Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale
presentato
dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(LETIZIA
MORATTI)
di
concerto col Ministro per gli affari regionali
(LA
LOGGIA)
col
Ministro dell’economia e delle finanze
(TREMONTI)
col
Ministro per la funzione pubblica
(FRATTINI)
col
Ministro per l’innovazione e le tecnologie
(STANCA)
col
Ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)
e
col Ministro delle attività produttive
(MARZANO)
Art.
1.
(Delega
in materia di norme generali sull’istruzione e di livelli essenziali
delle
prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)
1.
Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana,
nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle differenze e dell’identità
di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della
cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con il
principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi
sanciti dalla Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni e province,
in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali, e
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, uno
o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di
istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2.
Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo 4, i decreti
legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione
pubblica e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla
data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque adottati. I decreti legislativi in materia
di istruzione e formazione professionale sono adottati previa intesa con la
Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del 1997.
3.
Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca predispone, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, un piano
programmatico di interventi finanziari, da sottoporre all’approvazione del
Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al
citato decreto legislativo n. 281 del 1997, a sostegno:
a)
della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro
attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
b)
dell’istituzione del Servizio nazionale di
valutazione del sistema scolastico;
c)
dello sviluppo delle tecnologie multimediali e
della alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto
del principio di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte
dall’informazione tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti
creative e collaborative degli studenti;
d)
dello sviluppo dell’attività motoria e delle
competenze ludico-sportive degli studenti;
e)
della valorizzazione professionale del personale
docente;
f)
delle iniziative di formazione iniziale e continua
del personale;
g)
del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento
sostenute dai docenti;
h)
della valorizzazione professionale del personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA);
i)
degli interventi di orientamento contro la
dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto
– dovere di
istruzione e formazione;
l)
l) degli
interventi per lo sviluppo dell’istruzione e formazione
tecnica superiore
e per l’educazione degli adulti;
m)
degli interventi di adeguamento delle strutture di
edilizia scolastica.
4.
Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi
di cui al presente articolo e all’articolo 4, possono essere adottate, con il
rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art.
2.
(Sistema
educativo di istruzione e
di formazione)
1.
I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema educativo di
istruzione e di formazione, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)
è promosso l’apprendimento in tutto l’arco della vita e sono
assicurate a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e
di sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità,
generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali,
adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, anche con
riguardo alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b)
sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale
e morale,
anche ispirata ai principi della Costituzione, e lo sviluppo della coscienza
storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità nazionale ed
alla civiltà europea;
c)
è assicurato a tutti il diritto
all’istruzione e alla formazione per
almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età; l’attuazione di tale diritto si realizza nel
sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale,
secondo livelli essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma
dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e
mediante regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati interventi,
l’integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. La fruizione dell’offerta di istruzione e
formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini
anzidetti di diritto all’istruzione e formazione e di correlativo dovere viene
ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico di cui all’articolo 34 della
Costituzione, nonché l’obbligo formativo introdotto dall’articolo 68 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. L’attuazione
graduale del diritto-dovere predetto è rimessa ai decreti legislativi di cui
all’articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli
interventi finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di cui
all’articolo 1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
coerentemente con i finanziamenti disposti a norma dell’articolo 7, comma 6,
della presente legge;
d)
il sistema educativo di istruzione e di formazione
si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che
comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della
formazione professionale;
e)
la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione
e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso
e
sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva
eguaglianza delle opportunità educative; nel rispetto
della primaria responsabilità educativa dei genitori, essa contribuisce alla
formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e
unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa con il
complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria. È
assicurata la generalizzazione dell’offerta formativa e la possibilità di
frequenza della scuola dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono
essere iscritti secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione le
bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento, anche in rapporto all’introduzione di nuove
professionalità e modalità organizzative;
f)
il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della
durata di cinque anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di
tre anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria
è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità di
base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo grado
si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente il
percorso disciplinare ed assicura l’orientamento ed il raccordo con il secondo
ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la scuola
dell’infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola primaria si
iscrivano le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31
agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono entro il
30 aprile dell’anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove,
nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, ed ha
il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di base fino
alle prime sistemazioni logico-critiche, di far apprendere i mezzi espressivi,
ivi inclusa l’alfabetizzazione in almeno una lingua dell’Unione europea
oltre alla lingua italiana, di porre le basi per l’utilizzazione di
metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei suoi fenomeni e
delle sue leggi, di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello
spazio e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile;
la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è
finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento
delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce, anche
attraverso l’alfabetizzazione
e l’approfondimento nelle tecnologie informatiche,
le conoscenze e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla
evoluzione sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione allo
sviluppo della personalità dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle
discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi; fornisce strumenti
adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell’Unione europea; aiuta ad
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione; il primo ciclo
di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce
titolo di accesso al sistema dei licei e al sistema dell’istruzione e della
formazione professionale;
g)
il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e
professionale dei giovani attraverso il sapere, il fare e l’agire, e la
riflessione critica su di essi, è finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità
di giudizio e l’esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale
ambito, viene anche curato lo sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle
nuove tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dal
sistema dell’istruzione e della formazione professionale; dal compimento del
quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in
alternanza scuola-lavoro o attraverso
l’apprendistato;
il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze
umane; i
licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per
corrispondere ai diversi fabbisogni formativi;
i licei hanno durata quinquennale; l’attività didattica si sviluppa in due
periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente completa il percorso
disciplinare e prevede altresì l’approfondimento delle conoscenze e delle
abilità caratterizzanti il profilo educativo, culturale e professionale del
corso di studi; i licei si concludono con un esame di Stato il cui superamento
rappresenta titolo necessario per l’accesso all’università e all’alta
formazione artistica, musicale e coreutica; l’ammissione al quinto anno dà
accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore;
h)
ferma
restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione
professionale,
i percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono
titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui
alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche
ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell’Unione
europea, sono definite con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 1,
lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per
l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le
qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e
della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di
sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università
e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di
apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di
sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche senza tale frequenza;
i)
è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo
all’interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al
sistema dell’istruzione e della formazione professionale, e viceversa,
mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all’acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l’acquisizione di crediti
certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa
degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui
alle lettere g) e h); nel secondo ciclo,
esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia
o all’estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali,
sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti con
specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche
e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, d’intesa rispettivamente
con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica,
musicale e coreutica e con il sistema dell’istruzione e formazione tecnica
superiore, stabiliscono, con riferimento all’ultimo anno del percorso di
studi, specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze e delle
abilità richieste per l’accesso ai corsi di studio universitari, dell’alta
formazione, ed ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica superiore;
l)
i piani di studio personalizzati, nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un
nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la
cultura, le tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono una quota,
riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle
stesse, anche collegata con le realtà locali.
Art.
3.
(Valutazione
degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo di istruzione e di
formazione)
1.
Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate le norme generali
sulla valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli
apprendimenti degli studenti, con l’osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a)
la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del
comportamento degli studenti del sistema educativo di istruzione e di
formazione, e la certificazione delle competenze da essi acquisite, sono
affidate ai docenti delle istituzioni di istruzione e formazione frequentate;
agli stessi docenti è affidata la valutazione dei periodi didattici ai fini del
passaggio al periodo successivo; il miglioramento dei processi di apprendimento
e della relativa valutazione, nonché la continuità didattica, sono assicurati
anche attraverso
una congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità;
b)
ai fini del progressivo miglioramento e
dell’armonizzazione della qualità del sistema di istruzione e di formazione,
l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione effettua
verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze e abilità degli studenti e
sulla qualità complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche e formative; in funzione dei predetti
compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto Istituto;
c)
l’esame di Stato conclusivo dei cicli di
istruzione considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e
al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate dalle commissioni
d’esame e su prove predisposte e gestite dall’Istituto nazionale per la
valutazione del sistema di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di
apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento
dell’ultimo anno.
Art.
4.
(Alternanza
scuola-lavoro)
1)
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il
quindicesimo anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo
ciclo in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso
formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e
formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di
rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base,
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo è
delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e
3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività
produttive, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente
rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a)
svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità
dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese
o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi
quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di
tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni
scolastiche, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi
con il sistema dell’istruzione e della formazione professionale ed assicurare,
a domanda degli interessati e d’intesa con le regioni, la frequenza negli
istituti d’istruzione e formazione professionale di corsi integrati che
prevedano piani di studio progettati d’intesa fra i due sistemi, coerenti con
il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i
sistemi;
b)
fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione delle
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza,
ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come
luogo formativo e l’assistenza tutoriale;
c)
indicare le modalità di
certificazione dell’esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti
formativi acquisiti dallo studente.
2.
I compiti svolti dal docente incaricato
dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono
dell’alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel
quadro della valorizzazione della professionalità del personale docente.
Art.
5.
(Formazione
degli insegnanti)
1.
Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate norme sulla formazione
iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo
ciclo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a)
la formazione iniziale è di pari dignità per
tutti i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea
specialistica, il cui accesso è programmato ai sensi dell’articolo 1, comma
1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, e successive modificazioni. La
programmazione degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base della previsione dei posti
effettivamente disponibili, per ogni ambito regionale, nelle istituzioni
scolastiche;
b)
con uno o più decreti, adottati ai sensi
dell’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in
deroga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e all’articolo 6,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’università e
della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, sono
individuate le classi dei corsi di laurea specialistica, anche interfacoltà o
interuniversitari, finalizzati anche alla formazione degli insegnanti di cui
alla lettera a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti
della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo le classi predette
sono individuate con riferimento all’insegnamento delle discipline impartite
in tali gradi di istruzione e con preminenti finalità di approfondimento
disciplinare. I decreti stessi disciplinano le attività didattiche attinenti
l’integrazione scolastica degli alunni in condizione di handicap; la
formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all’estero;
c)
l’accesso ai corsi di laurea specialistica
per la formazione degli insegnanti è subordinato al possesso dei requisiti
minimi curricolari, individuati per ciascuna classe di abilitazione nel decreto
di cui alla lettera b) e all’adeguatezza della personale preparazione
dei candidati, verificata dagli atenei;
d)
l’esame finale per il conseguimento della
laurea specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante per uno
o più insegnamenti individuati con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
e)
coloro che hanno conseguito la laurea specialistica
di cui alla lettera a), ai fini dell’accesso nei ruoli organici del
personale docente delle istituzioni scolastiche, svolgono, previa stipula di
appositi contratti di formazione lavoro, specifiche attività di tirocinio. A
tale fine e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le
università, sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei
regolamenti didattici di ateneo l’istituzione e l’organizzazione di apposite
strutture di ateneo o d’interateneo per la formazione degli insegnanti, cui
sono affidati, sulla base di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni
scolastiche;
f)
le strutture didattiche di ateneo o
d’interateneo di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di
eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti, definiti con apposito
decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
g)
le strutture di cui alla lettera e)
curano anche la formazione in servizio degli insegnanti interessati ad assumere
funzioni di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività educativa,
didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche e formative.
2.
Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate
norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti di alta formazione e
specializzazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre
1999, n. 508, relativamente agli insegnamenti cui danno accesso i relativi
diplomi accademici. Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti,
i principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del presente articolo.
3.
Per coloro che, sprovvisti dell’abilitazione all’insegnamento
secondario, sono in possesso del diploma biennale di specializzazione per le
attività di sostegno di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione
24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno
1999, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970,
nonché del diploma di laurea o del diploma di istituto superiore di educazione
fisica (ISEF) o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le
industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto musicale
pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso alle scuole di
specializzazione all’insegnamento secondario, le scuole medesime valutano il
percorso didattico teorico-pratico e gli esami sostenuti per il conseguimento
del predetto diploma di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi
crediti didattici, anche per consentire loro un’abbreviazione del percorso
degli studi della scuola di specializzazione previa iscrizione in sovrannumero
al secondo anno di corso della scuola. I corsi di laurea in scienze della
formazione primaria di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico e gli esami
sostenuti per il conseguimento del diploma biennale di specializzazione per le
attività di sostegno ai fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici
e dell’iscrizione in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle
autorità accademiche, per coloro che, in possesso di tale titolo di
specializzazione e del diploma di scuola secondaria superiore, abbiano superato
le relative prove di accesso. L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei
corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione
delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore
di esame di Stato e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola
materna o dell’infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente
altresì l’inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo
401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione
dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire
al voto di laurea conseguito. All’articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341, le parole: “I concorsi hanno funzione abilitante” sono
soppresse.
Art.
6.
(Regioni
a statuto speciale e province autonome di Trento e di Bolzano)
1.
Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e
relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3.
Art.
7.
(Disposizioni
finali e attuative)
1.
Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell’articolo 117,
sesto comma, della Costituzione e dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a)
alla
individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici per la quota
nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento, alle
discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani di studio,
agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell’organizzazione delle
discipline;
b)
alla
determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c)
alla
definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità
nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi
formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2.
Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono
definite previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3.
Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sul sistema educativo di
istruzione e di formazione professionale.
4.
Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006 possono
iscriversi, secondo criteri di gradualità e in forma di sperimentazione,
compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei
comuni, secondo gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto dei
limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità, al primo anno della
scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età
entro il 28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino alla
data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e). Per
l’anno scolastico 2003-2004 possono iscriversi al primo anno della scuola
primaria, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini e le
bambine che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.
5.
Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 2, comma 1,
lettera f), e dal comma 4 del presente articolo, limitatamente alla
scuola dell’infanzia statale e alla scuola primaria statale, determinati nella
misura massima di 12.731 migliaia di euro per l’anno 2003, 45.829 migliaia di
euro per l’anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a decorrere dall’anno 2005,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale
di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede a modulare le
anticipazioni, anche fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma
1, lettera f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di
spesa.
6.
All’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo 1, comma
3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante
finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con
quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria.
7.
Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 4
deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell’articolo 11-ter,
comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8.
I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione determini nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente
all’entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
9.
Il parere di cui all’articolo 1, comma 2, primo periodo, è espresso
dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario.
10.
La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
11.
La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
SCHEDA / I contenuti della
riforma Moratti
A scuola prima dei 6 anni. Subito lingue e
informatica
(da Repubblica.it)
Ecco in sintesi il contenuto della riforma voluta dal ministro Letizia Moratti.
LE NOVITA'. Alle elementari a cinque anni e mezzo, e fino a 18 anni nel
sistema dell'istruzione. La riforma Moratti ridisegna i cicli scolastici del
futuro. Prevede un percorso comune per tutti fino alla terza media; poi bisognerà
scegliere tra scuola superiore (divisa in otto licei) o formazione
professionale. Altri punti centrali della riforma sono: la lingua straniera e il
computer obbligatori già dalle elementari, valutazione del profitto fatta ogni
due anni (chi non raggiunge il minimo viene bocciato), alternanza scuola-lavoro
nella formazione professionale.
24 MESI PER DECRETI ATTUATIVI. Il governo viene delegato ad attuare la
riforma nei 24 mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge.
SCUOLA DELL'INFANZIA. Durerà tre anni e avrà l'obiettivo di concorrere
all' educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio e sociale dei bambini.
Potranno iscriversi i bambini di due anni e mezzo (quelli che compiranno i tre
anni entro il 28 febbraio per il 2004 e il 30 aprile per gli anni successivi).
IL PRIMO CICLO DI OTTO ANNI. Il primo ciclo dell'istruzione durerà in
tutto otto anni: cinque per le elementari e tre per la secondaria. Potranno
iscriversi i bambini di cinque anni e mezzo (quelli che compiranno sei anni
entro il 28 febbraio per il 2004 e il 30 aprile per gli anni successivi). Al
termine delle elementari non ci sarà più l'esame di Stato, ma si passerà
direttamente alle medie. Sin dal primo anno delle elementari si studierà una
lingua straniera; i bambini saranno anche introdotti all'uso del computer. Nei
successivi tre anni è previsto l'insegnamento obbligatorio di una seconda
lingua straniera e si continuerà ad approfondire l'informatica. Al termine del
primo ciclo ci sarà l'esame di Stato.
LA SCELTA TRA LICEO E FORMAZIONE PROFESSIONALE. Al termine del primo
ciclo i ragazzi dovranno scegliere se continuare gli studi nella scuola
superiore o se scegliere il canale della formazione professionale.
DIRITTO-DOVERE FINO AI DICIOTTO ANNI. Per tutti i ragazzi è previsto il
diritto-dovere di seguire i corsi di istruzione o di formazione per almeno
dodici anni o, in ogni caso, fino al conseguimento di una qualifica entro i
diciotto anni.
GLI 8 LICEI. Al termine del primo ciclo chi proseguirà negli studi
accederà al sistema dei nuovi licei, che comprenderanno tutti gli indirizzi
delle superiori. Si potrà scegliere tra liceo artistico, classico, delle
scienze umane, economico, linguistico, musicale, scientifico e tecnologico. In
tutto, dunque, otto indirizzi. Lo studio sarà organizzato in due bienni più un
quinto anno di approfondimento e di orientamento per gli studi universitari. Il
ciclo sarà chiuso con l'esame di Stato, titolo necessario per l'accesso
all'università.
FORMAZIONE PROFESSIONALE. Per chi, dopo il primo ciclo, sceglierà questo
canale, sono previsti quattro anni di frequenza degli istituti professionali. A
partire dai quindici anni di età si potrà continuare alternando periodi di
frequenza a periodi di stage lavorativi. Previsto anche un quinto anno
facoltativo al termine del quale il superamento di un esame consentirà di
accedere all'università. I ragazzi potranno cambiare indirizzo all'interno dei
licei e anche passare dal sistema dei licei a quello della formazione
professionale e viceversa.
IL RUOLO DELLE REGIONI. La riforma prevede che i programmi scolastici
abbiano un nucleo fondamentale omogeneo su tutto il territorio nazionale. Ma è
prevista anche una quota da riservare alle Regioni: nei programmi scolastici
potranno dunque essere inserite materie di interesse specifico collegate alle
realtà locali.
PROMOSSI O BOCCIATI OGNI DUE ANNI. Con la riforma viene introdotta nel
sistema scolastico la valutazione biennale dei periodi didattici. Chi non
raggiungerà il livello minimo sarà bocciato. Resta, comunque, la valutazione
periodica e annuale che però non comporterà bocciature. Nella valutazione
degli studenti entrerà anche il comportamento. Ci sarà dunque il voto di
condotta.
QUALITA' DELL'ISTRUZIONE. La riforma prevede l'istituzione di un nucleo
valutativo che avrà il compito di verificare la qualità dell'insegnamento e il
livello culturale degli studenti.
COPERTURA FINANZIARIA. E' stata variata su indicazione della commissione
Bilancio. I nuovi oneri determinati dai decreti legislativi di attuazione della
riforma dovranno essere emanati "solo successivamente all'entrata in vigore
di provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie". I decreti dovranno prima ottenere il parere delle commissioni
bilancio di Camera e Senato. Modificata anche l'indicazione del triennio di
copertura per la materna e la primaria: è indicato il 2003-2005 (il testo che
il Senato aveva varato a novembre, prima della Finanziaria, non poteva che fare
riferimento al triennio 2002-2004).
(12 marzo 2003)
La
scuola pubblica si smonta.
Cifre,
dati, commenti sui tagli operati dal Governo ai danni della scuola pubblica in
un dossier di Legambiente
Scuola e Formazione. Febbraio 2003.
1
- Come cambia il sistema di istruzione in Italia
2 - Un taglio dopo l’altro
3 - Risparmiare sulla scuola pubblica
4 - Ma per le scuole paritarie …
5 - Non è per caso
Nota
Tutte le cifre, anche se riferite all’esercizio Finanziario 2001, che era in
Lire, sono state convertite in euro per permettere un più agevole confronto
con l’esercizio finanziario 2002
1 - COME CAMBIA IL SISTEMA DI ISTRUZIONE IN ITALIA
"Il nostro progetto sarà ispirato dalla convinzione che l’istruzione italiana necessita di interventi rapidi e precisi… Per realizzare questi obiettivi abbiamo ottenuto nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, politiche di investimento che favoriscano un aumento della scolarizzazione, che migliorino la qualificazione professionale di giovani ed adulti, che valorizzino le risorse umane impegnate, che sostengano la ricerca". Così interveniva il Ministro dell’Istruzione Letizia Moratti il 18 luglio 2001 al Parlamento nelle sue dichiarazioni programmatiche.
A leggerle oggi, quelle dichiarazioni appaiono un grande bluff. L’unica cosa successa sono stati gli "interventi rapidi e precisi", ma in direzione diametralmente opposta a quella allora dichiarata. Nessuna politica di investimento: basti pensare che la finanziaria 2003 prevede un taglio complessivo per il settore dell’istruzione pari a 1.304,5 milioni di euro, e siamo nell’anno del rinnovo contrattuale!
Finora l’azione del Governo si è mossa su due fronti complementari: riforme a costo zero e tagli per la scuola pubblica. Sul primo fronte rientra l’azzeramento delle riforme avviate dall’Ulivo e la proposta di una legge delega che non ha copertura finanziaria, tanto da sollevare il legittimo sospetto che si attueranno solo i decreti che non implicano spese.
Sul secondo fronte, come documentiamo in questo Dossier, si è proceduto con precisione a tagliare sul versante dell’organizzazione del sistema e su quello della qualità dell’offerta formativa della scuola pubblica.
I tagli sull’organizzazione del sistema si sono concentrati sull’organico, sulle sedi e sull’edilizia.
In merito all’organico, a fronte di un amento di 19.102 alunni negli ultimi due anni scolastici (2001/02 e 2002/03) scompaiono 180 classi e soprattutto 8.725 posti di lavoro (v. tab.1). Le previsioni parlano di ulteriori 12.500 posti tagliati per l’anno in corso ed altri 14.000 circa nel 2003/04. Inoltre, per facilitare l’operazione, con un decreto legge del settembre 2002 viene introdotta la possibilità di risolvere il problema degli insegnanti soprannumerari con la cassa integrazione ed il licenziamento. Per arrivare a questi risultati si è intervenuto sul prolungamento dell’orario di lavoro degli insegnanti, sulle regole per le supplenze, sull’accorpamento di classi finali e intermedie, sull’insegnamento dell’inglese, limitato nella scuola elementare al secondo ciclo, sul blocco dell’organico funzionale che, fino ad oggi, era stato la principale risorsa per la realizzazione dell’autonomia scolastica.
Con queste misure non sappiamo quanto si sia perso in qualità dell’insegnamento ed in possibilità di agire per le scuole autonome, sappiamo che negli ultimi due anni il rapporto docenti / alunni è passato da 1/10,09 a 1/10,23.
La scuola più colpita è la secondaria superiore dove negli ultimi tre anni, a fronte di un aumento di più di 53.000 studenti si è avuto un calo di 83 posti di lavoro (ma sono 3345 rispetto al 2001/02, anno in cui c’era stato un aumento consistente sia di classi che di cattedre) (v.tab.2). Mentre nella scuola media i tagli hanno colpito soprattutto il tempo prolungato (565 classi in meno), con evidenti danni per le famiglie, che hanno dovuto sopperire al mancato tempo scuola con attività presso privati.
A tutto ciò va aggiunto il taglio per il personale ATA: 20.000 posti, nel luglio 2001, e il 2% annuo, per i prossimi tre anni, disposto dalla finanziaria 2003.
Per quanto riguarda le sedi si è tentato un affondo in agosto, con la pubblicazione di un elenco di 2003 Istituti scolastici che presentavano un rapporto docente / alunno inferiore a 9,5. Tra i più colpiti gli istituti dei piccoli comuni (cioè quelli in cui la chiusura di una scuola rappresenta una perdita irrimediabile di identità e valore culturale) e gli istituti tecnici e professionali, perché erroneamente si era calcolato nel novero anche gli insegnanti tecnico — pratici che, invece, non possono svolgere azioni di docenza. Un po’ per la confusione un po’ per la reazione che si è sviluppata in parecchie aree del Paese quell’elenco è stato messo da parte, ma in tanto in forma strisciante e più silenziosa sono scomparse 40 sedi di dirigenza in questo anno scolastico e 70 scompariranno nel prossimo, mentre sono state chiuse 75 sedi di elementari e 8 di scuola media. Non è casuale allora che a fronte di 2500 posti vacanti di dirigente scolastico, si sia indetto un concorso solo per 1500 posti. L’intenzione è evidentemente quella di ridurre drasticamente le sedi di dirigenza.
Ma forse il dato più significativo (ed anche più doloroso) sul piano simbolico e su quello del funzionamento concreto della scuola di tutti i giorni riguarda l’handicap. Aumentano gli studenti portatori di handicap (+5.216 negli ultimi tre anni) che frequentano la scuola pubblica e diminuiscono gli insegnanti (-1042 — v. tab. 4 e 5), mentre la finanziaria 2003 dispone di rivedere i criteri per la certificazione dell’handicap. Non essendo passato il tentativo di rivedere i criteri per determinare l’organico per il sostegno, si cerca di diminuire il numero di studenti bisognosi "declassando" alcune tipologie.
A completare il quadro interviene l’edilizia scolastica. La legge 23/96 disponeva il finanziamento di 60 miliardi di lire annui per l’adeguamento degli edifici scolastici, nel 2002 il finanziamento è stato azzerato, per l’anno in corso, solo dopo la catastrofe di S. Giuliano, è stato reintrodotto in finanziaria un fondo di 10 milioni di euro.
Altrettanto "precisi" sono i tagli che incidono sulla qualità dell’offerta formativa della scuola pubblica. I tagli colpiscono tutte quelle voci su cui fino ad oggi si era investito per migliorare il successo formativo degli studenti, il diritto sociale all’istruzione e la qualità del sistema: il sostegno all’autonomia scolastica, l’integrazione degli immigrati, la formazione, l’handicap, l’innovazione tecnologica.
Per il sostegno all’autonomia scolastica, finanziato dalla legge 440/97 e da circolari ministeriali annuali, si passa da quasi 259 milioni di euro a poco meno di 226. Due voci subiscono un calo superiore al 50% rispetto all’anno precedente: l’handicap (-60%) e il progetto Lingue 2000 (-55%), quello che ha fino ad oggi finanziato l’incremento dell’insegnamento della prima o della seconda lingua straniera nella scuola media. Scompare il finanziamento, su base provinciale, dell’organico aggiuntivo a disposizione delle scuole autonome per le proprie attività educative, mentre fa per la prima volta la sua apparizione il finanziamento del Piano dell’offerta formativa delle scuole paritarie (circa 6 milioni di euro). Viene tagliato tutto ciò che può migliorare la qualità delle scuole pubbliche, viene tagliato tutto ciò che fino ad oggi (handicap, lingua, scuole ospedaliere) era andato incontro alle esigenze delle famiglie ed aveva consentito di cominciare a dare risposte avanzate al problema dell’integrazione degli immigrati (educazione degli adulti), mentre i finanziamenti a disposizione dell’amministrazione centrale sono stati utilizzati per la produzione e la diffusione di opuscoli per "comunicare" il processo di riforma.
Sull’integrazione degli immigrati non si investe, il finanziamento non viene decurtato ma aumentano gli studenti, così il calo per alunno è superiore al 18%(v. tab. 9). Questo sulla carta, perché in realtà questi soldi saranno cancellati dal decreto taglia spese di Tremonti.
I tagli poi toccano anche la seconda delle tre "i" della campagna elettorale, i finanziamenti per le nuove tecnologie calano infatti del 30% (v.tab.9). Né va meglio alla formazione, altro cavallo di battaglia di ogni processo riformatore, dove si registra un calo superiore al 5% (v. tab. 11). Qui desta addirittura sconcerto la negazione dell’unica misura di investimento e valorizzazione avviata: per il 2002 la finanziaria aveva disposto il rimborso spese per l’autoaggiornamento degli insegnanti (circa 40 euro a docente), misura che si attendeva da tempo e che va riconosciuto a questo Governo di essere riuscito a realizzare, ma nella finanziaria 2003 questa voce viene cancellata. Come a dire "abbiamo scherzato!".
Ancora una volta è sulla voce dell’handicap che si misura la dimensione etica e politica del lavoro del governo. Calano i finanziamenti del 12,64% mentre aumentano gli studenti che hanno diritto al sostegno, e così la quota per alunno cala addirittura del 18% (v. tab. 10), scendendo a 118 € per alunno, mentre nelle scuole paritarie la quota per alunno si aggira sui 755 € a testa, quota stanziata già dai precedenti governi dell’Ulivo.
A fine anno il decreto "taglia spese" del ministro Tremonti (29/11/2002) opera ulteriori pesantissimi interventi mirati: la formazione scende del 52% rispetto all’anno precedente, del tutto azzerati i finanziamenti per la scuola ospedaliera, per l’handicap, per l’educazione degli adulti e l’obbligo formativo (in aperta contraddizione con la rilevanza dell’intreccio tra scuola e formazione professionale che si dichiara nella legge delega).
Unica filiera di finanziamento in controtendenza è quella per le scuole paritarie. L’azione del Governo si articola in quattro mosse.
1^ mossa. Legge 60/00 sulla parità scolastica: i finanziamenti passano dai 179 milioni di euro del 2000 a 420 e 500 nel 2002, con un aumento del 134% (v. tab. 12)
2^ mossa. Il sostegno al Piano dell’offerta formativa, già finanziato dal governo dell’Ulivo con 5 milioni di euro nel 2000, passa a 14 milioni e mezzo di euro nel 2002, con una crescita del 183% (v. tab.12).
3^ mossa. Il decreto taglia spese del ministro Tremonti non tocca alcun finanziamento per le scuole paritarie per le quali sono stati disposti provvedimenti in deroga.
4^ mossa. La finanziaria 2003 prevede uno sconto fiscale per 90 milioni di euro per tre anni sotto forma di credito di imposta per le famiglie che si serviranno delle scuole private.
In sintesi diminuiscono i finanziamenti nella scuola pubblica e aumentano quelli nella scuola privata paritaria. Questo, nella scuola pubblica ha determinato quattro fenomeni: diminuiscono le classi, diminuiscono gli insegnanti, diminuisce il numero e la sicurezza delle sedi scolastiche, mentre aumentano gli studenti.
Quali possono essere gli effetti di queste dinamiche? Aumenta il numero di studenti per classe, aumenta il carico di lavoro per gli insegnanti, la cui attività si riduce alla lezione frontale, aumenta la discontinuità didattica, peggiora il diritto allo studio e la qualità dell’apprendimento, peggiora il servizio per i genitori, le sedi si allontanano dalla residenza, le persone in difficoltà non hanno la possibilità di trovare l’accoglienza di cui avrebbero bisogno. La vittima predestinata di queste azioni è la qualità della scuola pubblica, la qualità dell’apprendimento e la possibilità stessa di far funzionare l’autonomia scolastica.
L’attacco all’autonomia, riconosciuta dalla Costituzione, è particolarmente grave. Con l’autonomia alla scuola è stata affidata la responsabilità di decidere su molte questioni importanti e fondamentali, a cominciare dal curricolo di scuola e dal POF. Ogni istituto ha la possibilità di darsi un modello organizzativo, di individuare e progettare le attività formative più idonee alle esigenze dei propri alunni. Tutto questo ha bisogno di tempi e spazi riconosciuti, di risorse economiche per consentire ai docenti di organizzare la riflessione, prendere decisioni condivise, entrare in relazione con le altre scuole del territorio e con i soggetti della comunità locale. Oggi le caratteristiche innovative acquisite rischiano di essere cancellate, la "voglia di fare" degli insegnanti annullata, la scuola di qualità che faticosamente stava emergendo può affogare in un rituale stanco, ripetitivo, "deresponsabilizzato".
Portando tutte le cattedre a 18 ore settimanali spariscono quelle ore a disposizione per attività di sostegno o recupero, per le attività alternative alla religione cattolica, per l’accoglienza. Si allunga l’orario e si impediscono le attività di ricerca e sperimentazione, si eliminano gli spazi di progettazione collegiale.
Meno insegnanti di sostegno vogliono dire rallentare o impedire l’integrazione e il recupero sociale degli "alunni diversamente abili".
Il taglio di un numero così consistente di collaboratori scolastici (36.000 in quattro anni) non è insignificante per il destino della scuola. Questo comporta dover sacrificare le attività extracurricolari, annullare attività di recupero, sostegno, approfondimento o arricchimento dell’offerta formativa. Sarà garantito solo l’ordinario, la lezione "nel solo mattino", regalando il pomeriggio dei ragazzi ad un variegato mondo della formazione extrascolastica (a pagamento) o alla solitudine domestica e televisiva.
Le scuole che stanno tentando di riorganizzare le competenze professionali per superare la rigidità delle classi, per modificare i tempi e gli spazi dell’attività formativa, utilizzando l’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sviluppo che il DPR 275/99 concede loro, vengono ricacciate nella consueta lezione frontale, "rubinetto culturale inaridito" come lo definisce qualcuno.
Tutto concorre ad arrestare l’attività progettuale delle Istituzioni Scolastiche Autonome.
Nel corso di questi 18 mesi l’azione congiunta del Ministro dell’Istruzione e delle Finanziarie 2002 e 2003 ha disegnato una scuola nuova, una scuola molto diversa, diversa dal panorama delineato dal precedente governo e dalla Riforma Costituzionale, diversa (e lontana) dalla tradizione della scuola italiana, diversa, paradossalmente, anche dalla scuola delle tre "i" promessa in campagna elettorale dalla Casa delle Libertà.
Ha invece cominciato ad abbozzare una scuola molto vicina alle richieste di una parte del mondo imprenditoriale: una scuola con meno ore di insegnamento obbligatorio per tutti, con meno insegnanti, che costi meno. L’indicazione, infatti, di una parte del mondo confindustriale era chiara: prima di parlare di livello europeo degli stipendi occorre adeguarsi al livello europeo di rapporto alunni / insegnanti.
Rimane tutto da svelare (e abbiamo qualche dubbio) se una scuola del genere possa davvero aggredire i mali storici della scuola italiana, ovvero l’alto livello di dispersione, la mancanza di titolo di studio per una quota troppo alta di giovani, i bassi livelli di apprendimento per chi arriva al titolo, la frustrazione per chi nella scuola lavora, l’insoddisfazione degli studenti e dei genitori.
Ma oltre a tutto ciò, c’è da tener presente un altro orizzonte.
Perché tanto accanimento contro la scuola pubblica? Possibile che si tratti solo di ragioni di bilancio? Ci piacerebbe crederlo, ma non è così. L’azione combinata dei ministri Tremonti e Moratti vuole smontare la scuola pubblica italiana. Un patrimonio ed una risorsa di tutto il Paese. Non si tratta solo di regali alle scuole private, questo è solo un aspetto. C’è un disegno strategico che mira a trasformare la natura del sistema scolastico italiano. Si punta a far funzionare sempre peggio la scuola pubblica così che il Paese si convinca che la scuola pubblica non va, per aprire lo spazio alla privatizzazione promossa e voluta dal WTO tramite i GATS, gli accordi internazionali che rispondono alle pressioni di alcune multinazionali per trasformare una parte dell’istruzione (e gli altri servizi) in una merce appetibile per il mercato (percorso che si concluderà a Cancun in Messico il prossimo settembre). In una parola si smonta la scuola pubblica per aprire spazi alla privatizzazione. Ma attenzione è la privatizzazione di "seconda generazione" quella che interessa il mercato, non è la scuola di tendenza, non è lo spazio per le scuole private cattoliche.
Per raggiungere questo obiettivo, nei Paesi del primo mondo, c’è bisogno che si consumino alcuni passaggi. Bisogna che si delineino i settori dove l’istruzione possa essere più facilmente standardizzabile in modo che la tecnologia possa impossessarsene per produrre pacchetti vendibili (è il caso delle lingue straniere, dell’informatica, della valutazione, ecc.). Bisogna che la scuola pubblica si ritiri o si dimostri del tutto incapace a coprire questi settori dell’istruzione. Bisogna che il lavoro dell’insegnante venga trasformato in un’attività trasmissiva, sempre più assimilabile alla funzione di una macchina, piuttosto che in un conduttore di contesti di apprendimento e ricerca mai standardizzabili.
A questo mira la metodica opera di "smontaggio" della scuola pubblica avviata dal Governo. Quello che si vuole smontare è la scuola pubblica come luogo collettivo in cui si apprende insieme agli altri e trasformare il servizio scolastico in un servizio a domanda individuale.
2.UN TAGLIO DOPO L’ALTRO…
E’ la finanziaria 2002 che dà il primo scossone al mondo della scuola. L’art. 22 della legge finanziaria è reso attuativo con la C.M. n. 16/02 che fissa gli organici del personale docente per l’anno scolastico in corso. Per la prima volta le dotazioni organiche vengono assegnate a livello regionale. La circolare citata sopprime le cattedre formate sugli spezzoni di orario per costituire posti di insegnamento a 18 ore, accorpa classi intermedie e finali, limita il numero di docenti distaccati su progetto, l’insegnamento dell’inglese nella scuola elementare è riservato solo al secondo ciclo compatibilmente con le disponibilità di organico, bloccato l’organico funzionale che ha dato gambe all’attività progettuale delle scuole.
Tab. 1: Alunni, classi, posti (dati MIUR)
|
Scuola |
Alunni |
Classi |
Posti |
Rapporto A/C (*) |
||||
|
2001/02 |
2002/03 |
2001/02 |
2002/03 |
2001/02 |
2002/03 |
2001/02 |
2002/03 |
|
|
Infanzia |
940.336 |
945.904 |
40.690 |
40.903 |
83.724 |
83.626 |
23,11 |
23,13 |
|
Elementare |
2.531.376 |
2.508.219 |
139.020 |
137.947 |
255.107 |
252.266 |
18,21 |
18,18 |
|
Sc. Sec. I grado |
1.704.425 |
1.700.461 |
81.433 |
80.855 |
178.799 |
176.358 |
20,93 |
21,03 |
|
Sc. Sec. II grado |
2.448.398 |
2.489.044 |
111.678 |
112.936 |
238.250 |
234.905 |
21,92 |
22,04 |
|
Totale |
7.624.526 |
7.643.628 |
372.821 |
372.641 |
755.880 |
747.155 |
20,45 |
20,51 |
|
Variazione |
+ 19.102 |
- 180 |
- 8.725 |
+ 0,06 |
||||
(*) Rapporto alunni/classe
Un aumento di 19.102 alunni porta alla soppressione di 180 classi e di 8.725 cattedre!
Con questo primo "taglio" di posti si passa dal rapporto docente/alunni di 10,09 dell’anno scolastico 2001/02 a 10,23 dell’anno in corso.
La più pesantemente toccata dagli interventi sugli organici dello scorso anno è la scuola superiore (v. tab. 2) che, a fronte di un aumento di 40.655 alunni, (prevalentemente dovuti all’obbligo scolastico) pari all’1,66% e un aumento di 1.258 classi pari all’1,13% ha avuto una diminuzione di 3.345 cattedre pari all’1,40%. Ancora più eclatante è il confronto con i dati riferiti all’anno scolastico 2000/2001. Nonostante un aumento di 53.346 alunni rispetto all’anno scolastico 2000/01 e di 2.706 classi si è avuta una riduzione di 83 posti E’ questo l’effetto del comma introdotto nella finanziaria 2002 che ha elevato, nella scuola superiore, l’orario di insegnamento alle 18 ore settimanali, potendo arrivare, su scelta del docente, fino a 24 ore.
Tab. 2: Scuola secondaria superiore (dati MIUR)
|
Anno Scolastico |
Alunni |
Classi |
Posti |
|
2000/2001 |
2.435.698 |
110.230 |
234.988 |
|
2001/2002 |
2.448.398 |
111.678 |
238.250 |
|
2002/2003 |
2.489.044 |
112.936 |
234.905 |
|
Variazione |
+ 53.346 |
+ 2.706 |
- 83 |
Nella scuola media, per risparmiare, si interviene sul tempo prolungato (v. tab. 3). Qui i tagli di organici (578 classi e 2.441 docenti) sono quasi interamente dovuti alla soppressione di classi a tempo prolungato (565 su 578 classi in meno rispetto all’anno precedente).
Tab.
3: Scuola media (dati MIUR)
|
Anno scolastico |
Classi a tempo normale |
Classi a tempo prolungato |
|
2001/2002 |
56.828 (69,78%) |
24.605 (30,22%) |
|
2002/2003 |
56.815 (70,27%) |
24.040 (29,73%) |
|
Variazione |
- 13 |
- 565 |
Il tempo prolungato implica un aumento di organico quindi si taglia. E così sparisce il 2,30% delle classi a tempo prolungato.
E’ stato proprio il tempo prolungato la più significativa e innovativa esperienza didattica introdotta dal 1962, anno di entrata in vigore delle scuola media unica: tempi di insegnamento-apprendimento più distesi, stimolo all’innovazione didattica, compresenze che permettono flessibilità nella gestione della classe… "Il numero dei docenti aumenta in modo rilevante nella scuola media che funziona col tempo prolungato… certamente lo svolgimento di attività didattiche anche in orario pomeridiano comporta automaticamente l’aumento del personale docente e non docente nei rispettivi organici così come anche la sperimentazione del bilinguismo… con il conseguente aggravio finanziario per le casse dello Stato. In conclusione, le situazioni descritte prima abbassano il rapporto alunni/docente rispetto a quello standard (9,5) ma sono assolutamente conformi alla normativa e rispondono alle intenzioni, definite in precedenti interventi sia legislativi che ministeriali, di valorizzare sempre più il ruolo e la funzione della scuola cercando di offrire agli alunni opportunità formative sempre più varie e ricche, soprattutto in ambiti territoriali di grave disagio socio-economico-culturale".
Questo il parere di un Dirigente Scolastico, condiviso da moltissimi altri, incluso nell’elenco delle "2003 scuole sottodimensionate" (v. più avanti).
Neppure l’area dell’handicap viene risparmiata (v. tabb. 4 e 5).
Tab. 4: Alunni portatori di
handicap, docenti di sostegno (dati MIUR)
|
Anno scol. |
Scuola Infanzia |
Scuola Elementare |
Scuola Media |
||||||
|
Alunni |
Docenti |
A/D (*) |
Alunni |
Docenti |
A/D (*) |
Alunni |
Docenti |
A/D (*) |
|
|
2000/01 |
9.184 |
4.527 |
2,02 |
50.035 |
20.774 |
2,40 |
42.535 |
17.785 |
2,39 |
|
2001/02 |
9.613 |
4.520 |
2,12 |
52.443 |
20.525 |
2,55 |
44.433 |
17.544 |
2,53 |
|
2002/03 |
9.215 |
4.441 |
2,07 |
52.327 |
20.139 |
2,59 |
45.428 |
17.464 |
2,60 |
|
Variazione |
+ 0,34% |
- 1,90% |
+ 0,05 |
+ 4,58% |
- 3,06% |
+ 0,19 |
+ 6,80% |
- 1,80% |
+ 0,21 |
(*) A/D: rapporto alunni/docente
Tab.
5: Dati riassuntivi
|
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
Variazione |
|
|
Totale alunni |
101.754 |
106.489 |
106.970 |
+ 5.216 (+ 5,13%) |
|
Totale docenti |
43.086 |
42.589 |
42.044 |
- 1042 (- 2,42%) |
Come Legambiente, alla pubblicazione dell’elenco delle 2003 scuole sottodimensionate, abbiamo fatto un’indagine territoriale scoprendo che più di un terzo sono scuole collocate in piccoli comuni (al di sotto cioè di 5.000 abitanti). Abbiamo inviato una lettera ai Dirigenti Scolastici di quelle scuole, allarmati dalla possibile iniziativa del Ministero, convinti come siamo che i piccoli comuni rappresentino una grande ricchezza e le scuole in essi collocate costituiscano un presidio culturale insostituibile. La loro chiusura o la chiusura di piccoli plessi in zone montane o in zone di pianura non densamente popolate porterà a far riassorbire gli alunni in istituti più grandi. Conseguenza sarà l’aumento di mobilità degli alunni da comune a comune. Facile vedere, per chi lo voglia, gli effetti sul piano territoriale e sociale. Un servizio essenziale come la scuola sparirà, il tessuto di vita degli alunni si modificherà con spostamenti, inserimenti in nuovi contesti, ma anche aumenterà la tendenza ad inurbarsi per evitare il pendolarismo ai ragazzi, con il conseguente spopolamento di tanti piccoli comuni.
Centinaia i Dirigenti Scolastici che ci hanno risposto.
"Si vuole risparmiare sulla scuola vista come la causa dei tanti mali che affliggono le casse dello Stato. Eppure le giovani generazioni si formano tra i banchi di queste bistrattate scuole e sono loro a dover reggere in tempi prossimi la concorrenza con la globalizzazione sempre più imperante".
"Già dall’inizio del corrente anno scolastico (n.d.r. 2002/03) sono sorte problematiche connesse alla formazione delle classi prime di scuola media ed a livello di C.S.A. provinciale è stata ripetutamente "caldeggiata" la via del trasferimento degli alunni da… a… L’Amministrazione Comunale si è fermamente opposta in primo luogo per difficoltà tecnico-finanziarie, secondariamente perché tale operazione porterebbe alla soppressione della scuola media e, gradualmente agli altri ordini di scuola, per cui il Comune, privo dei servizi di base, perderebbe molti nuclei familiari già soggetti al pendolarismo per esigenze di lavoro e quindi tenderebbe a scomparire nel giro di pochi anni. E’ facile immaginare che questi comuni vedano nella scuola un’importante Istituzione da non sopprimere".
"Lo stato di scoraggiamento derivante dalla precarietà del proprio lavoro e dalla constatazione che un nuovo durissimo colpo sta per essere inferto alla scuola pubblica, senza che essa ne sia preventivamente informata, certamente non favoriscono i lavori che il personale scolastico si accinge ad affrontare… Ma questo poco importa… se le tradizioni culturali e la memoria storica di duemila scuole svaniranno nel nulla. Purché i conti tornino, come se milioni di soggetti in formazione fossero dei semplici numeri".
Intanto, nel precedente anno scolastico, sono state chiuse 40 Dirigenze Scolastiche (v. tab. 6) e i "punti di erogazione del servizio", come li chiama il MIUR, sono stati in parte riaggregati, in parte soppressi (75 plessi di scuola elementare e 8 sezioni staccate di scuola media - v. tab. 8). Nella scuola dell’obbligo, che perde 11 dirigenze, la riaggregazione delle scuole ha portato ad un incremento degli istituti comprensivi, l’altra vera novità del panorama scolastico degli ultimi anni. "Si propone di sviluppare l’esperienza degli istituti comprensivi che, comportando una maggiore corrispondenza tra territori comunali e sedi di dirigenza scolastica, facilita il rapporto istituzionale tra scuola ed ente locale e permette un migliore impiego delle risorse umane e finanziarie e della logistica scolastica". Questo è quanto consigliato da una Direzione Scolastica Regionale in una direttiva agli Enti Locali e alle scuole all’inizio dell’anno scolastico in previsione del nuovo dimensionamento. Un’indicazione condivisibile che presenta soprattutto motivazioni pedagogiche e didattiche di continuità educativa tra gli ordini di scuola. Una scelta che però è difficilmente spiegabile se si considera che la proposta di riforma Moratti tende a tenere nettamente separate le due tappe dell’istruzione primaria.
Tab. 6: Istituzioni scolastiche (dati MIUR)
|
Istituzioni Scolastiche |
Anno scolastico 2001/2002 |
Anno scolastico 2002/2003 |
|
Circoli Didattici |
2.703 |
2.691 |
|
Istituti Comprensivi |
3.284 |
3.300 |
|
Istituti principali di I grado |
1.611 |
1.596 |
|
Istituti principali di II grado |
2.355 |
2.318 |
|
Istituti di istruzione superiore |
877 |
885 |
|
Totale istituzioni scolastiche |
10.830 |
10.790 |
Tab. 7: Punti di erogazione del servizio (dati MIUR)
|
Scuola |
Anno scolastico 2001/02 |
Anno scolastico 2002/03 |
Variazione |
|
Infanzia |
13.534 |
13.552 |
+ 18 |
|
Elementare |
16.352 |
16.277 |
- 75 |
|
Scuola Secondaria I grado |
7.034 |
7.026 |
- 8 |
|
Scuola Secondaria II grado |
4.828 |
4.872 |
+ 44 |
|
Totale |
41.748 |
41.727 |
- 21 |
L’azione di risparmio intanto va avanti con nuove manovre per altre chiusure. Il D.M. 130 del 12. 12. 02 fissa la dotazione organica dei Dirigenti Scolastici per l’anno scolastico 2003-04 in 10.720 (unità a cui aggiungere 47 istituti educativi calcolati a parte). Se ne vanno così altre 70 dirigenze!
C’è un altro tassello che va a completare lo scenario sin qui delineato. E’ il decreto legge n. 212 del 25 settembre 2002 "Misure urgenti per la scuola, l’Università, la ricerca scientifica…". "I docenti in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a partecipare ai corsi di riconversione professionale… In caso di perdurante situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi medesimi ovvero di mancata accettazione dell’insegnamento per il quale si è realizzata la riconversione… si applica l’art. 33 del Decreto Legislativo 165 del 2001". Tale articolo prevede il passaggio del personale in esubero ad altra amministrazione nella stessa provincia o in ambito nazionale. Per chi non accettasse una simile collocazione scatta "un’indennità pari all’80% dello stipendio per la durata di 24 mesi". Cassa integrazione e licenziamento anche per i docenti, mentre aumentano gli alunni.
3. RISPARMIARE SULLA SCUOLA PUBBLICA
Ma il sistema scolastico pubblico scricchiola anche per altri pesanti tagli attuati dal Ministro delle Finanze. Si sono infatti drasticamente ridotti i flussi di finanziamento che arrivano alle scuole. Qui trascuriamo quelli erogati per il funzionamento, ci limitiamo a prendere in considerazione quelli che hanno una ricaduta didattica-organizzativa: la legge 440/97, la formazione, l’handicap, gli immigrati, le nuove tecnologie… Non mancano le sorprese!
Tab. 8: Ampliamento offerta formativa
|
L. 440/97 |
E.F. 2001 C.M. 131 3. 8. 2001 |
E.F. 2002 C.M. 53 15. 5. 2002 C.M. 93 6. 8. 2002 D.M. n. 84.460 |
Variazione (%) |
|
Formazione |
15.493.706 |
15.493.706 |
0 |
|
Lingue 2000 |
41.316.551 |
18.592.558 |
- 55,00 |
|
Pof scuole statali |
58.038.445 |
58.875.096 |
+ 1,44 |
|
Attività complementari ed integrative per studenti |
20.658.275 |
18.127.641 |
- 12,25 |
|
Amministrazione centrale |
10.587.366 |
(*) 8.934.705 |
-15,61 |
|
Direzioni Scolastiche Regionali per interventi perequativi |
5.903.567 |
10.330.380 |
+ 74,98 |
|
Handicap |
10.547.599 |
4.168.283 |
- 60,48 |
|
Scuola ospedaliera |
438.988 |
774.685 |
+ 76,47 |
|
IFTS, EDA, Obbligo Formativo |
67.899.105 |
61.510.000 |
- 9,40 |
|
Accordo di programma per valorizzazione lingua sarda |
4.131.655 |
||
|
Potenziamento cultura musicale e sportiva |
2.530.637 |
||
|
Integrazione organici provinciali |
17.856.390 |
||
|
Valutazione del sistema scolastico e monitoraggio |
6.284.247 |
||
|
Pof scuole paritarie |
6.197.482 |
||
|
Funzionamento didattico ed amministrativo |
20.193.598 |
||
|
TOTALE |
258.885.889 |
225.728.771 |
- 12,81 |
(*) la quota si divide in 1.187.852 per progetti nazionali collegati al processo di riforma. Utilizzati per la sperimentazione legge delega; ed in 7.746.853 utilizzati per iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma. Utilizzati cioè per le pubblicazioni "Una scuola per crescere" e "Ragioni e sfide del cambiamento" per far conoscere la legge delega.
Il finanziamento più consistente arriva alle scuole con la circolare applicativa della Legge 440/97 per il potenziamento dell’autonomia scolastica e l’ampliamento dell’offerta formativa. Dall’anno di entrata in vigore di questa legge si è avuto sempre un incremento dei finanziamenti erogati.
L’esercizio finanziario (di seguito E.F.) 2001, conseguenza della finanziaria del dicembre 2000, approntato dal governo di centro-sinistra, assegna alle scuole 258.885.899 euro mentre l’E.F. 2002, impostato dal governo della Casa delle Libertà investe nella L. 440/97 231.771.912 euro che diventano 225.728.771 quando il 15 agosto 2002 il Ministro Tremonti firma il decreto n. 84.460 per la copertura finanziaria: un taglio del 12,81% rispetto all’anno precedente (v. tab. 8). La variazione diventa ancora più pesante per le scuole statali se si tiene conto del fatto che occorre togliere 6.197.482 euro destinati al POF delle scuole paritarie. Restano alla scuola pubblica 219.531.289 euro e così il taglio è del 15,20%.
Destano sorpresa i finanziamenti erogati dalla Ministra Moratti per il progetto Lingue 2000 e per le Nuove Tecnologie, due delle tre "i" sbandierate in campagna elettorale da Berlusconi. I finanziamenti per il Progetto Lingue 2000 sono più che dimezzati (una perdita di 22.724.531 euro pari al 55% serviti a finanziare i "progetti nazionali coerenti con il processo di riforma" (sperimentazione), "iniziative finalizzate alla comunicazione del processo di riforma" (opuscoli "Una scuola per crescere" e "Ragioni e sfide del cambiamento" ), il POF delle scuole paritarie. E l’innovazione tecnologica delle scuole, non è più un obiettivo così urgente se subisce un taglio del 30,07%! Evidente l’incongruenza tra la scuola prospettata durante la campagna elettorale e le scelte politiche attuate.
Tab. 9: Altri finanziamenti
|
Finanziamenti |
E.F. 2001 |
E.F. 2002 |
Variazione (%) |
|
Processo immigratorio |
5.164.568 C.M. 155 26. 10. 2001 n. alunni: 154.109 quota x alunno: 33,51 |
5.164.568 C.M. 106 27.9. 2002 n. alunni: 187.998 quota x alunno: 27,47 |
Variazione per alunno - 18,02 |
|
Nuove tecnologie |
115.944.573 C.M. 152 18. 10. 2001 |
81.080.006 C.M. 114 24. 10. 2002 |
- 30,07 |
Non va meglio per gli alunni immigrati (vedi tabella 10) che si vedono assegnare la stessa quantità di euro nei due E.F. considerati (5.164.568) ma passano da 154.109 alunni dell’anno scolastico 2001/02 a 187.998 del 2002/03 con una variazione di —18,02% nella quota per alunno.
Tab. 10: Finanziamenti per handicap
|
Finanziamenti per handicap |
E.F. 2001 |
E.F. 2002 |
Variazione (%) |
Scuole paritarie |
|
Per applicazione L. 440/97 |
11.736.699 C.M. 139 13. 9.2001 |
10.210.829 C.M. 81 17. 6.2002 C.M. 186 3. 4. 2002 |
- 13,00 |
3.615.198,29 C.M. 12. 11.2001 Per L. 62/00 |
|
Sussidi didattici e tecnologici
|
4.241.364 C.M. 139 del 13. 9. 2001 |
3.451.862 |
- 18,61 |
|
|
Formazione docenti e personale ausiliario/collaboratori scolastici) |
2.346.091 C.M. 139 13. 9. 2001 C.M. 9 . 11. 2001 |
2.345.745 C.M. 74 del 27. 6. 2002 |
- 0,01 |
|
|
TOTALE |
18.324.156 |
16.008.435 |
- 12,64 |
3.615.198,29 |
|
QUOTA PER ALUNNO |
145,61 alunni: 125.847 |
118,94 alunni: 134.591 |
-18,32 |
755,68 alunni: 4.784 |
Tab. 11: Formazione
|
E.F. 2001 Direttiva 143 1. 10. 2001 |
E.F. 2002 Direttiva 74 1. 7. 2002 |
VARIAZIONE (%) |
|
15.906.872,49 Amministrazione Centrale |
11.606.964 Amministrazione Centrale |
- 27,03 |
|
22.724.103 Scuole |
25.284.403 Scuole |
+ 11,26 |
|
6.817.231 Direzioni Scolastiche Regionali |
2.809.371 Direzioni Scolastiche Regionali |
- 58,79 |
|
2.345.745 formazione handicap(*) |
||
|
TOTALE (· ) 45.448.208 |
(· · ) 42.046.483 |
- 7,48 |
|
15.493.706 Direttiva 131 1. 8. 02 L. 440/97 |
15.493.707 Direttiva 53 15. 5. 02 L. 440/97 |
- 0,02 |
|
60.941.914 |
57.536.483 |
- 5,58 |
|
Risorse aggiuntive (**) 35.000.000 per art. 16 L. 28. 12. 2001 n. 448 (iniziative di autoaggiornamento) |
(·
) comprensivi 2.346.091 per formazione docenti e personale ausiliario sull’
handicap
(· · )
comprensivi di 2.345.745 per formazione docenti sull’ handicap
Ma se i tagli vi sembran pochi, occorre aggiungere l’effetto del decreto taglia spese di Tremonti del 29.11.02: 805,4 milioni di euro tolti al bilancio 2002 dell’istruzione, una riduzione del 15%. I tagli non sono stati distribuiti equamente nei vari capitoli di spesa, pesano soprattutto su alcune voci. Per quel che ci riguarda la formazione si riduce a 20,20 milioni di euro (portando a — 51,96% la variazione rispetto allo scorso anno), azzerati gli 11.940.000 euro destinati dalla L. 440/97 all’educazione degli adulti, bloccati i 30 milioni di euro per l’obbligo formativo come pure quelli destinati all’handicap, spariti i 774.685 euro per la scuola in ospedale e l’istruzione domiciliare. Ai C.S.A., che hanno l’incarico di erogare i finanziamenti alle scuole autonome, arrivano a getto continuo circolari che bloccano i finanziamenti assegnati, a volte già messi in bilancio dalle scuole e utilizzati come "disponibilità di cassa". Forte il disagio che si respira.
4 - MA PER LE SCUOLE PARITARIE …
Del tutto diversa l’attenzione posta alle scuole paritarie. La legge sulla parità scolastica (n. 62/2000) prevede contributi di 7 miliardi di vecchie lire (3.615.198 euro) per l’integrazione dell’handicap, "60 miliardi (30.987.413 euro) per contributi per il mantenimento delle scuole elementari parificate", "280 miliardi (144.607.931 euro) per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato": complessivamente 347 miliardi (179.210.543 euro). Nell’E.F. 2002 ne sono stati erogati, per le voci suddette, 420.490.162 con un aumento del 134,63% rispetto a quanto previsto dalla legge 62/2000 (v. tab. 12). Ma anche il finanziamento erogato alle scuole paritarie per il miglioramento dell’offerta formativa per le scuole secondarie di 1° e 2° grado fa un salto non da poco: +183,90%.
Nessuno di questi finanziamenti è stato decurtato o bloccato dal decreto taglia-spese di Tremonti. Il Ministro ha previsto l’emanazione di appositi provvedimenti in deroga!
Le scuole paritarie ricevono un ulteriore "regalo". La finanziaria 2003 prevede uno sconto fiscale di 90 milioni di euro destinato alle famiglie che decideranno di mandare i loro figli nelle scuole private. Il bonus, 30 milioni per anno a partire dal 2003, viene dato sotto forma di credito d’imposta, cioè sarà possibile detrarre dalla dichiarazione dei redditi le rette pagate nelle scuole non statali. La cifra non è molto consistente (poco meno di 53 euro per ognuno dei circa 560.000 studenti delle paritarie dalle elementari alle superiori) ma il messaggio politico è rilevante in un momento in cui la scuola pubblica sembra in liquidazione: tagli al personale, nessun nuovo assunto, ridotti i finanziamenti, nessuna lira per il contratto, mentre, nel tentativo di rispondere alle disfunzioni crescenti, sempre più nelle scuole pubbliche si diffondono le attività a pagamento, facendo affidamento sui "risparmi" che ciascun istituto ha operato negli anni precedenti.
Tab. 12. Finanziamenti scuole paritarie
|
E.F. 2000 (L. 62/00) |
E.F. 2001 |
E.F. 2002 |
Variazione (%) (*) |
|
|
Scuola infanzia |
144.607.931 |
323.294.398 Prot. 831 21. 12. 2001 Prot. 739 19.11. 2001 |
304.374.853 C.M. 86 23. 7. 2002 |
+165,58 |
|
Scuola elementare |
30.987.413 |
Dato non disponibile |
112.500.111 C.M. 86 23. 7. 2002 |
+263,05 |
|
Handicap |
3.615.198 |
3.615.198 C.M. 12. 11. 2001 |
3.615.198 |
0 |
|
TOTALE |
179.210.542 |
(**) 326.909.596 |
420.490.162 |
+134,63 |
|
POF SECONDARIA 1°/2° |
5.175.078 D.M. 20.12. 2000 |
5.170.086 D.M. 16. 10. 2001 |
14.692.074 D.M. 19.7. 2002 D.M. 30. 10. 2002 D.M. 22. 11. 2002 |
+ 183,90 |
5 - NON E’ PER CASO
Quanto fin qui documentato corrisponde ad una precisa strategia. In data 2 agosto 2001 il Ministro Moratti avvia con il collega Tremonti una corrispondenza epistolare che rappresenta, a posteriori, una chiave di lettura che permette di interpretare le scelte di politica scolastica sin qui attuate.
In essa, la Ministra Moratti individua l’elevamento dell’obbligo scolastico (L. 9/99), l’aumento di iscrizioni alla scuola materna e la generalizzazione delle lingue straniere nella scuola elementare come cause della mancata contrazione degli organici. Individua anche possibili aree di intervento di risparmio quali ridefinizione dei criteri di dimensionamento delle scuole, mobilità professionale per le graduatorie con docenti in esubero, trasformazione dell’orario di insegnamento e razionalizzazione delle classi di concorso, riduzione del numero di insegnanti specialisti per l’insegnamento delle lingue straniere nelle elementari, ridefinizione dei compiti e dei ruoli del personale ATA e l’esternalizzazione delle funzioni. Solo nel rispetto di questi impegni, il Ministro Tremonti comunica alla collega il 9 novembre 2001 di aver firmato il decreto relativo alla determinazione degli organici.
Sono queste le linee programmatiche che guidano il governo negli interventi sulla scuola. Occorre risparmiare riducendo del 15% le spese per il prossimo triennio per il personale. Si comincia con il taglio di 20.000 posti del personale ATA nel luglio 2001.
Caro Tremonti …
"Caro
Ministro,… (n.d.r. On.le Prof. Giulio Tremonti, On.le Prof. Franco Frattini)
…occorre precisare che nell’ultimo triennio non è stato possibile
realizzare una contrazione degli organici per i seguenti motivi:
FATTO!
La legge delega "per la definizione delle norme generali
sull’istruzione" abolisce la legge suddetta e indirizza gli alunni, al
termine della terza media, direttamente alla formazione professionale regionale
così si decongestiona la scuola superiore statale)
FATTO!
La proposta di riforma abolisce la legge 30/2000.
FATTO!
L’art. 22, comma 5 della legge 448 (finanziaria 2002) dispone che
l’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare sia garantito
solo all’interno dell’orario obbligatorio, compatibilmente con la
disponibilità di organico (la C.M. n. 16 applicativa lo riserverà solo alle
classi del 2° ciclo, organico permettendo).
Consapevole dell’impegno che il governo ha assunto di contenere la spesa corrente questo Ministero provvederà ad adottare interventi strutturali finalizzati a tale obiettivo. Le iniziative che si stanno definendo riguardano tra l’altro:
Impostato!
È stata pubblicata una lista di 2003 scuole sottodimensionate. Sono stati messi
a concorso per dirigenti scolastici solo 1.500 posti, contro i 2.500 vacanti.
FATTO!
Il decreto legge n. 212 del 25 settembre 2002 "Misure urgenti per la
scuola, l’Università, la ricerca scientifica…" prevede, per i
docenti in situazione di soprannumerarietà, la riconversione professionale,
pena la cassa integrazione ed il licenziamento dopo due anni.
FATTO!
Le scuole secondarie di 1° e 2° grado suppliscono i docenti assenti fino ai
15 giorni utilizzando personale interno.
FATTO!
La finanziaria 2003 ribadisce quanto già previsto in quella 2002. L’intento
è di portare tutte le cattedre a 18 ore, anche mediante l’individuazione di
moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle
cattedre
FATTO!
La
finanziaria 2003 attribuisce ai collaboratori scolastici i compiti di
accoglienza, sorveglianza e vigilanza e alle scuole la possibilità di affidare
in appalto i servizi di pulizia, di igiene ambientale e di vigilanza dei locali
scolastici
Roma, 2 agosto 2001, Letizia Moratti
…Cara Moratti
"Cari
Colleghi,… (n.d.r. Dott.ssa Letizia Moratti, On.le Prof. Franco Frattini)
ho firmato il decreto relativo alla determinazione degli organici del personale
docente…Mi corre tuttavia l’obbligo di evidenziare un tendenziale andamento
crescente delle dotazioni organiche del personale del Ministero
dell’Istruzione. E pertanto, nel quadro dell’impegno assunto dal Governo di
contenere la spesa corrente, la firma del decreto è avvenuta proprio sulla base
dei precisi impegni assunti dal Ministero dell’Istruzione per l’adozione di
interventi strutturali finalizzati a tale obiettivo comune. Mi riferisco, in
particolare, alle iniziative compendiate in otto punti nella lettera del
Ministro dell’istruzione in data 2 agosto 2001… Nel presupposto che si
proceda alla concreta realizzazione del contributo al processo riduttivo della
spesa, in coerenza con le iniziative suindicate, ho dato seguito alla
richiesta."
Roma, 9 novembre 2001, Giulio Tremonti