COME SI AFFERMA L'AUTONOMIA SCOLASTICA
(La storia legislativa dell'inizio del trasferimento della nostra scuola pubblica alle leggi del mercato)
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L’autonomia
pre-Berlinguer, quella del responsabile scuola di Confindustria nel governo Dini,
Lombardi:
DIRETTIVA n.133 del 3 aprile 1996
Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto - Circolare ministeriale n.135 (Prot. n.19986/LM) del 3 aprile 1996.
Oggetto: Trasmissione direttiva n.133 del 3 aprile 1996.
Ministero della Pubblica Istruzione - Direttiva n.133 del 3 aprile 1996.
Il
Ministro della Pubblica Istruzione
Visto il D.Lgs. 16 aprile 1994 n.297 con il quale è stato
approvalo il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di
ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.326, dedicato
ai problemi della prevenzione, che ai comnii 17 e 18 prevede
1'istituzione dei CIC (centri di informazione e consulenza
rivolti agli studenti all'intemo delle scuole secondarie
superiori), e al comma 19, che prevede la possibilità di
particolari iniziative degli studenti; visto il D.Lgs 3
febbraio 1993, n. 29; vista la legge del 7 agosto 1990,
n.241; viste le CC.MM. 8 febbraio 1995, n.45 e 11 ottobre
1995, n.325, relative alle attività di prevenzione, di
educazione alla salute e di lotta contro l'insuccesso
scolastico; visto il DPCM del 7 giugno 1995 recante lo
schema generale di riferimento della «Carta dei servizi
scolastici»; visto il protocollo d'intesa stipulato tra
Ministero della Pubblica Istruzione e Unione province
d'Italia il 15 dicembre 1995, ed in particolare quanto
convenuto alle lettere H, I, L; vista la direttiva 8
febbraio 1996, n.58, con l'allegato documento dal titolo «Nuove
dimensioni formative, educazione civica e cultura
costituzionale; considerato che le istituzioni scolastiche
devono caratterizzarsi come centri permanenti di vita
culturale e sociale aperti al.territorio, capaci di
elaborare offerte formative integrate e diversificate che
consentano ai giovani nuovi spazi di crescita e di
formazione e favoriscano le migliori iniziative
dell'associazionismo culturale e sportivo e del mondo del
volontariato; rilevata l'opportunità di promuovere le
condizioni perché sempre più la scuola assuma impegni di
accoglienza, approfondimento ed orientamento nei confronti
degli studenti e sviluppi il rapporto di fiducia tra giovani
e istituzioni su basi di correttezza e trasparenza, facendo
crescere negli studenti stessi la capacità di assumere
impegni, di autoregolarsi e di amministrarsi nelle attività
ad essi riservate.
Emana la seguente direttiva
TITOLO I
Finalità e contenuti
Art. 1
1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
nell'ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono
e valutano, in relazione all'età e alla maturità degli
studenti, iniziative complementari e integrative dell'iter
formativo degli allievi, la creazione di occasioni e spazi
di incontro da riservare loro, le modalità di apertura
della scuola alle domande di tipo educativo e culturale
provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità
formative istituzionali.
Art. 2
1. Ogni istituto promuove iniziative complementari e
integrative di accoglienza e accompagnamento nell'iter
formativo al fine di offrire ai giovani occasioni, anche
extracurricolari, per la crescita umana e civile e
opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero.
2. Le predette iniziative complementari si inseriscono
coerentemente negli obiettivi formativi delle scuole e
tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli
studenti. A tal fine devono favorire:
- la valorizzazione della cultura di cui sono portatori i
giovani, una cultura da recepire, collegare, interpretare in
funzione critica e da correlare, ovunque possibile, con gli
insegnamenti curricolari;
- lo sviluppo delle attitudini e della capacità di
continuare ad apprendere, di adeguarsi al cambiamento e di
mettersi continuamente in discussione;
- la conoscenza del conteso civile, sociale e produttivo del
territorio;
- lo sviluppo di una cultura diffusa della legalità e la
promozione di una coscienza storica del patrimonio di valori
che fondano la comunità nazionale, come configurati nel
nucleo essenziale della carta costituzionale;
- la facilitazione dell'accesso ai nuovi linguaggi con
particolare riferimento a quelli informatici e multimediali,
la padronanza dei meccanismi interattivi di comunicazione,
con la creazione delle migliori opportunità per leggere e
interpretare criticamente la realtà ed i messaggi dei
media;
- l'organizzazione di attività per l'assistenza nello
studio e l'insegnamento individualizzato e la lotta contro
l'insuccesso scolastico, anche mediante l'apertura di
sportelli di studio, orientamento e tutoraggio;
- un piu ricco contesto educativo e formativo che
costituisca la scuola come centro di attività culturali.
sociali, sportive e di tempo libero per gli studenti.
3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 2 le scuole
di ogni ordine e grado promuovono tra l'altro, anche in
collegamento tra di loro, iniziative di accoglienza
pre-scolastica e post-scolastica, dei minori frequentanti,
cura di microambienti naturalistici e dei beni culturali e
ambientali dei territorio; cineforum, teatro e invenzioni
teatrali; ascolto ed esecuzione di musica; giomali degli
studen e giomale d'istituto; laboratori letterari p la
realizzazione di racconti di fiction; realizzazione di
libri, fumetti, video e audiocassette, ipertesti; concerti;
conferenze o forum di studi; strumenti e procedure per
l'accesso alle infonnazioni; sport e allenamenti. gare e
tomei, ginnastica, nuoto, pittura, disegno; gemellaggi, con
altre scuole dell'Unione europea (corrispondenza, incontri,
teleconferenze) ed ogni altra iniziativa compatibile con le
finalità formative dell'istituto.
4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare,
sulla base della disponibilità dei docenti, un determinato
numero di ore, oltre l'orario curricolare, per
l'approfondimento di argomenti anche di attualità che
rivestano particolare interesse.
Art. 3
1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo
grado predispongono almeno un locale attrezzato quale luogo
di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.
2. A tal fine i servizi di mensa o di caffetteria o snack a
prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono
funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato;
l'istituzione scolastica dovrà comunque essere tenuta
esente da qualsiasi onere aggiuntivo non specificamente
finanziato.
Art. 4
1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le
iniziative che realizzano la funzione della scuola come
centro di promozione culturale, sociale e civile del
territorio. A tal fine collaborano con le associazioni degli
studenti e degli ex studenti, quelle dei genitori, con le
associazioni culturali e di volontariato, anche stipulando
con esse apposite convenzioni.
2. La collaborazione con le associazioni culturali e di
volontariato, che non deve comportare oneri per l'istituto,
può riguardare attività educative, culturali,
ludiche,.sportive, anche nei confronti di giovani del
territono.
TITOLO II
Organizzazione e gestione
Art. 5
1. Le iniziative di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono deliberate,
ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti
disposizioni, dal consiglio di circolo o di istituto, che ne
valuta la coerenza con le finalità formative
dell'istituzione scolastica.
2. Le iniziative complementari sono sottoposte al previo
esame del collegio dei docenti per il necessario
coordinamento con le attività e del progetto d'istituto in
relazione a quanto previsto dall'art. 39 del CCNL comparto
scuola.
Art. 6
1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superare
il comitato studentesco di cui all'art.13, comma 4, del
D.Lgs. 16 aprile 1994, n.297, integrato con i rappresentanti
degli studenti nel consiglio di istituto, formula proposte
ed esprime pareri per tutte le iniziative previste dal
titolo I.
2. Per lo svolgimento delle sue attività il predetto
comitato adotta un regolamento intemo che può prevedere la
costituzione di commissioni o gruppi per attività
istruttorie, esecutive e di gestione.
3. Le iniziative di cui al titolo I, da realizzare o
direttamente dalla scuola o mediante convenzioni -con
associazioni di studenti, devono favorire la
familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti
relativi alla gestione e al controllo delle attività.
4. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il
comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e
gestione delle attività, con preventivo di spesa da
determinare nei limiti delle disponibilità indicate dal
consiglio di istituto e delle somme eventualmente raccolte
con specifica destinazione.
5. Per la realizzazione ordinata delle iniziative il
comitato studentesco esprime un gruppo di gestione,
coordinato da uno-studente maggiorenne, che ha la
responsabilità del regolare svolgimento delle iniziative e
propone agli organi competenti gli interventi necessai per
l'attuazione dei piano.
6. Nelle iniziative in convenzione con associazioni
studentesche la gestione delle attività è svolta secondo
le norme del diritto vigente che regolano l'attività delle
associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute
nella convenzione. La responsabilità dell'ordinata gestione
delle attività ricade sugli organi dell'associazione
nominativamte individuati nella convenzione stessa.
7. Al tennine delle iniziative o periodicamente, il gruppo
di gestione e l'associazione convenzionata sono tenuti alla
verifica dei risultati conseguiti da sottoporre al consiglio
d'istituto ed al collegio dei docenti per una opportuna
valutazione.
8. A tutte le attività possono assistere il preside o un
suo delegato e i docenti che lo desiderino.
9. Possono collaborare, con il consenso del gruppo di
gestione, genitori e personale direttivo o docente in
quiescenza autorizzati dal preside a prestare servizio
volontario.
Art. 7
1. Nella scuola dell'obbligo le iniziative di cui al titolo
I sono realizzate o direttamente dalla scuola o in
collaborazione con le associazioni dei genitori, anche
mediante apposite convenzioni.
Art. 8
1. Ciascuna iniziativa di cui al titolo I deve indicare le
risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario
per la sua realizzazione.
2. Le iniziative sono realizzate mediante i seguenti
finanziamenti:
a) Risorse della scuola
Il consiglio di circolo o d'istituto, in sede di delibera
del bilancio preventivo, disponendo in ordine all'impiego
dei mezzi finanziari, può assegnare uno stanziamento per le
iniziative previste dalla presente direttiva. Nel caso di
iniziative in convenzione la scuola può erogare un
contributo finalizzato all'attuazione della convenzione.
b) Contributi volontari
I genitori e gli studenti possono contribuire al
finanziamento-delle iniziative, mediante somme che vanno
iscritte al bilancio dell'istituto con vincolo di
destinazione. Le somme eventualmente richieste dalle
associazioni di studenti o di genitori e da essi
direttamente.impiegate a sosstegno dell'iniziativa (ad
esempio in acquisti di materiali liberamente
utilizzabili) non sono iscritte al bilancio dell'istituto.
c) Autofinanziamento
Il comitato studentesco può realizzare, previa
autorizzazione del consiglio d'istituto, attività di
autofinanziamento, consistenti fondamentalmente. nella
promozione di iniziative che non contrastino con le finalità
formative della scuola e non determinino inopportune forme
di commercializzazione, con particolare riguardo tra
l'altro, all'assistenza di attività di associazioni di
volontariato, non governative o no-profit, alla raccolta
della carta e dei rifiuti differenziati, alla cura e tutela
del territorio e del patrimonio ambientale, artistico e
culturale. Le somme ricavate sono iscritte al bilancio
dell'istituto con vincolo di destinazione.
d) Risorse esteme
Le amministrazioni statali, le regioni, gli enti locali,
istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle
scuole per la realizzazione delle iniziative di cui al
titolo I. Nel caso di somme erogate da privati è necessario
il parere favorevole del consiglio d'istituto e del comitato
studentesco.
3. Alla eventuale partecipazione dei docenti e del
personaleATA alle iniziative di cui al titolo I si applicano
rispettivamente le disposizioni di cui agli artt.43 e 50 del
CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal
progetto dell'iniziativa, ovvero eventualmente dalla
convenzione, e nei limiti delle somme disponibili secondo il
piano di riparto del fondo d'istituto.
4. Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e privati
possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la
realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità del
titolo I, con relativi contributi. Per la realizzazione
delle iniziative si applicano le disposizioni contenute
nella presente direttiva.
Art. 9
1. Le iniziative di cui alla presente direttiva si potranno
svolgere di norma nel pomeriggio e, ove possibile, nei giomi
festivi e dovranno essere realizzate in collaborazione con
gli enti locali e la regione per gli oneri ad essi
spettanti.
2. Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere
utilizzati, a tal fine, fuori dell'orario scolastico, di
norma nel pomeriggio e, ove possibile, nei gioni festivi,
secondo le modalità previste dal consiglio di circolo o di
istituto e in conformità dei criteri generali di
utilizzazione assunti dal consiglio scolastico provinciale
nonche' di quelli stabiliti dalle necessarie convenzioni con
gli enti proprietari dei beni.
3. Deve comunque essere assicurato che gli ambienti, le
attrezzature e lo svolgimento delle iniziative siano
conforimi alla vigente normativa in materia di agibilità,
prevenzione, protezione dai rischi, ordine, igiene e
sicurezza nei luoghi aperti al pubblico, nonché ad ogni
altra normativa riferibile alle singole specificità delle
attività svolte.
4. 0ve sussista la necessaria copertura finanziaria potranno
essere stabiliti contratti di diritto privato con esperti di
sperimentata esperienza e di particolare qualificazione.
Art. 10
1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola,
la convenzione che ne costituisce strumento formale di
attuazione deve esplicitamente prevedere: la durata massima
della concessione in uso dei locali; le principali modalità
d'uso; i vincoli nell'uso dei locali e delle eventuali
attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità
dell'iniziativa; le misure da adottare in ordine alla
sicurezza, all'igiene, nonché alla salvaguardia dei beni
patrimoniali coinvolti nell'impiego; il regime delle spese
di pulizia dei locali e delle altre spese connesse all'uso
ed al prolungamento dell'orario di apertura della scuola; il
regime delle responsabilità di diritto pubblico, civile e
patrimo niale per danni correlati all'uso dei locali e allo
svolgimento delle attività.
2. Per le iniziative gestite direttamente dalle scuole il
capo d'istituto assicura che esse siano attuate
nell'osservanza delle vigenti disposizioni in mateiia di uso
dei locali, impiego delle risorse, dei beni, delle
attrezzature, di igiene e sicurezza.
3. Il capo d'istituto adotta in ogni caso tutti i
provvedimenti necessari al corretto ed ordinato svolgimento
delle attività e idonee misure di salvaguardia degli altri
beni e dotazioni dell'istituto scolastico non direttamente
coinvolti nell'impiego.
4. Le iniziative di cui alla presente direttiva possono
sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal capo
d'istituto. salva tempestiva ratifica del consiglio di
circolo o d'istituto.
TITOLO III
Norme finali
Art. 11
1. I rappresentanti degli studenti eletti nei consigli d'ístituto
di ciascun istituto e scuola d'istruzione secondaria
superiore si riuniscono in consulta provinciale in una sede
appositamente attrezzata e messa a disposizione dal
Provveditorato agli studi.
2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di
assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte
le istituzioni di istruzione secondaria superiore della
provincia, anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete
le iniziative di cui alla presente direttiva e formulare
proposte di intervento che superino la dimensione del
singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da
stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali,
la regione, le associazioni degli studenti e degli ex
studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni
del mondo del lavoro e della produzione.
3. La consulta provinciale può promuovere anche iniziative
di carattere transnazionale.
Art. 12
1. E' istituita la giornata nazionale della scuola. Il
ministro, annualmente, d'intesa con la conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, ne
individua la data.
2. Durante la manifestazione gli istituti sono aperti al
pubblico e svolgono manifestazioni ed iniziative atte a
sottolineare il valore dell'istituzione scolastica. Sono
organizzati incontri di carattere nazionale o locale per
l'approfondimento di tematiche di interesse formativo.
Art. 13
1. Con apposito regolamento da emanare ai sensi dell'art.17
della legge 26 agosto 1988, n.400, sarà adottato lo statuto
dei diritti dello studente, che comporterà anche una
complessiva revisione delle disposizioni contenute nel R.D.
4 maggio 1925, n.653, in coerenza con quanto previsto dalla
presente direttiva.
IL MINISTRO LOMBARDI
Poi arriva
Bassanini:
ARTICOLO 21 - LEGGE 59/1997
(c.d. Bassanini)
modificato
dalla legge n.191/98
1.
2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e princìpi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'articolo 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.
3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.
4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.
5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa . Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola.
6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.
7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.
8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.
9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.
10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.
11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.
12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.
13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni regolamentari, le norme del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.
14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei princìpi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
15. Entro il 30 novembre 1998 il Governo è delegato ad emanare un decreto
legislativo di riforma degli organi collegiali della
pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che
tenga conto della specificità del settore scolastico,
valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e
delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle
specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e
delle funzioni dei nuovi organi con le competenze
dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a
norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle
istituzioni scolastiche autonome;
b) razionalizzazione degli organi a norma dell'articolo 12,
comma 1, lettera p) ;
c) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma
1, lettera g) ;
d) valorizzazione del collegamento con le comunità locali a
norma dell'articolo 12, comma 1, lettera i);
e) attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 59 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà
di insegnamento.
16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in
connessione con l'individuazione di nuove figure
professionali del personale docente, ferma restando l'unicità
della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica
dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità
giuridica e dell'autonomia da parte delle singole
istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della
qualifica dirigenziale sono individuati con decreto
legislativo integrativo delle disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
seguenti criteri:
a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi
collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di
gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse
responsabilità in ordine ai risultati;
b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e
l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione
scolastica periferica, come ridefinite ai sensi
dell'articolo 13, comma 1;
c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al
personale docente con adeguata anzianità di servizio, in
armonia con le modalità previste dall'articolo 28 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto
attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione
scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di
formazione.
17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.
18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.
19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.
20. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
20 bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'articolo 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.
IL MINISTRO BASSANINI
Subito dopo,
Berlinguer:
CM n.766 del 27.11.1997 e D.M. n.765 (allegato)
SPERIMENTAZIONE IN AMBITO NAZIONALE DELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E DIDATTICA
DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
Il decreto e la circolare hanno subito una serie di modifiche anche
significative, rispetto al testo originario, a seguito del documento
interlocutorio approvato dal CNPI il 7 novembre e del parere espresso il 26 u.s.
Nei prossimi giorni vi verrà inviata una nota di valutazione da parte della
segreteria nazionale e sarà pubblicata in un prossimo numero dell’agenzia
stampa la documentazione relativa a questo argomento.
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MINISTERO DELLA
PUBBLICA ISTRUZIONE - GAB/II/IV
Circ. n. 766 – Prot. N. 22358/BL - Roma, 27 novembre 1997
OGGETTO: Sperimentazione dell'autonomia organizzativa e didattica delle
istituzioni scolastiche.
Le ipotesi di sperimentazione dell’autonomia previste dal l'allegato
provvedimento sono coerenti con i principi espressi nell'art. 21 citato e si
caratterizzano rispetto al passato per l'indicazione di una maggiore flessibilità
nell'organizzazione delle attività scolastiche e per un ampliamento
dell'offerta formativa, utilizzando a tal fine significative interazioni e
integrazioni con il contesto territoriale e i fabbisogni formativi locali.
Tali iniziative intendono favorire un processo sistematico di diffusione della
cultura dell'autonomia, sollecitando le istituzioni scolastiche a farsene
"soggetto" protagonista. Il programma si inserisce in un quadro più
ampio che vede impegnata l'Amministrazione in un processo di rinnovamento
complessivo del sistema scolastico nel quale rientrano, tra l'altro, le
iniziative, recentemente assunte, di sperimentazione del biennio in alcuni
istituti di istruzione secondaria e i progetti di aggiornamento dei dirigenti
scolastici e del personale docente sull'autonomia.
Resta comunque fermo l'impegno dell'Amministrazione e del Governo ad emanare nei
tempi previsti i regolamenti, già in itinere, sull'autonomia di cui all'art. 21
della legge n. 59/97.
2. Per facilitare il compito delle scuole nell'attuazione della presente
sperimentazione si ritiene utile fornire alcuni suggerimenti di tipo operativo.
La partecipazione al programma nazionale in oggetto costituisce una facoltà e
non un obbligo per le istituzioni scolastiche.
Tenuto conto che le attività in parola si inseriscono nella programmazione
della scuola, esse di norma dovrebbero essere attivate all'inizio dell'anno
scolastico; pur tuttavia, attese le evidenziate finalità di favorire la
diffusione della cultura dell'autonomia, si ritiene utile consentire alle
scuole, che ne ravvisino l'opportunità, di aderire al progetto anche in corso
d'anno attraverso l'adattamento della programmazione educativa; inoltre
possibile partecipare soltanto ad alcuni aspetti della sperimentazione.
In ogni caso va tenuto presente che sono gli organi responsabili di ciascuna
istituzione scolastica a decidere modalità e tempi per la partecipazione; a tal
fine, nell'ambito del Collegio dei docenti potrà essere costituito un Gruppo di
lavoro per la progettazione ed il monitoraggio della sperimentazione.
La sperimentazione sarà tanto più proficua quanto più largo sarà il consenso
delle varie componenti scolastiche e l'adesione da parte degli studenti, delle
famiglie e del contesto territoriale in cui opera la scuola.
Nel caso in cui il progetto sperimentale preveda la flessibilità dell'orario e
quindi la modifica dell'orario settimanale di uno o più insegnamenti, al fine
di garantire il rispetto del monte ore annuale per ciascuna disciplina compresa
nei piani di studio, si fa presente che, in relazione al numero di settimane
comprese in 200 giorni di lezione, un'ora settimanale corrisponde a 33 ore
annuali. Tale calcolo nel rispetto di detto parametro può essere rapportato
anche a periodi inferiori all'anno scolastico (ad esempio singolo mese,
trimestre o quadrimestre). Nel caso che venga prevista una diversa articolazione
della durata della lezione trovano applicazione le disposizioni contenute
nell'accordo di interpretazione autentica raggiunto presso l'ARAN con le 00.SS.
di categoria il 17 settembre 1997 in materia di durata delle ore di lezione.
Se il progetto comporta orari prolungati, dovrà essere verificata la
compatibilità del nuovo quadro orario con l'esigenza di assicurare l'efficacia
didattica ai fini del raggiungimento degli obiettivi formativi e con il sistema
dei trasporti utilizzato dagli studenti.
3. Al fine di fornire un contributo utile alla progettazione e realizzazione
delle iniziative sperimentali in parola, presso ciascun Provveditorato agli
Studi sono costituiti, secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'allegato
decreto, "nuclei di supporto tecnico -amministrativo all'autonomia"
che siano funzionali alla realizzazione degli obiettivi prima indicati, ma che
prefigurino anche i nuovi compiti di indirizzo, programmazione, supporto e
monitoraggio dell'Amministrazione secondo le linee della riforma.
Ciascun nucleo sarà costituito con atto del Provveditore agli Studi, che vi
convoglierà, nella maniera più opportuna, competenze diverse per assicurare la
più ampia disponibilità di risorse culturali a sostegno dell'attività di
gestione dell'autonomia mediante la presenza di figure professionali interne
all'Amministrazione (docenti, dirigenti scolastici, responsabili amministrativi,
ispettori, rappresentanti IRRSAE, funzionari, ecc.) ed esterne (università,
enti di ricerca, agenzie formative, associazioni professionali, enti locali,
ecc.), individuate in base ad esperienze qualificate in modo da attivare un
circuito virtuoso" che faccia emergere e assicuri una comunicazione di
qualità. Tale nucleo dovrà essere comunque non pletorico, ma snello e mobile
sul territorio, aperto ai rapporti e alle collaborazioni interistituzionali e
capace di una comunicazione chiara e interattiva, nei suoi compiti di
qualificato contenuto propositivo, restando precluso ogni intento di controllo e
sanzionatorio. Per la costituzione dei nuclei si farà ricorso opportunamente
anche al personale della scuola in posizione di utilizzazione facente parte dei
gruppi di lavoro che già operano presso ciascun ufficio scolastico provinciale.
Per quanto concerne l'attività di monitoraggio che dovranno svolgere i nuclei
di supporto - fermo restando che le istituzioni scolastiche potranno avviare
ugualmente le attività di sperimentazione - si fa riserva di far pervenire
apposite istruzioni finalizzate a realizzare una effettiva ricognizione di dati
omogenei.
Il Provveditore agli Studi convoca periodici incontri con la partecipazione,
oltre che dei componenti del nucleo, di capi d'istituto e di docenti facenti
parte dei gruppi di lavoro costituiti all'interno delle istituzioni scolastiche
che attuano la sperimentazione, allo scopo di discutere delle modalità di
sensibilizzazione delle istituzioni scolastiche verso le tematiche
dell'autonomia e per concordare eventualmente modalità e tempi di intervento
dei membri dei nuclei sul territorio.
Per le necessità di consulenza e di studio nel rispetto delle autonome scelte
delle istituzioni scolastiche è costituito un punto di riferimento presso
l'Amministrazione centrale - Ufficio di Gabinetto, nell'esercizio dell'attività
di coordinamento ad esso spettante.
Il CEDE, la BDP e gli IRRSAE sono invitati a dedicare una particolare
attenzione, nei loro piani di attività - sia nel settore degli studi e
ricerche, sia in quello dell'aggiornamento, sia in quella della produzione e
diffusione della documentazione - alle iniziative sperimentali in corso o da
promuovere rivolte ad utilizzare concretamente gli spazi di autonomia offerti
dall'ordinamento, in modo da sostenere le iniziative avviate dalle istituzioni
scolastiche, operando, d'intesa ed in opportuno collegamento con i nuclei di
supporto.
Si prega di diffondere la presente circolare con l'allegato decreto presso le
istituzioni scolastiche e gli uffici ed enti interessati a livello locale.
IL MINISTRO
Decreto Ministeriale n. 765 del 27.11.1997
VISTI gli artt. 276, 277 e 278 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59 contenente disposizioni per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, in particolare
l'art. 21 riguardante l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
RITENUTO di dover promuovere e sostenere, in attesa dell'emanazione dei
regolamenti previsti dal predetto art. 21, processi di innovazione volti ad
introdurre elementi di flessibilità nell'organizzazione dell'attività
scolastica, favorendo sin da ora la diffusione della cultura e della pratica
dell'autonomia, in modo da consentire la più tempestiva ed efficace
applicazione dei regolamenti in parola;
RITENUTO che è possibile realizzare la predetta finalità, sulla base della
normativa vigente, attraverso un programma sperimentale a carattere nazionale,
non vincolante per le istituzioni scolastiche e in grado di adattarsi alle
diverse esperienze e realtà territoriali;
SENTITO il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione reso nella
seduta del 26 novembre 1997;
DECRETA
ART. 1
1. In attesa della piena applicazione dei regolamenti di cui all'art. 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sono autorizzate, nel quadro di un programma da
realizzare in ambito nazionale, sperimentazioni volte a promuovere e sostenere i
processi di autonomia delle istituzioni scolastiche.
2. Le sperimentazioni di cui al comma 1 attengono ai seguenti aspetti:
a) adattamento del calendario scolastico;
b) flessibilità dell'orario e diversa articolazione della durata della lezione,
nel rispetto del monte ore annuale complessivo previsto per ciascun curriculum e
per ciascuna delle discipline ed attività comprese nei piani di studio, fermi
restando la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni
settimanali e il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei
docenti previsti dai contratti collettivi
c) articolazione flessibile del gruppo classe, delle classi o sezioni, anche nel
rispetto del principio dell'integrazione scolastica degli alunni con handicap;
d) organizzazione di iniziative di recupero e sostegno;
e) attivazione di insegnamenti integrativi facoltativi;
f) realizzazione di attività organizzate in collaborazione con altre scuole e
con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio;
g) iniziative di orientamento scolastico e professionale;
h) iniziative di continuità.
ART.2
1. Su proposta dei consigli di classe o di interclasse o di intersezione ovvero
dei collegi dei docenti o dei consigli di circolo o d'istituto e su delibera dei
collegi dei docenti, per gli aspetti didattici, e dei consigli di circolo o di
istituto, per gli aspetti organizzativi e finanziari, le istituzioni scolastiche
possono aderire in tutto o in parte ed anche per periodi determinati alle
iniziative di cui all'art. 1, nel rispetto degli obiettivi fondamentali propri
del tipo e ordine di scuola.
2. La sperimentazione di cui all'art. 1 si realizza adattando la programmazione
educativa, attraverso l'inserimento, in un disegno complessivo, degli elementi
innovativi che consentano di meglio rispondere alle esigenze formative degli
alunni.
3. La sperimentazione è promossa dagli organi menzionati nel precedente comma
1, anche su richiesta dei comitati dei genitori e degli studenti, ed è attuata
ricercando l'adesione e la collaborazione di tutte le componenti della scuola,
nonché degli enti locali territoriali. Gli organi responsabili ai diversi
livelli si adopereranno affinché venga, altresì, perseguito l'obiettivo della
semplificazione, snellezza e rapidità delle procedure; secondo tale criterio,
le iniziative di cui alla lettera f) del precedente articolo 1 possono essere
promosse e realizzate anche in difformità dalle procedure previste dal D.P.R.
10 ottobre 1996, n. 567.
4. Le delibere di adesione alla sperimentazione sono predisposte in modo da
consentire l'individuazione del problema da affrontare, degli obiettivi da
perseguire, degli strumenti, delle condizioni organizzative e delle
responsabilità di attuazione, nonché delle metodologie prescelte, che possono
essere differenziate in relazione alle proposte di singoli o di gruppi
d'insegnanti, anche in coerenza con il principio della libertà d'insegnamento.
Esse prevedono le modalità di verifica, anche mediante autovalutazione, dei
processi attivati e dei risultati e indicano l'eventuale preventivo di spesa,
ove necessario. In aggiunta alla normale pubblicazione, è opportuno che le
delibere siano comunicate alle famiglie degli alunni.
5. Le istituzioni scolastiche collocano le loro iniziative in una prospettiva di
cooperazione con le altre unità scolastiche operanti sul territorio favorendo
l'organizzazione di reti di scuole in senso orizzontale e verticale anche sulla
base di accordi per la realizzazione di progetti comuni, di iniziative di
formazione e di progetti per l'uso integrato delle risorse e dei servizi. E'
comunque importante che sia assicurata la pubblicità e la circolarità delle
esperienze.
6. L'utilizzazione dei docenti e del personale A.T.A. avviene nel rispetto dei
complessivi obblighi annuali di servizio previsti dai contratti collettivi che
possono essere assolti, invece che in 5 giorni settimanali, anche sulla base di
un'apposita programmazione plurisettimanale.
7. Nel caso in cui comportino oneri aggiuntivi, le sperimentazioni sono attuate
nei limiti delle disponibilità di bilancio delle singole istituzioni
scolastiche. A tal fine sono consentite le conseguenti variazioni di bilancio
che si rendano necessarie.
8. Le sperimentazioni di cui al presente decreto adottate dalle istituzioni
scolastiche non sono soggette ad autorizzazione e sono inviate per conoscenza ai
Provveditore agli Studi, al Consiglio Scolastico provinciale e all'IRRSAE.
ART. 3
1. Presso ciascun Provveditorato agli studi sono costituiti uno o più
"Nuclei di supporto tecnico - amministrativo all'autonomia" a livello
territoriale, con il compito di sostenere, ove richiesto, le sperimentazioni
deliberate dalle istituzioni scolastiche, di monitorare le iniziative
realizzate, di favorire la loro diffusione e fruibilità e di promuovere la
messa in rete delle esperienze.
2. Ciascun nucleo, è composto in modo da garantire la presenza di tutte le
competenze amministrative e tecniche - ivi compresi gli IRRSAE - anche non
appartenenti all'amministrazione scolastica, necessarie per sostenere
adeguatamente le iniziative. Esso deve prioritariamente comprendere al suo
interno docenti, dirigenti scolastici e ispettori tecnici, che abbiano già
effettuato qualificate esperienze in merito.
3. Il nucleo deve essere composto da un numero ristretto di persone per operare
con la massima rapidità e per prestare, ove richiesto, la propria consulenza
direttamente nelle sedi scolastiche.
4. Nelle province in cui sono costituiti più nuclei di supporto
tecnico-amministrativo, occorre assicurare le condizioni per realizzare una
pianificazione coordinata e coerente degli interventi.
IL MINISTRO BERLINGUER