La contrarietà della CGIL scuola all’ipotesi di riforma della L.153/71 del MAE.
Roberto Renzetti
2001
La CGIL Scuola, facendo finta che non sia
accaduto niente da 21 anni a questa parte, continua con richieste clientelari. Nel comunicato pubblicato nel sito CGIL
Scuola, sembrerebbe che si voglia una riforma delle Istituzioni Scolastiche e
Culturali Italiane all'Estero (ISCIE). Non è vero! Sarà dovuto
all'impreparazione (in senso molto bonario) di chi arriva e lo mettono a capo di
questo settore nel nazionale che, con tutta la buona volontà, non può sapere
cosa accade e come sulla sua pelle si giocano cose quantomeno vergognose. L'attuale responsabile estero (Mari) è
arrivato da un anno. La sorte dei neofiti è capitare tra le braccia fameliche
proprio dei destinatari di quella legge 153 che, all'estero, la fanno da padrone
(vedi: Svizzera, Belgio, Germania). La legge 153, per capirci, è una cosa
che riguarda i corsi di lingua italiana per discendenti da emigranti italiani.
Oltre ai tre Paesi suindicati riguarda massicciamente anche l'Argentina (altri
sono sparsi in tutto il mondo ma in numero minore). Qui vi sarebbe un libro da scrivere e,
per i dettagli rimando a: http://www.fisicamente.net/index-48.html
e soprattutto: http://www.fisicamente.net/index-66.html. Basta ora solo ricordare alcuni fatti
salienti. Questi corsi di lingua italiana erano
nati per iniziativa di vari comitati locali. La pressione degli emigranti, ormai
ex da lunga data e perfettamente integrati nei Paesi ospiti, ha fatto sì che il
Ministero degli Affari Esteri (MAE) se li assumesse in carico contribuendo al
pagamento di chi faceva materialmente tali corsi. Si scelsero persone in loco
che avessero un minimo di competenze e tali corsi si facevano con il docente che
andava in giro a cercarsi gli alunni per formare una unità minima su cui
operare. Nella seconda metà degli anni '70
iniziarono spinte per uscire dal precariato in cui già ci si trovava da vari
anni. Fin qui mi pare sacrosanto che le organizzazioni sindacali dessero
appoggio a tali docenti che, ricordiamolo, erano all'estero per vicende
personali e non avevano, in generale, nessuna certificazione di titolo. Qui subentra la politica delle tre OO.SS.
che ha spinto per la legge più oscena della Repubblica, più del Lodo Schifani.
Per evitare "disparità" di trattamento con chi faceva il concorso in
Italia per lasciare i suoi interessi, la sua famiglia, la sua casa, al fine di
andare a lavorare presso gli ISCIE, per evitare questo con la legge 604/82,
tutti coloro che insegnavano in questi corsi (ma anche altri che si trovavano in
altre situazioni) vennero immessi nei ruoli dello Stato (fin qui, a parte
qualche eccezione legata ai titoli che NON si avevano, era una specie di
sanatoria che andava nel senso giusto). Ora, poiché non esiste ruolo estero ma
solo distacco o comando, correttezza legale avrebbe voluto che i beneficiari di
tale legge tornassero in Italia, facessero qui l'anno di straordinariato e
quindi, dopo il regolare concorso presso il MAE, potessero ripartire. Ma qui viene tutta la gran vergogna che
ha visto le OO.SS. in prima fila a difendere le clientele. Questi signori sono
stati immessi in ruolo all'estero senza anno di straordinariato, sono stati
mantenuti proprio nel posto che occupavano e, udite udite, è stato riconosciuto
loro l'assegno di sede (un assegno che corrisponde a circa 4 stipendi italiani,
che veniva e viene dato a chi si spostava dall'Italia, essendo già di ruolo ed
avendo superato l'esame per accedere all'estero. Questo fatto corrisponde ad un collega
che insegni a Lodi e, da un giorno all'altro, egli e qualche altro E BASTA, vede
quadruplicare il suo stipendio, senza dover fare nulla più. Da questo momento, ogni idea di
modernizzare gli ISCIE finì perché la gran parte dei fondi per essi venne
assorbito per gli assegni a tali signori (all'estero prima della 604
eravamo 800 unità, dopo siamo passati a 2200). Vi furono proteste a non finire
anche e soprattutto da chi per recarsi all'estero aveva dovuto affrontare
sacrifici importanti, anche dagli iscritti alle tre diverse OO.SS. Niente. Parallelamente a questa vicenda, molte
persone che lavoravano all'estero stavano mettendo su dei progetti di riforma
dell'intero sistema che, gestito dal MAE, cioè da persone assolutamente
incompetenti, non era in grado di offrire alcun servizio qualificato. La strada maestra per procedere ad una
riforma era stata intravista nel passaggio degli ISCIE dal MAE all'ex MPI (vi
assicuro, per quanto possiate disistimare l'MPI, il MAE è una vera fogna!). Su
questo si iniziò a richiedere l'intervento di Berlinguer, cioè ci si illuse
che un governo di centrosinistra avrebbe capito.... Niente. Con la CGIL Scuola (vari coordinamenti
europei a partire dal 1997) si era lanciata l'idea di prepararla noi la riforma.
Via Leopoldo Serra doveva coordinare, ciascun Paese avrebbe dovuto presentare
dei documenti. Io non sono responsabile di altri rappresentanti CGIL Estero ma
certamente la Spagna inviò vari documenti che, essendo completamente snobbati
dalla CGIL Scuola, confluirono in un gruppo di lavoro spontaneo coordinato da un
Direttore Didattico di Hannover. Nasceva il gruppo poi chiamato 11 maggio (data
dell'approvazione da parte del governo D'Alema, con il sostanziale appoggio
della CGIL Scuola, dell'articolo 9 della legge 147/00. Con tale legge al
sindacato consenziente veniva scippato un contratto firmato davanti all'ARAN due
mesi prima! e tale contratto era venuto dopo una lunga diatriba con il MAE che
aveva visto l'intervento del Consiglio di Stato a dare ragione alle modalità di
quel contratto!) che faceva ciò che avrebbe dovuto fare (nelle intenzioni
dette) la CGIL Scuola. Il fatto è che qualunque progetto di
riforma doveva passare attraverso un rientro in Italia. La cosa non stava bene a
chi, graziato dalla 604, aveva sempre vissuto a casa sua, con salari enormi, con
tutti i benefici dello stare nel proprio Paese (quello estero) prendendo un
salario che, ripeto, è valutabile all'incirca quello italiano per 3,5. Non si riusciva a mettere su nulla. La
sezione estero della CGIL Scuola è sempre stata ostaggio della 153. Vi sono
personaggi in tali condizioni che non si sono mai mossi dal loro Paese (quello
estero) continuando con i privilegi di cui prima. Ora nel comunicato di cui parlo,
ricomincia la litania della riforma .... Insomma avete rotto. Vi dico i punti salienti di una riforma. 1) Oggi i corsi di italiano per emigranti
non hanno più senso almeno in Europa!!! 2) In Europa è possibile chiedere
l'attivazione di corsi aggiuntivi di lingua presso scuole statali regolarmente
funzionanti. Gli insegnanti vengono assunti da quella scuola con il sistema
della reciprocità. 3) In Argentina (e nell'America latina in
genere) serve mantenerli ma CON UN FERREO CONTROLLO. Tutti sappiamo di corsi
fantasma, con un direttore pagato profumatamente che inviava relazioni pur senza
che vi fosse neppure un alunno). 4) In questa stessa area geografica
occorre altro ferreo controllo sui finanziamenti alle scuole private (tutte son
private). Si prendono tanti soldi e poi è l'ente gestore che paga gli
insegnanti dando loro un decimo di quello che fanno risultare. 5) Anche Fassino, quando era ministro del
commercio estero entrò in questo giro di favoritismi facendo avere alla Dante
Alighieri (ente dal quale occorre guardarsi!!!) tanti soldi di contributi per
corsi FANTASMA (una commissione composta da un console, da un rappresentante MAE
e da un addetto culturale glielo comunicò ma Fassino liquidò la cosa
affermando che queste cose le aveva fatte la DC per 50 anni ed ora toccava a
loro! Su questo ho fatto più volte la richiesta a Fassino di smentire ma
poiché conto zero non lo ha mai fatto). 6) E' evidente che nessun ente privato
(all'estero c'è da aver paura!) debba prendere in mano i corsi SE pagati dallo
Stato. Meglio sostenere che lo facciano pagandoseli. 7) Ci si metta in testa che lo Stato
italiano non può gestire queste cose. Al massimo si può richiedere un limitato
numero di borse di studio. Altra possibilità è avviare tali corsi (e qui mi
riferisco all'America latina) presso scuole locali con insegnanti pagati
(ma non inviati) dall'Italia con il livello massimo del salario locale. Vi sono
poi gli Istituti di Cultura che, ad altro livello, mantengono corsi di italiano. Queste sono le cose da tenere a mente e,
spiace che la CGIL Scuola non lo abbia ancora capito. I corsi della 153 sono
difesi strenuamente ed a fronte di ciò le scuole e i lettorati sono stati
abbandonati in modo vergognoso (per non parlare degli Istituti di Cultura che
ormai non fanno neppure più parte del settore scuola ma di quello della
funzione pubblica - i colleghi che lavoravano da quelle parti hanno capito
l'antifona e si sono sganciati dalla CGIL Scuola appena hanno potuto, a
proposito di contratti separati!). Ora la si finisca con il pianto greco
sulla 153. Esso può esistere solo perché in Italia non si sa di cosa si
tratta. Cercate di regolare le cose con accordi bilaterali (separando le due
vicende: Europa ed America latina) senza difendere l'indifendibile! ***** Di seguito riporto la posizione CGIL e la proposta di legge
di modifica della L. 153. Si potevano fare proposte nel senso che si vuole.
L'ultima cosa ammissibile è il mantenimento della 153. La
contrarietà della CGIL scuola all’ipotesi di riforma della L.153/71 del
MAE.
Sintetizziamo
qui di seguito i punti di maggiore contestazione
riservandoci di intervenire successivamente con un’analisi tecnica più
dettagliata e con una più precisa indicazione di proposte alternative. ·
·
La
contropartita dei finanziamenti
–e non più i contributi- agli enti gestori, salutata dagli stessi come una
positiva novità, va contestata in quanto del tutto illusoria. Non solo il
finanziamento non mette al riparo dai fenomeni dei ritardi e dei disguidi
tecnici tipici di tutte le amministrazione,
ma esso è da intendersi come aggiuntivo rispetto alle quote di
partecipazione e comunque definito „avendo riguardo degli indirizzi di
politica economica“. ·
Come
si colloca l’intervento dei corsi in questo quadro? Nelle realtà europee i
corsi si caratterizzano come „attività scolastiche“ a pieno titolo.
In questo contesto tali attività non possono che essere organizzate e gestite
direttamente dallo Stato, nel quadro dell’autonomia e della collaborazione con
i vari soggetti istituzionali e privati presenti nel territorio. E‘ evidente
che la funzione dei corsi intesi come spazio scolastico è caratteristica dei
paesi europei che hanno conosciuto una massiccia presenza di immigrati italiani;
diverso è il problema nei paesi d’oltre oceano, dove i corsi
non hanno più valenza scolastica, ma si caratterizzano maggiormente come
attività culturali. E‘ altrettanto evidente che grazie a questi corsi la
lingua italiana marca in Europa una sua significativa
presenza scolastica, altrimenti molto marginale nei curricula
delle scuole locali. ·
L’ultimo punto dolente, che però ben si inserisce nella logica
„liberista“ della proposta, concerne il personale docente che, secondo la
bozza governativa, dovrebbe essere „assunto in loco con contratto di
diritto privato dagli enti gestori...sulla base della normativa locale“. Tale
personale verrebbe assunto da un elenco non graduato, elaborato a
seguito di una selezione organizzata dal Consolato. Gli enti possono poi
„scegliere liberamente all’interno di detto elenco“. Siamo quindi
di fronte alla completa discrezionalità nelle assunzioni
e alla totale deregulation del rapporto di lavoro, secondo un
disegno che fa il paio con il tentativo di scardinare le regole del reclutamento
e i vincoli contrattuali del personale nella scuola italiana. Tale
scenario assolutamente inaccettabile da un’ottica sindacale, crea le
condizioni per un servizio inefficiente e mortifica le stesse aspettative del
personale attualmente a carico degli enti. Da tempo noi sosteniamo che le
assunzioni in loco debbano essere effettuate in un quadro di regole e garanzie
contrattuali certe sulla base di una selezione e di una graduatoria
circoscrizionale e secondo un modello che affidi agli Uffici scolastici la
gestione di detto personale. La presenza di una quota di docenti del contingente
rappresenta comunque un irrinunciabile elemento di qualità e chiarezza
soprattutto perché garantisce l’apporto dell’esperienza pedagogica e
didattica italiana e potrebbe fungere da importante supporto sul piano del
coordinamento e della formazione del personale locale. Attraverso il modello
dell’assunzione a carico degli Uffici scolastici si può assicurare ai docenti
un trattamento equo, con le opportune garanzie contrattuali e di riconoscimento
del servizio. Va da sé che la natura giuridica, comunque pubblica e
contrattualmente definibile del rapporto di lavoro di tutto il personale
operante all’estero, non è un fatto di categoria, ma è decisiva ai fini
della caratterizzazione pubblica dell’intervento. Ci
auguriamo che, a partire dai quattro punti qui sintetizzati, intorno alla
riforma degli interventi scolastici all’estero si apra un confronto vero,
approfondito e aperto a tutti i contributi. Noi riteniamo che di fronte ad una
proposta che si pone per molti aspetti in continuità con il disegno di
destrutturazione e privatizzazione in atto nella scuola italiana, sarebbe un
grave errore se le forze del centrosinistra si limitassero ad un puro lavoro di
emendamento del testo governativo. Al contrario è necessario e urgente
predisporre un disegno di legge-quadro alternativo imperniato su alcuni punti
qualificanti: centralità dell’intervento pubblico; regolamentazione delle
iniziative private; differenziazione tra area europea ed extraeuropea;
flessibilità degli interventi, da modulare attraverso i piani paese a seconda
delle specifiche esigenze territoriali; estensione dell’autonomia.
L’elaborazione svolta su questi temi dalla CGIL-Scuola può costituire una
valida base per una proposta
alternativa di qualità. Pubblichiamo
di seguito la bozza di articolato di DDL, ricordando che le Organizzazioni
sindacali della scuola sono state chiamate dal CGIE ad una audizione
sull’argomento che si terrà il giorno 8 luglio p.v. BOZZA
DI ARTICOLATO (integrato
con le parole scritte in grassetto e corsivo a seguito delle osservazioni
pervenute da varie fonti, in particolare dalla DGPCC) Interventi
di formazione linguistico-culturale,
di formazione continua e di sostegno all’integrazione in favore dei
cittadini italiani e degli oriundi italiani all’estero, nonché servizi e
interventi integrati di orientamento, formazione o perfezionamento professionali
a favore della mobilità culturale e
professionale di lavoratori stranieri iscritti nelle apposite anagrafi istituite
presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari italiani
all’estero. A
revisione ed integrazione di quanto previsto
dal D.L
19 maggio 1994, n.297, Capo
IV artt. 636-638, sulle scuole italiane all’estero, considerata la mutata
realtà delle collettività italiane nel mondo, la crescente interdipendenza
delle politiche nazionali con quelle globali e la necessità di
promuovere, pertanto, strategie e azioni che
assicurino il mantenimento delle radici linguistico-culturali con
l’Italia da parte dei connazionali all’estero, e che, insieme,
sviluppino azioni integrate
a favore della mobilità culturale e
professionale da e verso l’Italia,, il Ministero degli Affari Esteri promuove,
indirizza e controlla iniziative di
formazione linguistico-culturale,
di educazione permanente e di sostegno all’integrazione in favore dei
cittadini italiani e degli oriundi italiani all’estero, di seguito denominati
comunità italiane all’estero, nonché servizi e interventi integrati di
orientamento, formazione o perfezionamento professionali, a favore della mobilità
culturale e professionale di
lavoratori stranieri candidati ad emigrare in Italia in quanto iscritti nelle
apposite anagrafi. Il
Ministero degli Affari Esteri, per il tramite della
Direzione Generale per gli Italiani all’estero e per le politiche
migratorie, di seguito denominata DGIEPM, realizza, promuove, indirizza e
controlla: a)
azioni formative e didattiche aventi lo scopo di facilitare
l’integrazione linguistica, culturale, lavorativa dei connazionali sia nei
sistemi scolastici che nel tessuto sociale dei paesi di accoglienza; b)
iniziative e interventi che favoriscano e sviluppino la diffusione della
lingua e della cultura italiane nel
mondo, sia attraverso specifici interventi rivolti a figli, congiunti e
discendenti di connazionali in età scolare, sia attraverso iniziative di
educazione permanente di formazione
continua rivolte agli adulti; c)
interventi di sostegno all’integrazione scolastica ispirati al
principio del plurilinguismo; d)
interventi di formazione continua e permanente, di educazione degli
adulti tesi, in particolare, allo sviluppo di competenze relazionali, sociali e
comunicative, e comunque tali da assicurare la più significativa partecipazione
della cultura italiana al processo
di riconoscimento delle reciprocità
tra le diverse culture locali e nazionali, nel mondo; e)
servizi e interventi integrati di orientamento, formazione o
perfezionamento professionali, a favore della mobilità culturale
e professionale delle comunità italiane all’estero e dei lavoratori
stranieri iscritti nelle apposite anagrafi. f)
servizi di monitoraggio e di valutazione della qualità e
dell’efficacia delle azioni intraprese, allo scopo di assicurare unitarietà
di indirizzo, ampia visibilità delle ricadute, rispetto delle specificità di
intervento in ragione della cittadinanza degli utenti, del carattere regionale
degli interventi, della ottimizzazione delle risorse locali attivate. g)
azioni di accrescimento e
sviluppo delle competenze linguistiche, metodologiche, formative,
gestionali e organizzative del
personale docente e non docente
impegnato nell’attuazione degli interventi su elencati, attuate anche
attraverso l’utilizzo delle tecnologie avanzate di formazione a distanza. h)
Servizi di certificazione di
crediti formativi e di competenze linguistiche, culturali o professionali
congruenti con i paralleli sistemi locali di valutazione, certificazione e
accreditamento delle competenze acquisite
a seguito delle attività linguistico-culturali, di orientamento e di
formazione, previste dal presente articolo ai punti a), b), c), d), e), f), g). i)
Servizi di informazione e documentazione ,
anche anagrafica, finalizzati al recupero dell’identità culturale e delle
origini dei richiedenti. La
DGIEPM è autorizzata ad adottare, per ciascuna delle attività predette,
Regolamenti specifici o integrati secondo tipologie di intervento, di
destinazione ovvero di amministrazione, aventi valore ordinamentale e comunque
tali da assicurare esplicito carattere sistemico
agli indirizzi, alle scelte e alle decisioni
attuative. Le Rappresentanze
diplomatiche e gli Uffici consolari
cui viene affidata l’attuazione
delle iniziative e degli interventi predetti si uniformano agli stessi principi
ispiratori. Art.3 Servizi
e interventi integrati di orientamento, formazione o perfezionamento
professionali, a favore della mobilità culturale
e professionale delle comunità italiane all’estero e dei cittadini
stranieri iscritti nelle apposite anagrafi
candidati ad emigrare in Italia. Il
Ministero degli Affari Esteri, per il tramite della DGIEPM, in collaborazione e
di concerto con il Ministero dell’Interno, con
il Ministero degli Affari Regionali, con il Ministero delle Attività
produttive, con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il
Ministero per gli Italiani nel Mondo, anche avvalendosi delle proprie
rappresentanze presso gli organismi sovranazionali e internazionali, -
a promuove servizi
regionali e territoriali di orientamento e di mediazione interculturale a
sostegno delle iniziative di formazione linguistica, e a supporto delle azioni
di inserimento lavorativo e occupazionale; -
b -
sviluppa azioni tese a
favorire
le iniziative negoziali delle competenti Direzioni Generali Territoriali e la
conclusione dei protocolli esecutivi di competenza della DGPCC in vista del
pieno riconoscimento dei titoli di studio, in regime di reciprocità tra i Paesi
di provenienza; -
c -
cura i collegamenti necessari tra le agenzie nazionali di formazione
professionale e le comunità italiane all’estero allo scopo di assicurare una
prima formazione in materia di qualifiche professionali, come leva fondamentale,
seppur non esclusiva, della mobilità professionale
e del primo inserimento lavorativo dei migranti in loco o in vista del
loro rientro in Italia. -
d - assicura il collegamento
tra le Camere di Commercio provinciali o regionali ovvero altri enti interessati
e le comunità italiane all’estero per coordinare l’informazione preventiva
e aggiornata sulle offerte di lavoro, in modo da produrre un equilibrato sistema
di regolazione tra la domanda e l’offerta di lavoro; -
e -
progetta e indirizza l’attivazione concertata e coordinata di un
sistema di offerte formative, rivolto alle comunità italiane ed ai cittadini
stranieri iscritti in apposite anagrafi candidati a migrare in Italia, ovvero
finalizzato a sostenere la loro transizione al lavoro, attraverso la
costituzione di spazi organizzati di mediazione linguistico-culturale e di
formazione al lavoro nei paesi di provenienza. Per
amministrare, coordinare e vigilare gli
interventi di cui al precedente art. 2 è messo a disposizione della DGIEPM un
contingente di personale con qualifica
dirigenziale e con qualifica funzionale non inferiore alla C1 appartenente ai
ruoli dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché di personale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero per gli Italiani
nel Mondo e di personale dirigente e docente della scuola, nel limite
complessivo nella tabella allegata. Art.
5 Avendo
riguardo agli indirizzi di politica economica, nonché
a quelli di politica estera, la DGIEPM elabora , ogni tre anni,
d’intesa con il Ministro per gli Italiani nel Mondo e sentito il parere del
Consiglio Generale degli Italiani all’Estero,
piani di sviluppo degli interventi di cui all’art.2, secondo principi
di ottimizzazione delle risorse disponibili, di incremento degli indici di
efficacia delle azioni programmate, e di valorizzazione degli obiettivi di cui
all’art.1. I
piani triennali verranno predisposti, sentita la DGPCC, che, a sua volta, sentirà
la DGPIEPM in relazione alla predisposizione dei propri piani di intervento. In
ragione dei piani triennali di sviluppo delle iniziative,
in base ai risultati delle analisi di efficacia e delle valutazioni
d’impatto periodicamente attuate dalla DGIEPM, il Ministro degli Affari Esteri
, in relazione altresì alle ragioni storiche, sociali e politiche che
differenziano storia, presenza e vocazione delle diverse comunità italiane,
adotta le iniziative previste secondo criteri di priorità. I decreti attuativi
avranno cadenza annuale Art.
6 Enti
Gestori e certificazione delle attività e degli interventi di formazione Allo
scopo di qualificare e valorizzare una crescente
cooperazione pubblico-privato il Ministero degli Affari Esteri, per il
tramite della DGIEPM, adotta provvedimenti tesi ad assicurare, sia in forma
diretta che indiretta, la gestione delle iniziative, delle attività e dei
servizi di cui alla presente legge. Le
forme di gestione indiretta delle suddette attività, iniziative e servizi si
avvarranno della cooperazione di enti e associazioni
di diritto privato locale, che presentino garanzie consolidate di
struttura, di organizzazione e di amministrazione
e che, documentino, entro il
primo biennio di applicazione della presente legge,
il possesso dell’avvenuta certificazione di qualità secondo le norme
UNI - ISO 9001. In quanto tali norme costituiscono standard internazionali di
riferimento della efficienza organizzativa e della qualità ed efficacia dei
servizi e delle attività formative erogati, in prima applicazione
della presente legge, e comunque entro il primo triennio, il MAE
indirizza gli enti e le associazioni nelle procedure di miglioramento
qualitativo necessarie. Il
Ministero degli Affari Esteri eroga finanziamenti agli Enti gestori locali per
le attività di cui all’art.2 anche per il supporto alle iniziative di
formazione dei docenti del personale tecnico e amministrativo addetto alla
gestione delle iniziative attivate
secondo gli indirizzi della DGIEPM.
Tali finanziamenti non vengono erogati a quegli Enti o a quelle attività che
non risultino sottoposte a procedure di accreditamento
e certificazione. I
finanziamenti verranno erogati dal Ministero degli Affari Esteri anche tenendo
conto della compartecipazione finanziaria degli Enti alla realizzazione delle
diverse attività. La DGIEPM, peraltro, è autorizzata ad assicurare azioni e
interventi diretti in aree regionali e per tipologie di attività rispetto alle
quali si renda necessario un intervento sussidiario diretto. Tali interventi
sussidiari non dovranno superare un
terzo delle disponibilità finanziarie assegnate, e faranno riferimento, in
particolare, alle attività indicate alle lettere f,g,h di cui al precedente
art.2, comma 1. Tutte
le azioni, i servizi o gli interventi che abbiano carattere generale e di
collegamento, di interesse trasversale alle specifiche azioni di piano; ovvero
che consentano l’ottimizzazione dei costi e dei benefici in conseguenza
dell’adozione di impianti e metodologie avanzati per l’informazione, la
comunicazione e la formazione a distanza sono da considerarsi azioni sussidiarie
dirette, in quanto tali erogate dalla
DGIEPM. La
DGIEPM stipula convenzioni annuali con gli Enti gestori delle attività, solo in
presenza di fidejussione da ciascun contraente assicurata
alla convenzione medesima normata da uno specifico regolamento. Configurandosi
l’insieme delle attività, delle iniziative e dei servizi di cui alla presente
legge come servizi alla persona, la
qualità di fruizione di detti servizi poggia
sulla consapevole partecipazione degli utenti alle finalità e ai risultati
degli stessi. Nel rispetto della
normativa in materia di diritto allo studio,
la partecipazione degli utenti avverrà secondo indici di contribuzione
proporzionati al reddito e al bisogno. E pertanto
i costi per ciascuna delle attività formative, iniziative o servizi
erogati verranno determinati tenendo conto: -
a - della quota di
contribuzione da richiedersi agli utenti, determinata annualmente dalla DGIEPM,
previo avviso delle Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari
competenti, proporzionati al reddito, al bisogno e al merito e secondo le
indicazioni risultanti annualmente dai singoli piani-paese; -
b
- di indici di comparazione
con le tasse di iscrizione proposte da altri Paesi per servizi, attività
formative o iniziative analoghe; -
della onerosità dei servizi di certificazione o di riconoscimento di
crediti formativi Il
Ministero degli Affari Esteri, per il tramite della DGIEPM assicura, attraverso
l’articolazione complessiva delle sue attività di programmazione di indirizzo
e di controllo, un'offerta formativa differenziata per soglie di competenza,
coordinata entro un sistema curricolare ad alto tasso di percorribilità da
parte dei suoi utenti. Tale
offerta formativa non riguarda le offerte formative proprie dell’ordinamento
scolastico italiano di competenza della DGPCC. La DGIEPM emana i
conseguenti ordinamenti didattici e , d’intesa con il Ministero
dell’Istruzione , dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro
e delle Politiche sociali e il Ministro per gli Italiani nel Mondo, cura : -
a -
la messa a punto di un sistema curricolare caratterizzato da esplicite
sinergie tra i diversi interventi di formazione linguistica, culturale e di
sostegno all’integrazione delle comunità italiane all’estero; -
b -
la valutazione della sua efficienza ed efficacia, e l’incremento
del suo grado di penetrazione nei sistemi formativi dei contesti
regionali o nazionali di riferimento; -
c
- l’attuazione di un sistema di crediti formativi che ottemperi alle
condizioni e agli obiettivi indicati precedentemente e che risulti spendibile,
nei diversi contesti scolastici o lavorativi di riferimento, dagli interessati ; -
d -
l’identificazione e l’attuazione di un quadro progressivo di
certificazione delle attività di formazione linguistico-culturale e di sostegno
all’integrazione che risulti compatibile
con i differenti sistemi scolastici e lavorativi locali. Art.
10 I
coordinatori dei servizi locali o regionali di integrazione e sostegno Allo
scopo di favorire e sviluppare una rete di coordinamento e di integrazione che
assicuri visibilità reciproca alle diverse tipologie di intervento, nonché
consenta tempestività di decisione, é istituito presso ciascun Consolato o
presso ogni Ambasciata con competenza consolare un Ufficio di coordinamento
delle attività formative, degli interventi e dei servizi promossi dalla DGIEPM
per la promozione ed il sostegno delle comunità italiane all’estero e dei
cittadini stranieri iscritti in apposite anagrafi,
candidati ad emigrare in Italia. Presso gli Uffici
consolari ai quali è affidata l’amministrazione delle iniziative delle
attività di cui all’art. 2, è assegnato un contingente di dirigenti
scolastici per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento e di assistenza
tecnica ai
quali viene affidato l’incarico dalla DGIEPM in base alla normativa vigente. Detto
contingente è determinato annualmente con decreto del Ministro degli Affari
esteri, di concerto con il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca, con
il Ministro dell’Economia e con il Ministro degli Italiani nel Mondo. Il
personale di cui al comma 2 del presente articolo è collocato fuori ruolo con
provvedimenti adottati dall’amministrazione di appartenenza, di concerto con
il Ministero degli Affari esteri e con quello dell’Economia. Ad esso sono
affidate mansioni corrispondenti alla qualifica e al profilo professionale di
appartenenza. Il
servizio prestato ai sensi del presente articolo che avrà,
salvo conferma, durata triennale è
valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza Il
coordinatore, coadiuvato da personale locale a contratto, risponde direttamente
al Titolare dell’Ufficio consolare per le iniziative di coordinamento, e
progetta d’intesa con il medesimo la pianificazione e lo sviluppo delle
attività medesime. Il
personale di cui al presente articolo potrà essere destinato all’estero
soltanto dopo aver frequentato un corso pre-posting organizzato dalla DGIEPM in
collaborazione con Università
italiane. Coordinatori dei
servizi presso le Rappresentanze diplomatiche Presso 12
Rappresentanze diplomatiche dei Paesi in cui si attuano le suddette iniziative
linguistico-culturali e formative, scelte con apposito decreto del Ministro
degli Affari Esteri è assegnato un
contingente di dirigenti scolastici ai
quali viene affidato l’incarico dalla DGIEPM in base alla normativa vigente. A
loro è conferito il compito di coordinare l’attività e le iniziative
realizzate nelle dipendenti circoscrizioni consolari. Detto contingente è
determinato annualmente con decreto del Ministro degli Affari esteri, di
concerto con il Ministro dell’Istruzione Università e Ricerca,
con il Ministro dell’Economia e il Ministero per gli Italiani nel
Mondo. Il
personale di cui sopra è collocato fuori ruolo con provvedimenti adottati
dall’amministrazione di appartenenza, di concerto con il Ministero degli
Affari Esteri e con quello dell’Economia. Ad esso sono affidate mansioni
corrispondenti alla qualifica e al profilo professionale di appartenenza. Il
servizio prestato ai sensi del presente articolo che avrà,
salvo conferma, durata triennale è
valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nel ruolo di appartenenza Il
coordinatore, coadiuvato da personale locale
a contratto, assunto e gestito dalla DGIEPM, risponde direttamente al
Titolare della Rappresentanza diplomatica per le iniziative di coordinamento, e
progetta d’intesa con il medesimo la
pianificazione e lo sviluppo delle attività medesime. Il
personale di cui al presente articolo potrà essere destinato all’estero
soltanto dopo aver frequentato un corso pre-posting organizzato dalla DGIEPM in
collaborazione con Università
italiane. Ordinamenti
didattici, Programmi, esami e titoli di studio
Con
disposizioni specifiche e successive, la DGIEPM provvede a rivedere, aggiornare
ed integrare secondo i principi di cui all’art. 9 i programmi e
gli ordinamenti didattici dei corsi e degli interventi formativi
attivabili anche per l’età prescolare, le procedure d’esame e le modalità
di riconoscimento dei titoli di studio, d’intesa con il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e Ricerca e con le competenti Autorità
locali. Si avvale , a tale scopo, delle migliori competenze scientifiche e
tecniche individuabili sia in Italia che all’estero, favorendo con ciò una
peculiare e progressiva internazionalizzazione dei curricoli formativi e dei
metodi didattici. . Art.13 Ricerca
e sviluppo Allo scopo di
assicurare una costante riflessione critica sulle attività e sulle iniziative
programmate, attuate e monitorate, la DGIEPM è autorizzata ad utilizzare fino
all’8 % del suo stanziamento annuale di bilancio per condurre, d’intesa
ovvero in convenzione con Università, Istituti di ricerca, Enti pubblici e
privati, italiani e stranieri, studi , ricerche e sperimentazioni finalizzate
alle attività di monitoraggio e di valutazione degli interventi. Art.14 Personale
docente e formativo Il
personale docente è assunto in
loco con contratto di diritto privato dagli enti gestori delle attività
linguistico-culturali e formative
sulla base della normativa locale. La
DGIEPM predispone un piano triennale di formazione in servizio e di
aggiornamento dei docenti che di
anno in anno viene adeguato alle specifiche esigenze locali. Tale
piano viene attuato con la collaborazione di Università e Istituti di
formazione italiani e stranieri. La DGIEPM istituisce centri di formazione e
aggiornamento in loco per docenti di italiano all’estero e formatori, anche
d’intesa con Università italiane e straniere. Ciascun
docente partecipa almeno ad un intervento formativo nell’arco del triennio. Art.15 Certificazione
e accreditamento del personale docente e formativo Il personale
docente viene assunto dagli enti gestori sulla base di criteri generali di
selezione stabiliti dalla DGIEPM la quale si avvale della collaborazione di
strutture di formazione dei docenti istituite presso Università italiane e dei
centri di formazione di cui all’art.14, sentite le Rappresentanze diplomatiche
e gli Uffici consolari. Detto
personale può essere reclutato anche tra il personale docente di ruolo in
Italia, in regime di aspettativa e con onere a carico dell’ente gestore. Il
periodo trascorso in tale aspettativa è valido, a tutti gli effetti, come
servizio d’istituto nella scuola. Le selezioni hanno
luogo in ciascuna circoscrizione consolare a cura di una Commissione istituita
dal Console che la presiede ed di cui faccia parte come membro di diritto il
Dirigente scolastico operante presso l’Ufficio consolare, previsto
dall’art.10. Nelle sedi in cui opera soltanto la Rappresentanza diplomatica,
alla Commissione di selezione partecipa come
membro di diritto il
Dirigente scolastico previsto dall’articolo 11. Il
superamento della selezione dà diritto all’iscrizione in un elenco non
graduato di idoneità, redatto
dalla Commissione. Gli enti gestori possono liberamente scegliere all’interno
di detto elenco il personale con cui stipulare contratto di diritto privato.
I suddetti elenchi vengono aggiornati ogni triennio e, comunque,
ogni qualvolta si presenti la necessità di reperire personale docente. Art.16 Norme
transitorie ed esecutività L’attuale
contingente di dirigenti scolastici in servizio nelle attività
linguistico-culturali per le comunità italiane all’estero, giuridicamente
dipendente dalla DGPCC e funzionalmente dipendente dalla DGIEPM, passa
con effetto immediato, alle dipendenze giuridiche e funzionali della DGIEPM. Il
personale docente e
personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di ruolo in
servizio nelle attività linguistiche-culturali per le comunità italiane
all’estero, giuridicamente dipendente dalla DGPCC e funzionalmente dipendente
dalla DGIEPM, viene assorbito gradualmente
a partire dall’anno scolastico successivo all’entrata in vigore della
presente legge, nelle attività gestite dalla DGPCC, comportando
una contestuale riduzione del contingente del personale docente e ATA stabilito
ai sensi del decreto legislativo n. 297/1994, art. 639. La
presente legge è immediatamente esecutiva.
Titolo I
Istituzione
e ordinamento
Art.1
Disposizioni generali
Art.2
Iniziative
e Attività
Art.4
Amministrazione, coordinamento,
vigilanza e valutazione
Priorità negli interventi
Art. 7
Finanziamento, cofinanziamento e
sussidiarietà
Art.8
Contributi degli utenti
Titolo II
Modalità
e criteri di attuazione
Art. 9
Costituzione
di un sistema formativo integrato
Art.11
Articolo 12