Costituire un centro per il coordinamento dell'attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.
Articolo 2
L'Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell'art. 1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi:
1. L'Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri.
2. I Membri, al scopo di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto.
3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.
4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza, sia contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un'azione preventiva o coercitiva.
6. L'Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi princìpi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l'applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII.
Capitolo II
MEMBRI DELL'ORGANIZZAZIONE
Articolo 3
Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l'Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità all'articolo 110.
Articolo 4
1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell'Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo.
2. L'ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Articolo 5
Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un'azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall'esercizio dei diritti e dei privilegi di un Membro da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L'esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.
Articolo 6
Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i princìpi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dall'Organizzazione da parte dell'Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.
Capitolo III
ORGANI
Articolo 7
Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un'Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato.
Articolo 8
Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all'ammissibilità di uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di uguaglianza.
Capitolo IV
ASSEMBLEA GENERALE
Composizione
Articolo 9
1. L'Assemblea Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite.
2. Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell'Assemblea Generale.
Funzioni e poteri
Articolo 10
L'Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto o, salvo quanto disposto dall'articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all'altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti.
Articolo 11
1. L'Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i princìpi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all'altro.
2. L'Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in conformità all'articolo 35, paragrafo 2, e, salvo quanto disposto nell'articolo 12 può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato o agli Stati interessati, od agli uni ed all'altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un'azione deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell'Assemblea Generale, prima o dopo la discussione.
3. L'Assemblea Generale può richiamare l'attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale.
4. I poteri dell'Assemblea Generale stabiliti in quest'articolo non limitano la portata generale dell'articolo 10.
Articolo 12
1. Durante l'esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnatagli dal presente Statuto, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l'Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza.
2. Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informa l'Assemblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza ed informa del pari l'Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l'Assemblea Generale non é in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessi dal trattare tali questioni.
Articolo 13
1. l'Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:
a. promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione.
b. sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione.
2. Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell'Assemblea Generale rispetto alle materie indicate nel precedente paragrafo 1 b sono stabiliti nei capitoli IX e X.
Articolo 14
Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 12, l'Assemblea Generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle disposizioni del presente Statuto che enunciano i fini ed i princìpi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.
2. L'Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite.
Articolo 16
L'Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria che ad essa sono attribuite dai capitoli XII XIII, compresa l'approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate come strategiche.
Articolo 17
1. L'Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell'Organizzazione.
2. Le spese dell'Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall'Assemblea Generale.
3. L'Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli istituti specializzati previsti all'articolo 57, ed esamina i bilanci amministrativi di tali istituti specializzati al scopo di fare ad essi delle raccomandazioni.
Votazione
Articolo 18
1. Ogni Membro dell'Assemblea Generale dispone di un voto.
2. Le decisioni dell'Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'elezione dei Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l'elezione dei Membri del Consiglio Economico e Sociale, l'elezione di Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo 1c dell'articolo 86, l'ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l'espulsione di Membri, le questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio.
3. Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.
Articolo 19
Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari all'Organizzazione non ha voto nell'Assemblea Generale se l'ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l'ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti. L'Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.
Procedura
Articolo 20
L'Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario Generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 21
L'Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione.
Articolo 22
L'Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.
Capitolo V
CONSIGLIO DI SICUREZZA
Composizione
Articolo 23
1.Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d'America sono Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L'Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini dell'Organizzazione, ed inoltre ad un'equa distribuzione geografica.
2. I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni. Tuttavia nella prima elezione successiva all'aumento da 11 a 15 del numero dei Membri del Consiglio di Sicurezza, due dei quattro Membri aggiuntivi saranno scelti per il periodo di un anno. I Membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.
3. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.
Articolo 24
1. Al scopo di assicurare un'azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell'adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.
2. Nell'adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l'adempimento di tali compiti sono indicati nei capitoli VI, VII, VIII e XII.
3. Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all'esame dell'Assemblea Generale.
Articolo 25
I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto.
Articolo 26
Al scopo di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l'ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall'articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l'istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.
Votazione
Articolo 27
1. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.
2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove Membri.
3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti: tuttavia nelle decisioni previste dal Capitolo VI e dal paragrafo 3 dell'articolo 52, un Membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto.
Procedura
Articolo 28
1. Il Consiglio di Sicurezza e organizzato in modo da poter funzionare in permanenza. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal scopo, avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede dell'Organizzazione.
2. Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi Membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un Membro del Governo o da un altro rappresentante appositamente designato.
3. Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località diverse dalla sede dell'Organizzazione che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori.
Articolo 29
Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l'adempimento delle sue funzioni.
Articolo 30
Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente.
Articolo 31
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza, ogniqualvolta quest'ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano particolarmente coinvolti.
Articolo 32
Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza od ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite.
Capitolo VI
SOLUZIONE PACIFICA DELLE CONTROVERSIE
Articolo 33
1. Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.
2. Il Consiglio di Sicurezza ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia medianti tali
Articolo 34
Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 35
1. Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o situazione della natura indicata nell'articolo 34 all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale.
2 Uno stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento pacifico previsti dal presente Statuto.
3. I procedimenti dell'Assemblea Generale rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli articoli 11 e 12.
Articolo 36
1. Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell'articolo 33, o di una situazione di natura analoga raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.
2. Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedura per la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti.
3. Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tenere presente che le controversie giuridiche, dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte.
Articolo 37
1. Se le parti di una controversia della natura indicata nell'articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.
2. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso decide se agire a norma dell'articolo 36, o raccomandare quella soluzione che ritenga adeguata.
Articolo 38
Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 33 e 37, il Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della controversia.
Capitolo VII
AZIONE RISPETTO ALLE MINACCE ALLA PACE, ALLE VIOLAZIONI DELLA PACE ED AGLI ATTI DI AGGRESSIONE
Articolo 39
Il Consiglio di Sicurezza accerta l'esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazione o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
Articolo 40
Al scopo di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste all'articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. 11 Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.
Articolo 41
Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l'impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un'interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.
Articolo 42
Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell'articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.
Articolo 43
1. Al scopo di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
2. L'accordo o gli accordi suindicati determineranno il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e dell'assistenza da fornirsi.
3. L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e i gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.
Articolo 44
Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza, esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma dell'articolo 43, inviterà tale Membro, ove questi lo desideri, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l'impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso.
Articolo 45
Al scopo di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l'esecuzione combinata di un'azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti nell'accordo o negli accordi speciali previsti dall'articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Articolo 46
I piani per l'impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.
Articolo 47
1. E' costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l'impiego ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l'eventuale disarmo.
2. Il Comitato di Stato Maggiore è composto dai capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando l'efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività.
3.11 Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito.
4. Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazioni con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.
Articolo 48
1. L'azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza.
2. Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano Membri.
Articolo 49
I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell'eseguire le misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza.
Articolo 50
Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti dall'esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.
Articolo 51
Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell'azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.
Capitolo VIII
ACCORDI REGIONALI
Articolo 52
1. Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l'esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che si prestino ad un'azione regionale, purché tali accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.
2.1 Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale medianti tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza.
3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale, mediante gli accordi o le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza.
4. Questo articolo non pregiudica in alcun modo l'applicazione degli articoli 34 e 35.
Articolo 53
1. Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le misure contro uno Stato nemico, ai sensi della definizione data dal paragrafo 2 di questo articolo, quali sono previste dall'articolo 107 o da accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte di un tale Stato, fino al momento in cui l'organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato.
2. L'espressione "Stato nemico" quale è usata nel paragrafo 1 di questo articolo si riferisce ad ogni Stato che durante la seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto.
Articolo 54
Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento, pienamente informato dell'azione intrapresa o progettata in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Capitolo IX
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE ECONOMICA E SOCIALE
Articolo 55
Al scopo di creare le condizioni di stabilita e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti o dell'autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:
a. un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d'opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;
b. la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa;
c. il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.
Articolo 56
I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l'organizzazione per raggiungere i fini indicati all'articolo 55.
Articolo 57
1. I vari istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni dell'articolo 63.
2. Gli istituti così collegate con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati
con l'espressione "Istituti specializzati".
Articolo 58
L'Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività degli istituti specializzati.
Articolo 59
L'Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi istituti specializzati per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 55.
Articolo 60
Il compito di adempiere le funzioni dell'Organizzazione indicate in questo capitolo spetta all'Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone dei poteri ad esso attribuiti dal capitolo X.
Capitolo X
CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIA
Composizione
Articolo 61
1. Il Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti dall'Assemblea Generale.
2. Salve le disposizioni del paragrafo 3, diciotto Membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre anni. I Membri uscenti sono immediatamente rieleggibil