Riporto di seguito (quasi) tutte le leggi, circolari e provvedimenti che furono presi contro gli ebrei dal regime fascista (1938-1944). Non credo vi sia bisogno di alcun commento. La cosa rappresenta bene la bestialità del regime fascista. Chiunque si fida oggi degli eredi lo pagherà duramente domani in termini di libertà di pensiero e personali.
MANIFESTO DEGLI SCIENZIATI RAZZISTI
(italiani, n.d.r.)
(L'infame "Manifesto degli scienziati razzisti" venne pubblicato sul
"Giornale d'Italia" il 14 luglio 1938 e
sottoscritto da 180 pseudo scienziati del Regime. Secondo i diari di Bottai e
di Ciano esso fu redatto, quasi completamente, da Mussolini in persona)
minori (come per es. i nordici, i
mediterranei, i dinarici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di
caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le
vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente. Il concetto di
razza è concetto puramente biologico. Esso quindi è basato su altre
considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati
essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla
base delle differenze di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza.
Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai
Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia
diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono
state proporzioni diverse di razze differenti, che da tempo molto antico
costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto
sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che
persistano ancora inassimilate una alle altre le diverse razze. La popolazione
dell'Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua civiltà
ariana. Questa popolazione a civiltà ariana abita da diversi millenni la
nostra penisola; ben poco è rimasto della civiltà delle genti preariane.
L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle
stesse razze che costituiscono e costituirono il tessuto perennemente vivo
dell'Europa. PRIMO
CENSIMENTO DI RAZZISTI (Elenco di personalità
italiane che pubblicamente si schierarono a favore dei provvedimenti razzisti
del Regime) Tale elenco compare anche in:
http://www.anpi.it/patria_2007/001/11-12_ANTISEMITISMO.pdf
http://www.romacivica.net/ANPIROMA/FASCISMO/fascismorazz8.htm
http://www.romacivica.net/novitch/LeggiRaz/promulgatori.htm http://www.archivio900.it/it/documenti/doc.aspx?id=546 Cuomo, F. (2005) I Dieci. Chi erano gli
scienziati italiani che firmarono il manifesto della razza, Milano,
Baldini Castoldi Dalai,
ISBN 9788884908254, pp. 202-207 La nota XI dell'articolo di Manlio Bonati su Rinaldo
De Benedetti, che trovate al link
http://www.ilcornodafrica.it/pca-rdb.htm ci fornisce alcune indicazioni
biografiche sulle persone "di cultura" che sostennero il manifesto. Riporto
tale nota perché fa riferimento al libro di Cuomo::
Il benemerito libro di
Franco Cuomo riporta, nella sua ricca appendice, la
Circolare n. 33 diramata dal Ministero dell’Educazione
Nazionale in data 30 settembre 1938 inerente i provvedimenti per l‘abolizione dei libri di testo di
autori di razza ebraica: il numero 26, tra i 114
autori ebrei, risulta essere proprio il nostro
Rinaldo De Benedetti (p.
243)
È una leggenda l'apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. Dopo
l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli
movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della
nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione
razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle
sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che
era mille anni fa: i quarantaquattro milioni d'Italiani di oggi rimontano
quindi nella assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da almeno un
millennio.
Esiste ormai una pura "razza italiana". Questo enunciato non è
basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto
storico-linguistico di popolo e di nazione ma sulla purissima parentela di
sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni
popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di
nobiltà della Nazione italiana.
È tempo che gli Italiani si proclamino francamente razzisti. Tutta l'opera
che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo.
Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti
di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto
di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La
concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e
l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia
le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli
Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un
modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi
caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze
extra-europee, questo vuol dire elevare l'italiano ad un ideale di superiore
coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.
È necessario fare una netta distinzione fra i Mediterranei d'Europa
(Occidentali) da una parte gli Orientali e gli Africani dall'altra. Sono perciò
da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di
alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le
popolazioni semitiche e camitiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche
assolutamente inammissibili.
Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. Dei semiti che nel corso dei
secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria nulla in generale è
rimasto. Anche l'occupazione araba della Sicilia nulla ha lasciato all'infuori
del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu
sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che
non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi
razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato
origine agli Italiani.
I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli Italiani non devono
essere alterati in nessun modo. L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle
razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo,
dato che queste razze appartengono ad un ceppo comune e differiscono solo per
alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere
puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi
razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalla millenaria
civiltà degli ariani.
I DIECI
SCIENZIATI FIRMATARI
On. Sabato VISCO
Direttore dell'Istituto di Fisiologia Generale dell'Università di Roma e
Direttore dell'Istituto Nazionale di Biologia presso il Consiglio
Nazionale delle RicercheDott. Lino BUSINCO
Assistente di Patologia Generale all'Università di RomaProf. Lidio CIPRIANI
Incaricato di Antropologia all'Università di Firenze
Prof. Arturo DONAGGIO
Direttore della Clinica Neuropsichiatrica dell'Università di Bologna e
Presidente della Società Italiana di PsichiatriaDott. Leone FRANZI
Assistente nella Clinica Pediatrica all'Università di MilanoProf. Guido LANDRA
Assistente di Antropologia all'Università di RomaSen. Luigi PENDE
Direttore dell'Istituto di Patologia Speciale Medica dell'Università di
RomaDott. Marcello RICCI
Assistente di Zoologia all'Università di RomaProf. Franco SAVORGNAN
Ordinario di Demografia all'Università di Roma e Presidente dell'Istituto
Centrale di StatisticaProf. Edoardo ZAVATTARI
Direttore dell'Istituto di Zoologia dell'Università di Roma.
XI -
Il già citato libro di
Franco Cuomo (I dieci. Chi erano gli scienziati
italiani che firmarono il Manifesto della razza, Milano, Baldini Castoldi Dalai, ottobre 2005) dovrebbe
essere acquistato da tutti, letto e riposto in libreria
per essere spesso consultato. Il 1938 fu l’anno fatale
del fascismo. Mussolini firmò, inconsapevole, la sua
condanna a morte e mise le basi per portare l’Italia nel
baratro della seconda guerra mondiale. Per compiacere
l’alleato tedesco, il fanatico assassino Adolf Hitler,
decretò le vergognose leggi razziali che colpivano gli
ebrei italiani e tutti i sudditi delle nostre colonie
(Libia e Africa Orientale) per il meticciato. Tutto
cominciò il 15 luglio 1938 sulle pagine de Il Popolo
d’Italia, quotidiano fondato da Benito Mussolini.
Subito dopo nacque la rivista razzista La difesa
della razza diretta da Telesio Intrerlandi ed alla
quale collaborarono i dieci scienziati italiani che
firmarono i paragrafi del terribile quanto
sconclusionato Manifesto della razza. Lo studioso
Franco Cuomo analizza l’evento e gli uomini che lo
crearono: “Nessuno dimentichi i dieci scienziati del
’38. Nessuno li perdoni. Si chiamavano Lino Businco,
Lidio Cipriani, Arturo Dosaggio, Leone Franzi, Guido
Landra, Nicola Pende, Marcello Ricci, Franco Savorgnan,
Sabato Visco ed Edoardo Zavattari. Legittimarono la
deportazione in Germania di ottomila persone, tra cui
settecento bambini. Volevano dimostrare che esistono
esseri inferiori. E ci riuscirono, in prima persona.
Perché lo furono.” Zavattari, Landra, Businco e in
particolare Cipriani erano esperti conoscitori in senso
lato delle colonie italiane. A questi dieci scienziati
si unirono in tutta Italia altre 319 firme di persone
“rappresentative di ogni campo di attività: docenti
universitari, magistrati, medici, economisti, capitani
d’industria, alti ufficiali dell’esercito, artisti,
giornalisti, esponenti del regime e anche del clero.”
Cuomo riporta il censimento completo alle pagine
202-207, ma lo stesso è facilmente reperibile ad
Internet, basta inserire come imput Manifesto della
razza e poi si trovano con facilità i dati che non
si vorrebbe fossero mai stati scritti nelle pagine della
Storia. In un elenco come questo è ovvio trovarvi
Mussolini, Galeazzo Ciano, Alessandro Pavolini, Achille
Starace, Pietro Badoglio, Rodolfo Graziani, Giuseppe
Bottai, ma non si troveranno altri noti fascisti come
Italo Balbo, tra l’altro grande governatore della Libia,
Emilio De Bono, Luigi Federzoni ed Ettore Muti, contrari
alle leggi contro gli ebrei e lontani, se si esclude
Muti, al costante avvicinamento del fascismo con il
nazismo. Poi vengono gli
altri… e certi nomi fanno proprio male al cuore! Ho
acquistato I dieci di Cuomo il 4 novembre e la
notte tra il 4 e il 5 non ho dormito. E’ mio costume
controllare subito pagina per pagina i libri che entrano
nella mia biblioteca, sia quelli antichi sia i nuovi.
Sbirciando qua e là le pagine, sono rimasto di stucco
per quanto i miei occhi leggevano. Qualche ora dopo, di
notte, mi sono alzato e ho iniziato subito
l’interessante lettura. Tornando al censimento, vi ho
trovato Giovannino Guareschi, Padre Agostino
Gemelli, Arnaldo Cipolla (giornalista,
viaggiatore e buon esperto dell’Africa, morì il 23
febbraio 1938. Mi chiedo come può aver firmato il
documento che venne pubblicato per la prima volta a metà
luglio 1938: probabilmente da mesi si cercavano dei nomi
da portare alla causa razzista e pertanto fu
contattato positivamente prima della sua morte. Oppure
fu inserito post mortem perché si conoscevano le
sue idee), Mario Appelius (giornalista e
viaggiatore come il precedente, scrisse Il cimitero
degli elefanti[Milano, Casa Editrice Alpes, 1928]
che nel 1998, dagli organizzatori dell’interessante
mostra itinerante La menzogna della razza, è
stato etichettato come il romanzo coloniale più razzista
pubblicato in Italia) e tanti altri bei nomi che … non
mi sarei mai immaginato di trovare. Naturalmente su 329
nominativi tanti mi sono sconosciuti e dovrei fare delle
lunghe ricerche ad internet e nelle mie enciclopedie per
sapere chi fossero. Invece alcuni li conosco bene avendo
da sempre ammirato le loro doti artistiche. Premetto che
non mi interesso solo di Storia, anzi fin da quando
indossavo i calzoni corti ho sempre avuto la passione
per il Fumetto, in particolare quello classico, sia
italiano che straniero (specialmente quello americano,
inglese, franco belga e spagnolo). Ebbene, in quel
censimento sono presenti dei miei miti e questo mi ha
fatto malissimo. Ci sono i disegnatori Carlo Cossio [chi non ricorda il suo
Dick Fulmine e il successivo Bufalo Bill dell’Intrepido?
All’elenco manca per fortuna il fratello Vittorio che,
pur essendo un convinto fascista, non firmò], Pier
Lorenzo De Vita [noto per Pecos Bill, Oklahoma
e Topolino], Walter Molino
[bellissimi i suoi Virus e Kit Carson, in
seguito illustrò le stupende copertine de La Domenica
del Corriere], Giove Toppi [il magico
illustratore delle copertine degli albi editi a Firenze
da Nerbini, nonché autore di pregevoli fumetti
avventurosi, anche di genere coloniale], Ferdinando
Vichi [famosa ed apprezzata la sua versione a
fumetti di Joe Petrosino per l’Avventuroso di Nerbini e di
Cuore garibaldino degli anni
1940-43 per l’Intrepido]; Angelo
Bioletto [notissime le sue figurine anteguerra per
la Perugina (l’introvabile Saladino!!!), molto
conosciuto ed apprezzato il film a cartoni animati La
rosa di Bagdad e la versione a fumetti de L’Inferno di
Topolino, parodia disneyana made in Italy della Divina
commedia]; ci sono gli illustratori Carlo Nicco e Gustavo Rosso
in arte Gustavino che disegnarono copertine ed
interni di centinai di libri per bambini e ragazzi; c’è
lo scrittore Federico Pedrocchi creatore
della serie fantascientifica Saturno contro la Terra,
magistralmente disegnata da Giovanni Scolari, e di tanti
altri buoni fumetti che hanno fatto sognare una miriade
di lettori dall’anteguerra ad oggi. Il censimento
riporta altri disegnatori od autori legati al mondo del
fumetto e dell’illustrazione in genere, ma quelli citati
sopra sono per l’appunto dei miei miti che oggi per me
hanno ricevuto un notevole ridimensionamento: grandi
artisti, ma come si possono definire dal punto di vista
umano? Il tragico è che lavoravano per un pubblico
bambino e tra quei bambini ci saranno stati senz’altro
degli ebrei che si sono visti tradire dai loro
beniamini.
Chiunque voglia contestare qualche nome presente nell'elenco lo può fare ma deve, LUI, portare documenti che attestino quanto sostiene.
I sedici anni di
politica razzista del Regime illustrati dal Segretario del Partito - "Con
la creazione dell'Impero la razza italiana è venuta in contatto con altre
razze; deve quindi guardarsi da ogni ibridismo e contaminazione". -
La posizione degli ebrei.
Il compito degli Istituti di Cultura Fascista nell'Anno XVII.
Roma, 25 luglio 1938, notte.
Roma, 25 luglio 1938 REGIO
DECRETO XVI, n. 1390 Provvedimenti
per la difesa della razza nella scuola fascista VITTORIO
EMANUELE III PER
GRAZIA DI DIO E PER LA VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE
D'ITALIA IMPERATORE
D'ETIOPIA Visto
l'art. 3, n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n.100;
DICHIARAZIONE
SULLA RAZZA (La
ridicola, ma non per questo meno infame "Dichiarazione sulla razza"
fu approvata da Gran consiglio del fascismo il 6 ottobre
1938, e venne pubblicata sul "Foglio d'ordine" del Partito
nazionale fascista, il 26 ottobre 1938)
Ebrei
ed ebraismo
Discriminazione
fra gli ebrei di cittadinanza italiana Gli
altri ebrei
Erano presenti i fascisti dott. Lino Businco, assistente di patologia
generale nell'Università di Roma, prof. Lidio Cipriani, incaricato di
antropologia nell'Università di Firenze direttore del Museo Nazionale di
antropologia ed etnologia di Firenze, prof. Arturo Donaggio, direttore della
clinica neuropsichiatrica dell'Università di Bologna, presidente della
Società italiana di psichiatria, dott. Leone Franzí, assistente nella
clinica pediatrica dell'Università di Milano, prof. Guido Landra,
assistente di antropologia nell'Università di Roma, sen. Nicola Pende,
direttore dell'Istituto di patologia speciale medica dell'Università di
Roma, dott. Marcello Ricci, assistente di zoologia (SIC !) all'Università
di Roma, prof. Franco Savorgnan, ordinario di demografia nell'Università di
Roma, presidente dell'Istituto centrale di statistica, on. prof. Sabato
Visco, direttore dell'Istituto di fisiologia generale dell'Università di
Roma e direttore dell'Istituto nazionale di biologia presso il Consiglio
nazionale delle ricerche, prof. Edoardo Zavattari, direttore dell'Istituto
di zoologia (SIC !) dell'Università di Roma.
Alla riunione ha partecipato il ministro della Cultura Popolare.
Il Segretario del Partito, mentre ha elogiato la precisione e la concisione
delle tesi ha ricordato che il Fascismo fa da sedici anni praticamente una
politica razzista che consiste, attraverso l'azione delle istituzioni del
Regime, nel realizzare un continuo miglioramento quantitativo e qualitativo
della razza. Il Segretario del Partito ha soggiunto che il Duce parecchie
volte, nei suoi scritti e discorsi, ha accennato alla razza italiana quale
appartenente al gruppo cosiddetto degli indo-europei.
Anche in questo campo il Regime ha seguito il suo indirizzo fondamentale:
prima l'azione, poi la formulazione dottrinaria la quale non deve essere
considerata accademica cioè fine a se stessa, ma come determinante
un'ulteriore precisazione politica. Con la creazione dell'Impero la razza
italiana è venuta in contatto con altre razze, deve quindi guardarsi da
ogni ibridismo e contaminazione. Leggi «razziste» in tale senso sono già
state elaborate e applicate con fascistica energia nei territori
dell'Impero.
Quanto agli ebrei, essi si considerano da millenni, dovunque e anche in
Italia, come una «razza» diversa e superiore alle altre, ed è notorio che
nonostante la politica tollerante del Regime gli ebrei hanno, in ogni
Nazione, costituito - coi loro uomini e coi loro mezzi - lo stato
maggiore dell'antifascismo.
Il Segretario del Partito Starace ha infine annunciato che l'attività
principale degli Istituti di cultura fascista nel prossimo anno XVII sarà
l'elaborazione e diffusione dei principi fascisti in tema di razza, principi
che hanno già sollevato tanto interesse in Italia e nel mondo.
PROVVEDIMENTI
PER LA DIFESA DELLA RAZZA NELLA SCUOLA FASCISTA
(il 5 settembre del 1938 venne
emanato questo decreto che con infamia cacciava via i cittadini italiani di
religione ebraica dalle Scuole Pubbliche e dalle Università)
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la
difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione
nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo;
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto
nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 5 settembre 1938 - Anno XVI Vittorio Emanuele
Mussolini, Bottai, Di Revel
Il Gran Consiglio del Fascismo stabilisce:
Il divieto d'entrata e l'espulsione degli ebrei stranieri
Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto
d'ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere
ritardata, e che l'espulsione degli indesiderabili - secondo il termine
messo in voga e applicato dalle grandi democrazie - è indispensabile. Il
Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente
controversi che saranno sottoposti all'esame dell'apposita commissione del
Ministero dell'Interno, non sia applicata l'espulsione nei riguardi degli
ebrei stranieri i quali: a) abbiano un'età superiore agli anni 65; b)
abbiamo contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.
Ebrei di cittadinanza italiana
Il Gran Consiglio del Fascismo, circa l'appartenenza o meno alla razza
ebraica, stabilisce quanto segue:
Nessuna discriminazione sarà applicata - escluso in ogni caso l'insegnamento
nelle scuole di ogni ordine e grado - nei confronti di ebrei di cittadinanza
italiana - quando non abbiano per altri motivi demeritato - i quali
appartengono
a:
2) famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica,
spagnola;
3) famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica,
spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
4) famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
5) famiglie dei mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
6) famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni 19- 20- 21- 22 e nel
secondo semestre del 24 e famiglie di legionari fiumani.
7) famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita
commissione.
I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette
categorie, nell'attesa di una nuova legge concernente l'acquisto della
cittadinanza italiana, non potranno:
Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
2) che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure, sia
rigorosamente repressa;
3) che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e
l'attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
4) che, insieme alle scuole elementari, si consenta l'istituzione di scuole
medie per ebrei.
Immigrazione di ebrei in Etiopia
Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere,
anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata
immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell'Etiopia. Questa eventuale
e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o
aggravate a seconda dell'atteggiamento che l'ebraismo assumerà nei riguardi
dell'Italia fascista.
Cattedre di razzismo
Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro
dell'Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle
principali Università del Regno.
Alle camicie nere
Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi
razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia
ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi
fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio
devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli
Ministri
R. DL 5 settembre 1938-XVI, n. 1390 -
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista.
[La presente circolare riservata anticipa il R. decreto-legge del 5 settembre 1938]
Roma, 1 settembre 1938
- Anno XVI
Ministero dell'Educazione Nazionale - Gabinetto
All'On.le Ministero dell'Interno
Direzione Generale per la Demografia e la Razza
Roma
Prot. N 12722.
Riservata REGIO
DECRETO - LEGGE 7 settembre 1938 - XVI,
n. 1381. Provvedimenti
nei confronti degli ebrei stranieri VITTORIO
EMANUELE III RE D'ITALIA IMPERATORE
D'ETIOPIA Ritenuta la necessità urgente
ed assoluta di provvedere; Art. 1 Dalla data di pubblicazione
del presente decreto - legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile
dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo. Art. 2 Agli effetti del presente
decreto - legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di
razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica. Art. 3 Le concessioni di cittadinanza
italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al 1 gennaio 1919
s'intendono ad ogni effetto revocate. Art. 4 Gli stranieri ebrei che, alla
data di pubblicazione del presente decreto - legge, si trovino nel Regno, in
Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno
posteriormente al 1 gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del Regno,
della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di
pubblicazione del presente decreto. Coloro che non avranno
ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal regno a
norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P. S., previa l'applicazione
delle pene stabilite dalla legge. Art. 5 Le controversie che potrebbero
sorgere nell'applicazione del presente decreto - legge saranno risolte, caso per
caso con decreto del Ministro per l'Interno, emesso di concerto con i Ministri
eventualmente interessati. Tale decreto non è soggetto
ad alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale. Il presente decreto entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà
presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Duce, Ministro per
l'interno, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo che il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore,
addì 7 settembre 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto il Guardasigilli:
Solmi REGIO
DECRETO-LEGGE 15 novembre l938-XVII,
n.1779. Integrazione
e coordinamento in unico testo delle norme già emanate per la difesa della
razza nella Scuola italiana. VITTORIO
EMANUELE III RE D'ITALIA IMPERATORE
D'ETIOPIA Veduto il R. decreto-legge 5
settembre l938-XVI, n. 1390; Art. 1 A qualsiasi ufficio od impiego
nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni
italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano
state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; né
possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Art. 2 Delle Accademie, degli
istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte
persone di razza ebraica. Art. 3 Alle scuole di ogni ordine e
grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere
iscritti alunni di razza ebraica. Art. 4 Nelle scuole d'istruzione
media frequentate da alunni italiani è vietata l'adozione di libri di testo di
autori di razza ebraica. Art. 5 Per i fanciulli di razza
ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola
elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. Art. 6 Scuole d'istruzione media per
alunni di razza ebraica potranno essere istituite dalle comunità israelitiche o
da persone di razza ebraica. dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni
relative all'istituzione di scuole private. Art. 7 Per le persone di razza
ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente
gli alunni di razza ebraica. Art. 8 Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli
per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art. 1 è dispensato dal
servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di
quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza
italiana. Art. 9 Per l'insegnamento nelle
scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti
gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'intero siano
state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle
disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Art. 10 In deroga al precedente art. 3
possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari
studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università
o Istituti superiori del Regno. Art. 11 Per l'anno accademico 1938-39
la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari
potrà essere protratta al 1 gennaio 1939-XVII. Art. 12 I regi decreti-legge 5
settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, 1630, sono abrogati.
E' altresì abrogata la disposizione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge
20 giugno 1935-XIII, n. 1071. Art. 13 Il presente decreto sarà
presentato al Parlamento per la conversione in legge. Ordiniamo che il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore,
addì 15 novembre 1938 - XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Bottai- Di
Revel Visto il Guardasigilli:
Solmi 4794
19-XI-1938 (XVII)- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 264 REGIO
DECRETO - LEGGE 17 novembre 1938 - XVII, n. 1728 VITTORIO
EMANUELE III RE D'ITALIA IMPERATORE
D'ETIOPIA Ritenuta la necessità urgente
ed assoluta di provvedere; CAPO I Art. 1 Il matrimonio del cittadino
italiano di razza ariana con persona appartenete ad altra razza è proibito. Art. 2 Fermo il divieto di cui
all'art. 1, il matrimonio del cittadino italiano con persona di nazionalità
straniera è subordinato al preventivo consenso del Ministro per l'interno. Art. 3 Fermo sempre il divieto di cui
all'art. 1, i dipendenti delle Amministrazioni civili e militari dello Stato,
delle organizzazioni del Partito Nazionale Fascista o da esso controllate, delle
Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, degli Enti parastatali e delle
Associazioni sindacali ed Enti collaterali non possono contrarre matrimonio con
persone di nazionalità straniera. Art. 4 Ai fini dell'applicazione
degli articoli 2 e 3, gli italiani non regnicoli non sono considerati stranieri. Art. 5 L'ufficiale dello stato
civile, richiesto di pubblicazioni di matrimonio, è obbligato ad accertare,
indipendentemente dalle dichiarazioni delle parti, la razza e lo stato di
cittadinanza di entrambi i richiedenti. Art. 6 Non può produrre effetti
civili e non deve, quindi, essere trascritto nei registri dello stato civile, a
norma dell'art. 5 della legge 27 maggio 1929 - VII, n. 847, il matrimonio
celebrato in violazione dell'art. 1. Art. 7 L'ufficiale di stato civile
che ha provveduto alla trascrizione degli atti relativi a matrimoni celebrati
senza l'osservanza del disposto dell'art. 2 è tenuto a farne immediata denuncia
all'autorità competente. CAPO II Art. 8 Agli effetti di legge: Art. 9 L'appartenenza alla razza
ebraica deve essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e
della popolazione. Art. 10 I cittadini italiani di razza
ebraica non possono: Art. 11 Il genitore di razza ebraica
può essere privato della patria potestà sui figli che appartengono a religione
diversa da quella ebraica, qualora risulti che egli impartisce ad essi una
educazione non corrispondente ai loro principi religiosi o ai fini
nazionali.>BR> Art. 12 Gli appartenenti alla razza
ebraica non possono avere alle proprie dipendenze, in qualità di domestici,
cittadini italiani di razza ariana. Art. 13 Non possono avere alle proprie
dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica: Art. 14 Il Ministro per l'Interno,
sulla documentata istanza degli interessati, può, caso per caso, dichiarare non
applicabili le disposizioni degli articoli 10 e 11, nonché dell'art. 13, lett.
h): Art. 15 Ai fini dell'applicazione
dell'art. 14, sono considerati componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli
ascendenti e i discendenti fino al secondo grado. Art. 16 Per la valutazione delle
speciali benemerenze di cui all'articolo 14 lett. b) n. 6, è istituita, presso
il Ministero dell'interno, una Commissione composta dal Sottosegretario di Stato
all'interno, che la presiede, di un Vice Segretario del Partito Nazionale
Fascista e del Capo di Stato Maggiore della Milizia Volontaria Sicurezza
Nazionale. Art. 17 E' vietato agli ebrei
stranieri di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti
dell'Egeo. CAPO III Art. 18 Per il periodo di tre mesi di
entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per
l'interno, sentita l'Amministrazione interessata, di dispensare, in casi
speciali, dal divieto di cui all'art. 3, gli impiegati che intendono contrarre
matrimonio con persona straniera di razza ariana. Art. 19 Ai fini dell'applicazione
dell'art. 9, tutti coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 8,
devono farne denunzia all'ufficio di stato civile del Comune di residenza, entro
90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 20 I dipendenti degli Enti
indicati nell'art. 13, che appartengano alla razza ebraica, saranno dispensati
dal servizio nei termini di tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Art. 21 I dipendenti dello Stato in
pianta stabile, dispensati dal servizio a norma dell'art. 20, sono ammessi a far
valere il diritto di trattamento di quiescenza loro spettante a termini di
legge. Art. 22 Le disposizioni di cui
all'art. 21 sono estese, in quanto applicabili, agli Enti indicati dalle lettere
b), c), d), e), f), g), h), dell'art. 13. Art. 23 Le concessioni di cittadinanza
italiana comunque fatte ad ebrei stranieri posteriormente al 1º gennaio 1919 si
intendono ad ogni effetto revocate. Art. 24 Gli ebrei stranieri e quelli
nei cui confronti si applica l'art. 23, i quali abbiano iniziato il loro
soggiorno nel Regno, in Libia, e nei Possedimenti dell'Egeo posteriormente al 1º
gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del regno, della Libia e dei
Possedimenti dell'Egeo entro il 12 marzo 1939 - XVII. Coloro che non
avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno puniti con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 5000 e saranno espulsi a
norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con R. decreto 18 giugno 1931 - IX, n. 773. Art. 25 La disposizione dell'art. 24
non si applica agli ebrei di nazionalità straniera i quali, anteriormente al 1º
ottobre 1938 - XVI: Art. 26 Le questioni relative
all'applicazione del presente decreto saranno risolte, caso per caso, dal
Ministro per l'interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo
parere della Commissione da lui nominata. Art. 27 Nulla è innovato per quanto
riguarda il pubblico esercizio del culto e le attività delle comunità
israelitiche, secondo le leggi vigenti, salvo le modificazioni eventualmente
necessarie per coordinare tali leggi con le disposizioni del presente decreto. Art. 28 E' abrogata ogni disposizione
contraria o, comunque, incompatibile con quelle del presente decreto. Art. 29 Il Governo del Re è
autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente
decreto. Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la
conversione in legge. Ordiniamo che il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17
novembre 1938 - XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Ciano -
Solmi - Di Revel - Lantini Visto il Guardasigilli:
Solmi RD-L
17 novembre 1938, n. 1728, Provvedimenti
per la difesa della razza italiana
(GU n. 264, 19 novembre
1938) Roma, li 22 Dicembre 1938 - Alle
Direzioni Generali del Ministero dell'lnterno N. 9270/ Demografia e Razza Pel Ministro,
Buffarini REGIO
DECRETO 21 novembre 1938-XVII, n. 2154 Modificazioni
allo statuto del Partito Nazionale Fascista VITTORIO
EMANUELE III RE
D'ITALIA IMPERATORE
D'ETIOPIA Visto l'art; 6 della legge 14
dicembre 1929-VIII, n. 2099, recante modifiche alla legge 9 dicembre 1928-VII,
n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del fascismo, e
norme per l'ordinamento del partito Nazionale Fascista; Articolo unico L'art. 8 dello statuto del
Partito nazionale Fascista, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513,
è sostituito dal seguente: Omissis Ordiniamo che il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21
novembre 1938-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini Visto il Guardasigilli:
Solmi REGIO
DECRETO - LEGGE 22 dicembre 1938 - XVII, n. 2111. Disposizioni
relative al collocamento in congedo assoluto ed al trattamento di quiescenza del
personale militare delle Forze armate dello Stato di razza ebraica. VITTORIO
EMANUELE III RE
D'ITALIA IMPERATORE
D'ETIOPIA Visto il R. decreto 21
febbraio 1895, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni
civili e militari, e le successive modificazioni ; Art. 1 Gli ufficiali in servizio
permanente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica,
della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza
nazionale, appartenenti alla razza ebraica, esclusi coloro di cui al successivo
art. 4, sono dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 20 del R. decreto-legge
17 novembre 1938-XVII, numero 1728, e collocati in congedo assoluto. Art. 2 Agli ufficiali di cui al
precedente art. 1 - fatta eccezione per quelli della Milizia volontaria per la
sicurezza nazionale - che abbiano diritto al trattamento di quiescenza vitalizio
di cui all'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, è
concessa, in aggiunta a tale trattamento, l'indennità di ausiliaria
corrispondente al grado rivestito. Art. 3 Gli ufficiali della Milizia
volontaria per la sicurezza nazionale collocati in congedo assoluto ai sensi del
precedente art. 1 e provenienti dal ruolo del servizio permanente effettivo
possono essere ammessi al godimento dell'assegno vitalizio minimo previsto dal
R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, qualora abbiano prestato almeno dieci
anni di servizio permanente effettivo. Art. 4 Gli ufficiali del regio
esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di
finanza, nelle posizioni di "fuori quadro", "congedo
speciale", fuori organico", "aspettativa per riduzione di quadri
senza diritto a richiamo in servizio", "congedo provvisorio" e
"ausiliaria", appartenenti alla razza ebraica, cessano dalle posizioni
in cui si trovano e sono collocati in congedo assoluto, col trattamento di
quiescenza previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,
numero 1728. Art. 5 Gli ufficiali del Regio
esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di
finanza, inscritti nei ruoli del complemento e della riserva, e quelli della
Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, inscritti nei ruoli della riserva
e in congedo, appartenenti alla razza ebraica, cessano di far parte di detti
ruoli e sono collocati in congedo assoluto. Art. 6 Le disposizioni degli articoli
precedenti sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali del Regio
esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di
finanza appartenenti alla razza ebraica, riassunti in servizio quali invalidi di
guerra. Art. 7 Gli ufficiali in congedo
assoluto appartenenti alla razza ebraica non hanno obblighi di servizio, ma
conservano il grado e la relativa uniforme. Art. 8 Il trattamento economico
previsto dai precedenti articoli 2,3,4 e 6 e, quando occorra, la relativa durata
sono assegnati con decreto Ministeriale. Art. 9 I sottufficiali del Regio
esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di
finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di custodia
degli istituti di prevenzione e pena, in servizio, appartenenti alla razza
ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo assoluto. Art. 10 Ai sottufficiali del Regio
esercito, della Regia marina e della Regia guardia di finanza, non in carriera
continuativa, ma vincolati a ferme, è concessa l'aliquota del premio di fine
ferma, che sarebbe loro spettato, calcolata proporzionalmente al numero dei mesi
di effettivo servizio prestato nella ferma, computando la frazione di mese come
mese intero. Art. 11 I sottufficiali delle forze
armate dello Stato in congedo illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono
collocati in congedo assoluto. Nulla è innovato per quanto riguarda il
trattamento di quiescenza di cui essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano
diritto ai sensi delle disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17
novembre 1938-XVII, n. 1728. Art. 12 Gli iscritti alla Milizia
volontaria per la sicurezza nazionale (sottufficiali, graduati, camicie nere),
di qualunque categoria, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in
congedo assoluto, beneficiando, se in servizio permanente retribuito o in
servizio continuativo retribuito, dell'indennità prevista dall'art. 21 del R.
decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Art. 13 Ai sottufficiali delle forze
armate dello Stato in congedo assoluto, appartenenti alla razza ebraica, si
applicano le disposizioni dell'art. 7 del presente decreto, qualora essi
rivestano un grado per il quale è fatto obbligo, dalle particolari norme
riguardanti le singole forze armate, di conservare la divisa anche nella
posizione di congedo. Art. 14 i graduati e militari di
truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della
Regia guardia di finanza, del corpo degli agenti di P. S. e del corpo degli
agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, in servizio,
appartenenti alla razza ebraica, sono dimessi dalle armi e collocati in congedo
assoluto. Art. 15 I graduati e militari di
truppa del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della
Regia guardia di finanza e del corpo degli agenti di P. S. in congedo
illimitato, appartenenti alla razza ebraica, sono collocati in congedo assoluto. Art. 16 I provvedimenti previsti dagli
articoli 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14 e 15 hanno effetto dal 1 gennaio 1939-XVII. Art. 17 Quando l'accertamento
dell'appartenenza alla razza ebraica avvenga successivamente al 1 gennaio
1939-XVII il provvedimento di collocamento in congedo assoluto è disposto, ai
soli effetti giuridici, con decorrenza dalla predetta data e la corresponsione
del trattamento di quiescenza vitalizio ha luogo dal giorno successivo alla
effettiva cessazione del servizio. Art. 18 Il presente decreto le cui
norme avranno vigore dalla sua data, sarà presentato al Parlamento per la
conversione in legge. Il DUCE proponente, è autorizzato a presentare il
relativo disegno di legge. Ordiniamo che il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22
dicembre 1938-XVII. VITTORIO EMANUELE Mussolini - Solmi - Di
Revel Visto il Guardasigilli:
Solmi ALTRE LEGGI NON RIPORTATE PER ESTESO L 5 gennaio 1939, n. 26, Conversione
in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1539, concernente
l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, del Consiglio superiore per la
demografia e la razza (GU n. 24, 30 gennaio 1939). Il RD-L viene convertito
senza modifiche. L 5 gennaio 1939, n. 94, Conversione
in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. 1630, concernente
l'istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica (GU n.
31, 7 febbraio 1939). Il RD-L viene convertito senza modifiche. L 5 gennaio 1939, n. 98, Conversione
in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVll, n. 1779, relativo
all'integrazione e al coordinamento in unico testo delle norme emanate per la
difesa della razza nella scuola italiana (GU n. 31, 7 febbraio 1939). Il
RD-L viene convertito senza modifiche. L 5 gennaio 1939, n. 99, Conversione
in legge del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVl, n. 1390, contenente
provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista (GU n. 31,
7 febbraio 1939). Il RD-L viene convertito senza modifiche. L 5 gennaio 1939, n. 274,
Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728,
recante provvedimenti per la difesa della razza italiana (GU n. 48, 27
febbraio 1939). Il RD-L viene convertito senza modifiche. 732
-11-II-1939 (XVII) GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 35 REGIO
DECRETO - LEGGE 9 febbraio 1939-XVII, n. 126 Norme
di attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del R.
decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, relative ai Limiti
di proprietà immobiliare e di attività industriale e commerciale per i
cittadini italiani di razza ebraica. VITTORIO
EMANUELE III RE
D'ITALIA IMPERATORE
D'ETIOPIA Ritenuta la necessità urgente
ed assoluta di provvedere; TITOLO I Capo I. Art. 1 Le limitazioni della proprietà
immobiliare, stabilite dall'art. 10, lettere a) ed e), del R. decreto-legge 17
novembre 1938-XVII, n. 1728, si determinano cumulando separatamente i terreni ed
i fabbricati urbani siti nel territorio del Regno e costituenti il patrimonio
immobiliare dei cittadini italiani di razza ebraica alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Art. 2 Si comprendono nel patrimonio
immobiliare, soggetto alle limitazioni di cui all'articolo precedente i beni
posseduti: Art. 3 Non si comprendono nel
patrimonio immobiliare di cui all'art. 1: Art. 4 La parte di patrimonio
immobiliare eccedente i limiti consentiti ai cittadini italiani di razza
ebraica, deve essere trasferita all'Ente indicato nell'art. 11 in conformità
delle disposizioni di questo decreto. Art. 5 Fino alla determinazione
definitiva dei beni immobili compresi nei limiti di cui all'art. 10 del R.
decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, i cittadini di razza ebraica non
possono compiere alcun atto di alienazione a titolo gratuito od oneroso o di
costituzione di ipoteca, relativamente ai beni immobiliari di cui al primo comma
dell'art. 2. Art. 6 In deroga alle disposizione
degli articoli 4 e 5, il cittadino italiano di razza ebraica può fare donazione
dei beni ai discendenti non considerati di razza ebraica, ovvero ad Enti od
Istituti che abbiano fini di educazione od assistenza. Art. 7 Le procedure esecutive
immobiliari iniziate contro cittadini italiani di razza ebraica, anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto, saranno proseguite con le norme
vigenti secondo la natura del credito. Art. 8 Dalla data dell'entrata in
vigore del presente decreto, le azioni esecutive immobiliari contro cittadini
italiani di razza ebraica potranno essere iniziate e definite con le norme
vigenti secondo la natura del credito su ogni bene del patrimonio immobiliare
del debitore: Art. 9 Ai fini dell'applicazione di
quanto è disposto nel secondo comma e seguenti dell'articolo precedente, il
creditore istante, nei procedimenti esecutivi iniziati dopo l'entrata in vigore
del presente decreto, deve presentare un'attestazione del competente ufficio di
stato civile dalla quale risulti se vi sia o no nei riguardi del debitore,
annotazione di appartenenza alla razza ebraica o annotazione di provvedimento di
discriminazione. Art. 10 Alle procedure fallimentari
contro cittadini italiani di razza ebraica si applicano le norme ordinarie anche
per quanto riguarda la vendita dei beni immobili e cessa, dalla data della
dichiarazione del fallimento, l'applicazione della disposizione dell'art. 4,
salvo quanto è disposto nell'art. 45, primo comma, lettera d). Capo II Ente di gestione e
liquidazione immobiliare Art. 11 E' istituito un Ente
denominato "Ente di gestione e liquidazione immobiliare" avente sede
in Roma, col compito di provvedere all'acquisto, alla gestione e alla vendita
dei beni di cui all'art. 4. Art. 12 Con decreto del DUCE, sentito
il Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito,
saranno determinati gli Istituti di credito fondiario ai quali l'Ente di cui al
precedente art. 11 potrà delegare la gestione e la vendita degli immobili ad
esso trasferiti. Capo III Accertamento e
valutazione del patrimonio immobiliare Art. 13 I cittadini italiani di razza
ebraica dovranno, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, denunziare all'ufficio distrettuale delle imposte, nella cui
circoscrizione hanno domicilio fiscale, gli immobili di loro pertinenza alla
data stessa, a titolo di proprietà o di concessione enfiteutica. Art. 14 Il cittadino italiano di razza
ebraica che si sia avvalso o che intenda avvalersi della facoltà di fare
donazione a norma dell'art. 6, deve farne dichiarazione nella denunzia di cui al
precedente articolo, indicando di quali beni egli abbia fatto o intenda fare
donazione. Art. 15 Colui che, essendo obbligato a
presentare denunzia a norma dell'art. 13, omette di farla nel termine prescritto
o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da determinare
incertezza su di un immobile denunziato ovvero sulla natura del diritto
spettante, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila. Art. 16 L'Ufficio distrettuale delle
imposte, compie gli accertamenti necessari e trasmette la denuncia stessa
all'Ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione il denunziante ha il
domicilio fiscale od in mancanza all'Ufficio tecnico erariale di Roma. Art. 17 L'estimo dei terreni e
l'imponibile dei fabbricati si determinano in base ai ruoli delle imposte sui
terreni o sui fabbricati per l'anno 1939 e, in difetto, in base agli
accertamenti eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla
proprietà immobiliare di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1743. Art. 18 L'Ufficio tecnico erariale, se
il patrimonio rientra nei limiti consentiti, invia gli atti all'intendente di
finanza, il quale rilascia all'interessato una attestazione contenente la
indicazione dei singoli beni. Di tali beni l'avente diritto riacquista la piena
disponibilità Art. 19 Se il patrimonio eccede i
limiti consentiti, l'Ufficio tecnico erariale, tenuto conto della eventuale
facoltà di cui all'art. 6 e del termine per esercitarla stabilito nello stesso
articolo, ripartisce i beni fra la quota consentita e quella eccedente tenendo
conto, nei limiti del possibile, delle preferenze manifestate dagli interessati
nella denunzia o in altra dichiarazione successiva presentata in tempo utile. Art. 20 L'Ufficio tecnico erariale
determina il valore dei beni compresi nella quota eccedente, moltiplicando per
ottanta l'estimo dei terreni, comprese le aree fabbricabili, e per venti
l'imponibile dei fabbricati. Art. 21 L'Ufficio tecnico erariale,
compiuta la determinazione delle quote e la valutazione della quota eccedente o
dell'intero immobile indivisibile, ne da notizia all'Ente di gestione e
liquidazione immobiliare al quale trasmette la relativa denunzia. Art. 22 L'Ente dopo aver effettuato le
operazioni di cui all'articolo precedente, notifica al denunziante, a mezzo di
ufficiale giudiziario, con le modalità stabilite per la notifica delle
citazioni: Capo IV Contestazioni in
ordine alla formazione della quota consentita e della quota eccedente e in
ordine alla valutazione dei beni. Art. 23 In ogni capoluogo di provincia
è costituita una Commissione per la risoluzione dei ricorsi indicati
nell'articolo seguente. 2) da un ingegnere
dell'Ufficio tecnico erariale; Art. 24 Entro 30 giorni dalla
notificazione di cui all'art. 22, per i cittadini residenti nel Regno, ed entro
90 giorni dalla stessa data, per i cittadini residenti all'estero, il
denunziante può ricorrere alla Commissione di cui all'articolo precedente,
nella cui circoscrizione il ricorrente ha il domicilio fiscale ed in mancanza
alla Commissione di Roma, avverso: Art. 25 Entro quindici giorni dalla
notificazione del ricorso il ricorrente deve depositarlo presso la segreteria
della Commissione. Capo V Trasferimento
degli immobili compresi nella quota di eccedenza all'Ente di gestione e
liquidazione Art. 26 Divenuta definitiva la
determinazione dei beni costituenti la quota eccedente, l'Ente di gestione e
liquidazione immobiliare richiede all'Intendenza di finanza, competente per
territorio in ordine ai singoli beni, decreto di trasferimento dei diritti
spettanti sui beni medesimi al cittadino italiano di razza ebraica. Art. 27 I ricorsi, che non riguardano
la formazione della quota consentita e della quota eccedente non sospendono né
l'attribuzione degli immobili all'Ente, a norma dell'articolo precedente, né il
pagamento del corrispettivo al ricorrente nella misura già indicata nell'atto
di cui all'art. 22, salvo il successivo pagamento del supplemento del
corrispettivo, che eventualmente la Commissione di cui all'art. 23 giudicherà
dovuto. Art. 28 Dopo il decreto di
attribuzione dei beni all'Ente, l'avente diritto riacquista la piena
disponibilità di quelli compresi nella quota consentita con l'osservanza delle
norme dell'art. 18. Art. 29 I beni passano all'Ente con le
ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati. Art. 30 Se i beni denunziati
pervengono in eredità prima del trasferimento dei beni stessi all'Ente, a
persona non considerata di razza ebraica, cessa l'applicazione della
disposizione dell'art. 4. Art. 31 Nel caso che sui beni
trasferiti all'Ente gravi un diritto di usufrutto a favore di un cittadino di
razza ebraica, l'Ente potrà estinguere l'usufrutto stesso mediante il pagamento
in contanti di una adeguata indennità. Capo VI Pagamento del
corrispettivo e diritti dei creditori Sezione I
- Certificati speciali Art. 32 Il pagamento del corrispettivo
degli immobili trasferiti all'Ente a norma dell'art. 26, è fatto con speciali
certificati trentennali, che l'Ente è autorizzato ad emettere a tal fine. Art. 33 I titoli di cui all'articolo
precedente, sono nominativi e possono essere trasferiti a persone appartenenti
alla razza ebraica. Art. 34 L'Ente ha facoltà : Art. 35 Decorsi i trenta anni
dall'emissione dei certificati di cui all'art. 32, questi verranno ritirati,
annullati e sostituiti con titoli nominativi di debito pubblico consolidato. Sezione II
- Pagamento del corrispettivo e ragioni creditorie dei terzi. Art. 36 Il pagamento del corrispettivo
deve essere fatto dopo novanta giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta
Ufficiale del Regno, del decreto di attribuzione dei beni all'Ente. Art. 37 Nel caso di trasferimento
all'Ente di un immobile indivisibile, a norma dell'ultimo comma dell'art. 19, la
parte di corrispettivo relativa alla quota consentita è pagata in contanti. Art. 38 Nel termine di novanta giorni
di cui al primo comma dell'art. 36, i creditori del denunziante potranno fare
valere, con le norme ordinarie, le loro ragioni sul corrispettivo dovuto
dall'Ente, soltanto: Capo VII Gestione e vendita
dei beni trasferiti all'Ente di gestione e liquidazione immobiliare Art. 39 La vendita degli immobili
trasferiti all'Ente è fatta secondo un piano graduale e in base a progetti
annuali da approvarsi dal Ministro per le finanze. Art. 40 I redditi ed il ricavo della
vendita degli immobili indicati nell'articolo precedente al netto delle spese di
gestione e delle passività inerenti gli immobili stessi e degli altri oneri e
degli altri oneri a carico dell'Ente affluiranno al tesoro dello Stato. I
redditi saranno versati al bilancio dello Stato; il ricavo delle vendite sarà
versato in un conto speciale presso la Tesoreria centrale. Art. 41 Le disponibilità del conto di
cui all'articolo precedente saranno man mano investite, a mezzo del contabile
del portafoglio, in titoli del Debito pubblico. Capo VIII Restituzione degli
immobili Art. 42 Il cittadino italiano di razza
ebraica che abbia ottenuto il provvedimento di discriminazione a norma dell'art.
14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ha diritto alla
restituzione dell'immobile trasferito a norma dell'art. 26, purché non sia
stato venduto dall'Ente. Art. 43 Durante l'istruttoria di una
domanda di discriminazione a norma dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l'interno su istanza dell'interessato può
ordinare, con suo decreto, la sospensione della vendita dei beni trasferiti
all'Ente. Capo IX Aumenti di
patrimonio immobiliare I cittadini italiani di razza
ebraica debbono fare denunzia nei modi indicati negli articoli 13 e 14 degli
aumenti di patrimonio verificatisi, per successivi acquisti, a qualsiasi titolo,
dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 45 Ai fini dell'applicazione
dell'articolo precedente, sono considerati aumenti di patrimonio immobiliare: Art. 46 Presso ogni Ufficio tecnico
erariale è costituito uno speciale elenco descrittivo dei beni appartenenti a
cittadini italiani di razza ebraica. TITOLO II Capo I. Art. 47 I cittadini italiani di razza
ebraica debbono denunziare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto le aziende industriali e commerciali, esistenti nel Regno
alla data stessa: Art. 48 La denunzia deve essere
presentata al Consiglio delle corporazioni nella cui circoscrizione ha sede
l'azienda e, nel caso di denunzia di più aziende, al Consiglio delle
corporazioni nella cui circoscrizione ha sede l'azienda che ha un numero di
dipendenti maggiore. Capo II Accertamento delle
aziende e formazione degli elenchi relativi Art. 49 Il Consiglio provinciale delle
corporazioni, in base a rilievi d'ufficio, completa o rettifica, ove ne sia il
caso, le denunzie presentate dagli interessati. Art. 50 Colui che, essendo obbligato a
presentare denunzia, a norma dell'art. 47, omette di farla nel termine
prescritto o la presenta con indicazioni inesatte o incomplete in modo da
determinare incertezza in ordine agli elementi della denunzia stessa, è punito
con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila. Art. 51 Agli effetti del presente
decreto e dell'art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,
n. 1728, si ha riguardo al numero complessivo delle persone impiegate da tutte
le aziende nelle quali è interessato come proprietario, gestore o socio a
responsabilità illimitata il cittadino italiano di razza ebraica. Art. 52 Il Consiglio provinciale delle
corporazioni compila appositi elenchi distinguendo: Art. 53 Gli elenchi di cui all'art. 52
sono pubblicati a cura del Ministero per le corporazioni nella Gazzetta
Ufficiale del Regno. Capo III Inalienabilità
delle aziende e delle quote sociali durante il periodo di accertamento e
classificazione. Art. 54 Dalla data dell'entrata in
vigore del presente decreto e fino alla determinazione delle aziende ai sensi
dell'art. 53, i cittadini italiani di razza ebraica non possono alienare le
aziende stesse né cedere le quote sociali. Art. 55 In deroga alle disposizioni di
cui al precedente articolo 54, il cittadino italiano di razza ebraica può fare
donazione dell'intera azienda o della quota sociale ai propri congiunti indicati
nell'art; 6, salvi i diritti spettanti per legge o per contratto agli altri soci
non considerati di razza ebraica. Capo IV Vigilanza,
amministrazione e liquidazione delle aziende Art. 56 Divenuta definitiva
l'assegnazione di un'azienda individuale o sociale alle categorie di cui alle
lettere a) e b) dell'art. 52, è nominato con decreto del Ministro per le
finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni, un commissario di
vigilanza, scelto nel ruolo degli amministratori giudiziari o nell'albo dei
revisori dei conti. Art. 57 Il commissario di vigilanza
procede immediatamente, con l'intervento del titolare dell'azienda o di un suo
rappresentante, alla verifica della cassa, dei libri e dei documenti e alla
formazione dell'inventario. Art. 58 Il titolare di un azienda
individuale o i soci illimitatamente responsabili di una società non azionaria,
cittadini italiani di razza ebraica, entro il periodo di tempo di cui all'ultimo
comma dell'art. 56, possono, con l'autorizzazione del Ministero delle finanze,
alienare l'azienda o singoli esercizi od opifici della stessa o la quota sociale
a persone non considerate di razza ebraica o a società commerciali regolarmente
costituite. Art. 59 Per la cessione dei diritti
spettanti al socio ebreo a responsabilità illimitata in società nelle quali
siano altri soci non considerati di razza ebraica si applicano le norme di cui
all'articolo precedente. Art. 60 Il decreto è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del Regno. Art. 61 Nei casi di cui all'art. 60,
il commissario di vigilanza assume la temporanea gestione delle aziende stesse
dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale del regno, e provvede alla
cessione dell'azienda alle società di cui all'articolo stesso, promuovendone,
se del caso, la costituzione. Art. 62 Divenuta definitiva la misura
del corrispettivo a norma dell'articolo precedente, il commissario di vigilanza
trasferisce l'azienda alla società rilevataria. Per la stipulazione dell'atto e
per l'impiego o il deposito del prezzo si osservano le disposizioni dell'art.
58. Art. 63 Il commissario di vigilanza di
una azienda non compresa nel decreto Ministeriale di cui al primo comma
dell'art. 60, deve darne avviso al Consiglio provinciale delle corporazioni dove
ha sede l'azienda stessa. Art. 64 La liquidazione di cui
all'articolo precedente è compiuta sotto la vigilanza del Consiglio provinciale
delle corporazioni e con l'osservanza, anche per le aziende individuali, delle
disposizioni del codice di commercio, in quanto applicabili, ed in conformità
delle istruzioni stabilite dal Consiglio provinciale predetto. Art. 65 L'amministratore o il
liquidatore di cui all'art. 63, con l'assistenza del commissario di vigilanza e
con l'intervento del titolare dell'azienda o di un suo rappresentante, procede
alla ricognizione dell'inventario, riceve la consegna dei libri, dei documenti e
delle attività sociali, forma il bilancio, dal quale risulti esattamente lo
stato attivo e passivo dell'azienda, osservato, in quanto applicabile, il
disposto dell'art. 57, 2#176; comma. Compiute dette operazioni, cessano le
funzioni del commissario di vigilanza. Art. 66 La retribuzione dei commissari
di vigilanza, degli amministratori e dei liquidatori è a carico dell'azienda e
viene rispettivamente liquidata dal Ministro per le finanze o dal Consiglio
provinciale delle corporazioni. Art. 67 Cessa l'applicazione delle
norme del presente decreto relative alle aziende indicate nell'art. 47: Capo V Disposizioni varie Art. 68 I cittadini italiani di razza
ebraica, che abbiano la direzione delle aziende indicate nell'art. 10, lettera
c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il proprietario delle
quali non sia considerato di razza ebraica, debbono cessare dalle loro funzioni
non oltre il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto,
salvo la liquidazione dei diritti nascenti dal rapporto d'impiego. Art. 69 Le amministrazioni civili o
militari dello Stato, il Partito Nazionale Fascista e le Organizzazioni da
questo dipendenti o controllate, le altre Amministrazioni indicate nell'art. 13
del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, hanno facoltà di revocare
le concessioni conferite a persone appartenenti alla razza ebraica e di
risolvere d'autorità i contratti d'appalto per lavori o forniture stipulati con
tali persone. Art. 70 Le attribuzioni deferite dal
presente decreto al Consiglio provinciale delle corporazioni sono esercitate dal
Comitato di presidenza. Art. 71 Se le aziende comprese nella
categoria a) dell'art. 52, per aumento del personale o per mutamento
dell'oggetto, vengano a cadere nelle limitazioni dell'art. 10 della lettera c)
del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, il proprietario, gestore o
socio, che siano cittadini italiani di razza ebraica, debbono denunziare entro
novanta giorni le avvenute variazioni. Titolo III Disposizioni generali
e finali Art. 72 I cittadini italiani di razza
ebraica, che abbiano ottenuto il provvedimento di discriminazione di cui
all'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sono
equiparati, ad ogni effetto del presente decreto, ai cittadini italiani non
considerati di razza ebraica. Art. 73 Le denuncie e le istanze
previste dal presente decreto, le attestazioni emesse e i provvedimenti emanati
in esecuzione del decreto medesimo da organi od uffici dell'Amministrazione
dello Stato e dai Consigli provinciali delle corporazioni, il provvedimento del
pretore e gli inventari di cui agli articoli 57 e 65, sono esenti dalle tasse di
bollo. Art. 74 Gli atti di donazione di cui
agli articoli 6 e 55 sono esenti dalla tassa di registro per trasferimento a
titolo gratuito; la tassa di trascrizione e i diritti catastali sono ridotti al
quarto. Sono del pari ridotti al quarto gli onorari notarili. Art. 75 Gli atti di retrocessione dei
beni immobili dell'Ente di liquidazione e gestione immobiliare od altro ente
assegnatario al cittadino italiano di razza ebraica che abbia ottenuto il
provvedimento di esenzione previsto dall'art. 14 del regio decreto-legge 17
novembre 1938-XVII, n. 1728, sono registrati e trascritti col pagamento della
tassa fissa di lire 20; i diritti di voltura sono ridotti al quarto. Art. 76 L'Ente di gestione e
liquidazione immobiliare è parificato ad ogni effetto nel trattamento
tributario alle Amministrazioni dello Stato; per le notificazioni ad istanza
dell'Ente medesimo, per le copie degli atti ad esso rilasciati e per le visure
ipotecarie compiute nel suo interesse, si osservano le disposizioni vigenti per
tali adempimenti quando sono richiesti dallo Stato. Art. 77 Gli atti costitutivi delle
società di cui è menzione nell'art. 60, in quanto il Ministro per le finanze
riconosca il pubblico interesse della loro costituzione, sono esenti dalle tasse
di bollo e di registro. Art. 78 Il Ministro per le finanze è
autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni
occorrenti per la attuazione del presente decreto. Art. 79 Il Governo del Re è
autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente
decreto. Art. 80 Il presente decreto entrerà
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Dato a Roma, addì 9
febbraio 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Di Revel -
Solmi - Lantini Visto il Guardasigilli:
Solmi LEGGE
29 giugno 1939-XVII, n. 1054 Disciplina
dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica. VITTORIO
EMANUELE III RE
D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE
D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei
Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno
approvato; Capo I Disposizioni
generali Art. 1 L'esercizio delle professioni
di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato,
procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio,
ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario,
perito industriale è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica, regolato
dalle seguenti disposizioni. Art. 2 Ai cittadini italiani di razza
ebraica è vietato l'esercizio della professione di notaro. Art. 3 I cittadini italiani di razza
ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto
la discriminazione a termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi aggiunti", da
istituirsi in appendice agli albi professionali e potranno continuare
nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni, salve le
limitazioni previste dalla presente legge. Art. 4 I cittadini italiani di razza
ebraica non discriminati, i quali esercitino una delle professioni indicate
nell'art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi
speciali secondo le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno
continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge
stessa. Art. 5 Gli iscritti negli elenchi
speciali professionali previsti dall'art. 4 cessano dal far parte delle
Associazioni sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono
essere da queste rappresentati. Art. 6 E' fatto obbligo ai
professionisti che si trovino nelle condizioni degli articoli 1 e 2, primo
comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art. 23 di denunciare la
propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la tenuta
degli albi o dei ruoli. Capo II Degli elenchi
speciali e delle condizioni per esserci iscritti. Art. 7 Per ogni circoscrizione di
Corte di appello sono istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali
per le singole professioni previsti dall'art. 4. Art. 8 I cittadini italiani di razza
ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art. 1, esclusa quella di
giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione nel rispettivo elenco
speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della Corte di appello del
distretto in cui abbiano la residenza nel termine di centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Art. 9 Per essere iscritti negli
elenchi speciali è necessario: Art. 10 Non possono conseguire
l'iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per
delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione, non
inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che
importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali. Art. 11 Le domande per l'iscrizione
devono essere corredate dai seguenti documenti: Art. 12 Le attribuzioni relative alla
tenuta degli elenchi di cui all'articolo 4 ed alla disciplina degli iscritti,
previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate
nell'ambito di ciascun distretto di Corte d'appello, per tutti gli elenchi, da
una Commissione distrettuale. Art. 13 I componenti della Commissione
di cui all'articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la
grazia e la giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere
confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano
in carica sino alla scadenza del triennio. Art. 14 La Commissione distrettuale
verifica le domande di cui all'articolo 8 e, ove ricorrano le condizioni
richieste dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel
rispettivo elenco speciale. Art. 15 Contro le deliberazioni della
Commissione in ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, nonché
ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all'interessato quanto al
procuratore generale della Corte di appello, e, nel caso di esercenti le
professioni sanitarie, al prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, ad una
Commissione centrale che ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia. Art. 16 La Commissione centrale, di
cui all'articolo precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è
composta del direttore generale degli affari civili e delle professioni legali
presso il Ministero di grazia e giustizia, o di un suo delegato, e di altri
sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno, dal
Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai
Ministri per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e
per le foreste e per le corporazioni, nonché dal presidente della
Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti. Capo III Disciplina degli
iscritti negli elenchi speciali Art. 17 Entro il mese di febbraio di
ogni anno, la Commissione di cui all'articolo 12 procede alla revisione
dell'elenco speciale, apportandovi le modificazioni e le aggiunte che fossero
necessarie. Art. 18 La Commissione può applicare
sanzioni disciplinari: Art. 19 La cancellazione dall'elenco
speciale, oltre che per i motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla
Commissione, su domanda dell'interessato? Può essere promossa d'ufficio su
richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso: Art. 20 La condanna o l'applicazione
di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione
dall'elenco speciale. Capo IV Dell'esercizio
professionale degli iscritti Art. 21 L'esercizio professionale da
parte dei cittadini italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali,
è soggetto alle seguenti limitazioni: Art. 22 I cittadini italiani di
razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli degli amministratori
giudiziari, e, se già iscritti, ne sono cancellati. Art. 23 I cittadini italiani di razza
ebraica non possono essere comunque iscritti nei dei revisori ufficiali dei
conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei
periti e degli esperti ai termini dell'art. 32 del testo unico delle leggi sui
Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con Regio
decreto 20 settembre 1934-XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti, ne sono
cancellati. Art. 24 I professionisti forensi
cittadini italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per
l'infortunistica, perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi
a decorrere da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 25 E' vietata qualsiasi forma di
associazione e collaborazione professionale tra i professionisti non
appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica. Art. 26 L'esercizio di attività
professionali vietate dall'art. 21 è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice
penale. Capo V Disposizioni
transitorie e finali Art. 27 I cittadini italiani di razza
ebraica possono continuare l'esercizio della professione senza limitazioni fino
alla cancellazione dall'albo. Art. 28 I cittadini italiani di razza
ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari o
superiori in virtù dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non abbiano
ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle leggi e
regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste dalle
predette leggi e regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonché dalla presente
legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi
speciali. Art. 29 I notari di razza ebraica,
dispensati dall'esercizio a norma della presente legge, sono ammessi a far
valere il diritto di trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge
da parte della Cassa nazionale del notariato. Art. 30 Ai giornalisti di razza
ebraica non discriminati, che cessano dall'impiego per effetto dalla presente
legge, verrà corrisposta dal datore di lavoro l'indennità di licenziamento
prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso di
risoluzione del rapporto di impiego per motivi estranei alla volontà del
giornalista. Art. 31 Con disposizioni successive
saranno regolati i rapporti tra professioni di razza ebraica e gli enti di
previdenza previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie contemplate
negli articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno inoltre emanate le norme
speciali riflettenti la cessazione del rapporto d'impiego privato tra i
professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti. Art. 32 Il Ministro per la grazia e la
giustizia, di concerto con i Ministri interessati, è autorizzato ad emanare le
norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti
negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui agli
articoli 12 e 15. Art. 33 Agli effetti della presente
legge, l'appartenenza alla razza ebraica è determinata a norma dell'art. 8 del
R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, ed ogni questione relativa è
decisa dal Ministro per l'interno a norma dell'articolo 26 dello stesso Regio
decreto-legge. Art. 34 Per tutto quanto è
contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di
carattere generale che disciplinano le singole professioni. Art. 35 Con decreto Reale saranno
emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1936-IV, n. 100, le
norme complementari e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione
della presente legge. Dato a San Rossore,
addì 20 giugno 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Starace -
Solmi - Visto il Guardasigilli:
Grandi LEGGE
13 luglio 1939-XVII, n. 1024 Norme
integrative del
R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, sulla
difesa della razza italiana. VITTORIO
EMANUELE III RE
D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE
D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei
Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno
approvato; Art. 1 Fermo restando il disposto
degli articoli 8 e 26 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274, è facoltà del Ministro per
l'interno di dichiarare, su conforme parere della Commissione di cui all'art. 2,
la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze
degli atti dello stato civile. Art. 2 La Commissione di cui
all'articolo precedente è nominata dal Ministro per l'interno, ed è composta
di un magistrato di grado 3°, presidente, di due magistrati di grado non
inferiore al 5°, designati dal Ministro per la grazia e la giustizia, e di due
funzionari del Ministero dell'interno di grado non inferiore al 5°. Assiste in
qualità di segretario un funzionario del Ministero dell'interno, di grado non
inferiore all'8°. Art. 3 La Commissione ha sede presso
il Ministero dell'interno, ed ha facoltà di chiamare a deporre qualsiasi
persona sia da essa ritenuta utile ai fini dell'istruttoria; può, inoltre,
compiere tutte le altre indagini del caso, valendosi, ove d'uopo, anche
dell'opera dei pubblici uffici. Art. 4 Il Ministro per l'interno,
emette decreto non motivato, conforme al parere della Commissione. Art. 5 E' riservata esclusivamente
alla competenza del Ministro per l'interno ogni decisione in materia razziale,
ai sensi del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e della presente
legge. Ordiniamo che la presente,
munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle
leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a San Rossore,
addì 13 luglio 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Solmi Visto il Guardasigilli:
Grandi LEGGE
13 luglio 1939-XVII, n. 1055 Disposizioni
in materia testamentaria nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti
degli appartenenti alla razza ebraica. VITTORIO
EMANUELE III RE
D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE
D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei
Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno
approvato; Art. 1 E' nulla la condizione che
subordina il conseguimento di un'eredità o di un legato alla appartenenza del
beneficato alla religione israelitica o che priva questi dell'eredità o del
legato nel caso di abbandono della religione medesima. Questa disposizione non
si applica ai nati da genitori appartenenti entrambi alla razza ebraica. Art. 2 I cittadini appartenenti alla
razza ebraica non discriminati ai termini dell'art. 14 del R. decreto-legge 17
novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274,
che avessero mutato il proprio cognome in altro che non riveli l'origine
ebraica, debbono riprendere l'originario cognome ebraico. Tali cambiamenti
possono essere disposti anche d'ufficio. Art. 3 I cittadini italiani nati da
padre ebreo e da madre non appartenente alla razza ebraica, che ai termini
dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728,
non sono considerati di razza ebraica, possono ottenere di sostituire, al loro
cognome , quello originario della madre. Art. 4 I cittadini italiani non
appartenenti alla razza ebraica, che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra
gli appartenenti a detta razza, possono ottenere il cambiamento del loro
cognome. Art. 5 I cambiamenti di cognome,
previsti dagli articoli 2, 3, e 4, sono disposti dal Ministro per l'interno, di
concerto con quello per la grazia e la giustizia, prescindendo dalla procedura
stabilita dal R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato
civile e con esenzione, in ogni caso, dalla tassa di concessione governativa. Art. 6 La presente legge entrerà in
vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
Regno. Dato a San Rossore,
addì 13 luglio 1939-XVII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Solmi - Di
Revel Visto il Guardasigilli:
Grandi 195
16-I-1941 (XIX) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 12 DECRETO
MINISTERIALE 30 luglio 1940-XVIII Determinazione
dei contributi a carico dei professionisti di razza ebraica. IL GUARDASIGILLI Visto l'art. 32 della legge 29
giugno 1939, n. 1054, sulla disciplina dell'esercizio delle professioni da parte
dei cittadini di razza ebraica; Decreta: I professionisti che aspirano
all'iscrizione negli elenchi speciali preveduti dall'art. 4 della legge 29
giugno 1939, n. 1054, debbono versare un contributo di lire duecento. Art. 2 I professionisti iscritti
negli elenchi speciali sono tenuti al versamento di un contributo annuale di
lire cento, che deve essere eseguito nel gennaio di ogni anno. Art. 3 Il ricorso della Commissione
centrale indicato all'art. 15 della legge 29 giugno 1939 citata, quando non sia
proposto dal Procuratore generale o dal prefetto, deve essere accompagnato dal
versamento di lire cento. Art. 4 I versamenti delle somme
stabilite dagli articoli precedenti sono eseguiti presso il locale ufficio del
registro con imputazione al bilancio di entrata dello Stato. Art. 5 Il contributo di lire duecento
di cui all'art. 1 è dovuto anche dai professionisti che hanno ottenuto
l'iscrizione negli elenchi speciali anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto. La Commissione pronuncerà la cancellazione dall'elenco in
confronto di coloro che non avranno provveduto al versamento della somma dopo
una interpellanza notificata a norma dell'art. 2, comma secondo. Art. 6 Nel bilancio del Ministero di
grazia e giustizia saranno stanziate annualmente in due appositi capitoli, in
limiti non eccedenti i versamenti effettuati, a norma del presente decreto, le
somme necessarie rispettivamente alle spese per i servizi relativi agli iscritti
negli elenchi speciali preveduti dall'art. 4 della citata legge 29 giugno 1939 e
a quelle per premi di operosità da corrispondere in relazione a tali servizi. Roma, addì 30 luglio
1940-XVIII 3852/3853
28 settembre 1940 (XVIII) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 245 LEGGE
28 settembre 1940-XVIII,
n. 1403 contemplati
dalla legge 30 luglio 1896, n. 343 VITTORIO
EMANUELE III RE
D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE
D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei
fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno
approvato; Art. 1 Il contributo annuo di L.
11.500 spettante agli asili infantili israelitici a norma dell'art. 11 della
legge 30 luglio 1896, n. 343, cessa con effetto dal 1° luglio 1938-XVI. Art. 2 La presente legge entra in
vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
Regno. Dato a San Rossore,
addì 28 settembre 1940-XVIII Mussolini - Di Revel Visto il Guardasigilli:
Grandi 4152/4153
31-X-1940 (XIX) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 256 LEGGE
28 settembre 1940-XVIII, n. 1459 Integrazioni
alla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, contenente Disposizioni
in materia testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti
degli appartenenti alla razza ebraica. VITTORIO
EMANUELE III RE
D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE
D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei
fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno
approvato; Articolo unico Gli articoli 3 e 4 della legge
13 luglio 1939-XVII, n. 1055, recante disposizioni in materia testamentaria,
nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli appartenenti alla
razza ebraica, sono sostituiti dai seguenti: Dato a San Rossore,
addì 28 settembre 1940-XVIII Mussolini - Grandi -
Di Revel Visto il Guardasigilli:
Grandi Prot.
N 2251/30 R. Circolare - Eliminazione dei nominativi ebraici dagli elenchi
telefonici. Roma, 20 Giugno
1941-XIX Ministero dell'Interno Come è noto è stata disposta la eliminazione dei nominativi degli
appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati e delle ditte ebraiche
dagli elenchi telefonici e da altre pubblicazioni analoghe. Pel Ministro, LE PERA LEGGE
19 aprile 1942-XX, n. 517 Esclusione
degli elementi ebrei dal campo dello spettacolo. VITTORIO
EMANUELE III RE
D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE
D'ETIOPIA Il Senato e la
Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni
legislative, hanno approvato; Art. 1 E' vietato l'esercizio di
qualsiasi attività nel campo dello spettacolo a italiani ed a stranieri o ad
apolidi appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati, nonché a società
rappresentate, amministrate o dirette in tutto o in parte da persone di razza
ebraica. Art. 2 Sono vietate la
rappresentazione, l'esecuzione, la proiezione pubblica e la registrazione su
dischi fonografici di qualsiasi opera alla quale concorrano o abbiano concorso
autori od esecutori italiani, stranieri od apolidi appartenenti alla razza
ebraica e alla cui esecuzione abbiano comunque partecipato elementi appartenenti
alla razza ebraica. Art. 3 E' vietato utilizzare in
qualsiasi modo per la produzione di film, soggetti, sceneggiature, opere
letterarie, drammatiche, musicali, scientifiche ed artistiche, e qualsiasi altro
contributo, di cui siano autori persone appartenenti alla razza ebraica, nonché
impiegare ed utilizzare comunque nella detta produzione, o in operazione di
doppiaggio o di post sincronizzazione, personale artistico, tecnico,
amministrativo ed esecutivo appartenente alla razza ebraica. Art. 4 Per i film da
importare dall'estero l'Ente nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere
(E.N.A.I.P.E.), nel giudicare della opportunità di autorizzare o meno, ai sensi
dell'art. 5 della legge 4 aprile 1940-XVIII, n. 404, sul monopolio per
l'acquisto, l'importazione e la distribuzione dei film cinematografici
provenienti dall'estero, l'acquisto di film esteri, terrà conto delle
condizioni nelle quali questi sono stati prodotti fuori dal Regno in relazione
alle disposizioni della presente legge. Art. 5 Con decreto del Ministro per la
cultura popolare, di concerto con il Ministro per l'interno, sarà nominata una
Commissione di cui fanno parte anche due rappresentanti del Ministero
dell'interno ed alla quale è attribuito il compito di provvedere alla
compilazione ed all'aggiornamento degli elenchi di autori e di artisti esecutori
appartenenti alla razza ebraica. Art. 6 Ai componenti della
Commissione saranno corrisposti per ogni giornata di adunanza gettoni di
presenza da determinarsi nei modi previsti dall'art. 63 del R. decreto 11
novembre 1923-II, n. 2395. Art. 7 Chiunque contravviene alle
norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è punito con
l'ammenda da L. 50 a L. 10.000. Dato a Roma, addì 19
aprile 1942-XX Mussolini - Pavolini -
Grandi Visto il Guardasigilli:
Grandi 4986
17-XII-1942 (XXI) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 298 LEGGE
9 ottobre 1942-XX, n. 1420 Limitazioni
di capacità degli appartenenti alla razza ebraica residenti in Libia. VITTORIO
EMANUELE III RE
D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE
D'ETIOPIA Il Senato e la Camera dei
fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno
approvato; Art. 1 La presente legge stabilisce
le limitazioni di capacità degli appartenenti alla razza ebraica, residenti in
Libia, per la parte che non sia già regolata da disposizioni ivi vigenti. Art. 2 Definizione degli ebrei Art. 3 Appartenenza di cittadini
italiani libici alla razza ebraica Art. 4 Denunzia di appartenenza
alla razza ebraica. Art. 5 Esclusione dal servizio
militare. Art. 6 Limitazioni della tutela,
della curatela e della patria potestà Art. 7 Domestici di ebrei Art. 8 Cognomi e nomi Art. 9 Limitazioni aziendali e
immobiliari Art. 10 Ente libico di gestione e
liquidazione immobiliare Art. 11 Altre limitazioni di
attività economiche Art. 12 Controllo di società ed
enti. Art. 13 Disciplina dell'esercizio
delle professioni Art. 14 Pubblicazioni di ebrei Art. 15 Difesa della razza nella
scuola Art. 16 Esercizio di culto. Comunità
israelitiche Art. 17 Personale di razza ebraica
dipendente da enti pubblici Art. 18 Discriminazione Art. 19 Risoluzione delle
controversie Art. 20 Ebrei stranieri e apolidi Art. 21 Prima denuncia e
valutazione degli immobili Art. 22 Ricorsi contro le
valutazioni Art. 23 Decorrenza e sfera
territoriale di applicazione della legge Dato a San Rossore,
addì 9 ottobre 1942-XX Mussolini - Teruzzi -
Vilussoni Visto il Guardasigilli:
Grandi Ordinanza
di polizia 30/11/1943 - N. 5 Internamento
di tutti gli Ebrei 30 novembre 1943 Ministro Interno
Buffarini Ordinanza
di polizia 28/1/1944 - N. 459 Scioglimento
Comunità israelitiche 28 gennaio 1944 Tamburini Capo Polizia Il
«Manifesto di Verona» (14 novembre 1943)
Il
primo rapporto nazionale del Partito fascista repubblicano: leva il pensiero ai
Caduti del Fascismo repubblicano, sui fronti di guerra, nelle piazze delle città
e dei borghi, nelle foibe dell’Istria e della Dalmazia che si aggiungono alle
schiere dei Martiri della Rivoluzione, alla falange di tutti i morti per
l’Italia; addita nella continuazione della guerra a fianco della Germania e
del Giappone fino alla vittoria finale e nella rapida ricostruzione delle Forze
armate destinate ad operare accanto ai valorosi soldati del Führer, le mète
che sovrastano qualunque altra di importanza ed urgenza; prende atto che i
decreti del Partito porteranno intransigente volontà ed esemplare giustizia e,
ispirandosi alle fonti e alle realizzazioni mussoliniane, enuncia le seguenti
direttive programmatiche per l’azione del Partito: 1)
Sia convocata la Costituente, potere sovrano di origine popolare, che dichiari
la decadenza della monarchia, condanni solennemente l’ultimo re traditore e
fuggiasco, proclami la repubblica sociale e ne nomini il Capo. 2)
La Costituente sia composta dai rappresentanti di tutte le associazioni
sindacali e di tutte le circoscrizioni amministrative comprendendo i
rappresentanti delle provincie invase attraverso le delegazioni degli sfollati e
dei rifugiati sul suolo libero. Comprenda
altresì le rappresentanze dei combattenti; quelle dei prigionieri di guerra,
attraverso i rimpatriati per minorazione; quelle degli italiani all’estero;
quelle della Magistratura, delle Università e di ogni altro Corpo o Istituto la
cui partecipazione contribuisca a fare della Costituente la sintesi di tutti i
valori della Nazione. 3)
La Costituzione repubblicana dovrà assicurare al cittadino – soldato,
lavoratore e contribuente – il diritto di controllo e di responsabile critica
sugli atti della pubblica amministrazione. Tranne
il caso di flagranza, anche per le perquisizioni domiciliari occorrerà un
ordine dell’autorità giudiziaria. Nell’esercizio
delle sue funzioni la magistratura agirà con piena indipendenza. 4)
La negativa esperienza elettorale già fatta dall’Italia e l’esperienza
parzialmente negativa di un metodo di nomina troppo rigidamente gerarchico
contribuiscono entrambe ad una soluzione che concili le opposte esigenze. Un
sistema misto (ad esempio, elezione popolare dei rappresentanti alla Camera e
nomina dei Ministri per parte del Capo della Repubblica e del Governo e, nel
Partito, elezione di Fascio salvo ratifica e nomina del Direttorio nazionale per
parte del Duce) sembra il più consigliabile. 5)
L’organizzazione a cui compete l’educazione del popolo ai problemi politici
è unica. La
sua tessera non è richiesta per alcun impiego od incarico. 6)
La religione della Repubblica è la cattolica apostolica romana. Ogni altro
culto che non contrasti alle leggi è rispettato. 7)
Gli appartenenti alla razza ebraica sono stranieri. Durante questa guerra
appartengono a nazionalità nemica. In
politica estera. 8)
Fine essenziale della politica estera della Repubblica dovrà essere l’unità,
l’indipendenza, l’integrità territoriale della Patria nei termini marittimi
ed alpini segnati dalla Natura, dal sacrificio di sangue e dalla storia, termini
minacciati dal nemico con l’invasione e con le promesse ai Governi rifugiati a
Londra. Altro fine essenziale consisterà nel far riconoscere la necessità
degli spazi vitali indispensabili ad un popolo di 45 milioni di abitanti sopra
un’area insufficiente a nutrirli. a)
eliminazione dei secolari intrighi britannici dal nostro Continente; b)
abolizione del sistema capitalistico interno e lotta contro le plutocrazie
mondiali; c)
valorizzazione, a beneficio dei popoli europei e di quelli autoctoni, delle
risorse naturali dell’Africa, nel rispetto assoluto di quei popoli, in ispecie
mussulmani che, come l’Egitto sono già civilmente e nazionalmente
organizzati. In
materia sociale. 9)
Base della Repubblica Sociale e suo oggetto primario è il lavoro, manuale,
tecnico, intellettuale, in ogni sua manifestazione. 10)
La proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio individuale,
integrazione della personalità umana, è garantita dallo Stato. Essa non deve
però diventare disintegratrice della personalità fisica e morale di altri
uomini, attraverso lo sfruttamento del loro lavoro. 11)
Nell’economia nazionale tutto ciò che per dimensioni o funzioni esce
dall’interesse singolo per entrare nell’interesse collettivo, appartiene
alla sfera di azione che è propria dello Stato. 12)
In ogni azienda (industriale, privata, parastatale, statale) le rappresentanze
dei tecnici e degli operai coopereranno intimamente – attraverso una
conoscenza diretta della gestione – all’equa fissazione dei salari, nonché
all’equa ripartizione degli utili tra il fondo di riserva, il frutto al
capitale azionario e la partecipazione agli utili stessi per parte dei
lavoratori. In
alcune imprese ciò potrà avvenire con una estensione delle prerogative delle
attuali Commissioni di fabbrica. In altre, sostituendo i Consigli di
amministrazione con Consigli di gestione composti da tecnici e da operai con un
rappresentante dello Stato. In altre ancora, in forma di cooperativa
parasindacale. 13)
Nell’agricoltura, l’iniziativa privata del proprietario trova il suo limite
là dove l’iniziativa stessa viene a mancare. L’esproprio delle terre
incolte e delle aziende mal gestite può portare alla lottizzazione fra
braccianti da trasformare in coltivatori diretti, o alla costituzione di aziende
cooperative, parasindacali o parastatali, a seconda delle varie esigenze
dell’economia agricola. 14)
E’ pienamente riconosciuto ai coltivatori diretti, agli artigiani, ai
professionisti, agli artisti il diritto di esplicare le proprie attività
produttive individualmente, per famiglie o per nuclei, salvi gli obblighi di
consegnare agli ammassi la quantità di prodotti stabilita dalla legge o di
sottoporre a controllo le tariffe delle prestazioni. 15)
Quello della casa non è soltanto un diritto di proprietà, è un diritto alla
proprietà. Il Partito iscrive nel suo programma la creazione di un Ente
nazionale per la casa del popolo, il quale assorbendo l’Istituto esistente e
ampliandone al massimo l’azione provvede a fornire in proprietà la casa alle
famiglie dei lavoratori di ogni categoria, mediante diretta costruzione di nuove
abitazioni o graduale riscatto delle esistenti. In proposito è da affermare il
principio generale che l’affitto – una volta rimborsato il capitale e
pagatone il giusto frutto – costituisce titolo di acquisto. Come
primo compito, l’Ente risolverà i problemi derivanti dalle distruzioni di
guerra, con requisizione e distribuzione di locali inutilizzati e con
costruzioni provvisorie. 16)
Il lavoratore è iscritto d’autorità nel sindacato di categoria, senza che ciò
impedisca di trasferirsi in altro sindacato quando ne abbia i requisiti. I
sindacati convergono in una unica Confederazione che comprende tutti i
lavoratori, i tecnici, i professionisti, con esclusione dei proprietari che non
siano dirigenti o tecnici. Essa si denomina Confederazione Generale del Lavoro,
della Tecnica e delle Arti. I
dipendenti delle imprese industriali dello Stato e dei servizi pubblici formano
sindacati di categoria, come ogni altro lavoratore. Tutte
le imponenti provvidenze sociali realizzate dal Regime fascista in un ventennio
restano integre. La Carta del Lavoro ne costituisce nella sua lettera la
consacrazione, così come costituisce nel suo spirito il punto di partenza per
l’ulteriore cammino. 17)
In linea di attualità il Partito stima indilazionabile un adeguamento salariale
per i lavoratori attraverso l’adozione di minimi nazionali e pronte revisioni
locali, e più ancora per i piccoli e medi impiegati tanto statali che privati.
Ma perché il provvedimento non riesca inefficace e alla fine dannoso per tutti
occorre che con spacci cooperativi, spacci d’azienda, estensione dei compiti
della «Provvida», requisizione dei negozi colpevoli di infrazioni e loro
gestione parastatale e cooperativa, si ottenga il risultato di pagare in viveri
ai prezzi ufficiali una parte del salario. Solo così si contribuirà alla
stabilità dei prezzi e della moneta e al risanamento del mercato. Quanto al
mercato nero, si chiede che gli speculatori – al pari dei traditori e dei
disfattisti – rientrino nella competenza dei Tribunali straordinari e siano
passibili di pena di morte. 18)
Con questo preambolo alla Costituente il Partito dimostra non soltanto di andare
verso il popolo, ma di stare col popolo. Da
parte sua il popolo italiano deve rendersi conto che vi è per esso un solo modo
di difendere le sue conquiste di ieri, oggi, domani: ributtare l’invasore
schiavista delle plutocrazie anglo-americane, il quale, per mille precisi segni,
vuole rendere ancora più angusta e misera la vita degli Italiani. V’è un
solo modo di raggiungere tutte le mete sociali: combattere, lavorare, vincere. 31
10-I-1944 (XXII) - GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA - N. 6 DECRETO
LEGISLATIVO DEL DUCE 4 Gennaio 1944-XXII, n. 2 IL D
U C E D E C R E T A : I Cittadini italiani di razza
ebraica o considerati come tali ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 17
novembre 1938, n. 1728, ancorché abbiano ottenuto il provvedimento di
discriminazione di cui all'art. 14 dello stesso decreto-legge, nonché le
persone straniere di razza ebraica, anche se non residenti in Italia, non
possono nel territorio dello Stato: Art. 2 I debitori di persone di razza
ebraica, ed i detentori di beni di qualsiasi natura appartenenti, in tutto o in
parte, a persone di razza ebraica, devono presentare al Capo della Provincia
competente per territorio, in ordine ai singoli beni, denuncia scritta sulla
quale risultino: l'importo dei debiti, il nome del creditore o del proprietario,
la natura e l'ammontare dei titoli e dei valori e la sommaria descrizione dei
beni. Art. 3 Le Amministrazioni dello Stato
e degli enti pubblici che siano debitori di persone di razza ebraica e che
detengano beni appartenenti a persona di razza ebraica e qualunque autorità che
comunque debba disporre a favore delle persone stesse il pagamento di somme o la
consegna di beni, debbono darne immediata comunicazione scritta al capo della
provincia competente ai sensi dell'art. 2, e tenere in sospeso i pagamenti e le
consegne in attesa del provvedimento da parte dello stesso capo della provincia. Art. 4 Gli Istituti e le
aziende di credito che hanno scomparti in impianti fissi di sicurezza, dati in
locazione a persone di razza ebraica, sono tenuti a darne immediata notizia al
Capo della provincia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Art. 5 E' vietato alle
persone di nazionalità italiana, le quali siano debitrici, a qualunque titolo,
di somme di denaro verso persone di razza ebraica, ovunque queste si trovino,
ovvero siano tenute alla consegna, a favore di dette persone, di titoli, valori,
ogni modo di adempimento delle obbligazioni, in attesa del provvedimento di cui
all'art. 8 del presente decreto. Art. 6 E' nullo qualsiasi atto
concluso posteriormente alla data del 30 novembre 1943, che abbia per effetto il
trasferimento di proprietà dei beni appartenenti a persone di razza ebraica,
ovvero la costituzione sui beni stessi di diritti reali, od anche la locazione
di tali beni con pagamento anticipato del canone per oltre un anno. Art. 7 I beni immobiliari e le loro
pertinenze, i beni mobiliari, le aziende industriali e commerciali e ogni altro
cespite esistente nel territorio dello Stato, di proprietà dei cittadini
italiani di razza ebraica o considerati come tali ai sensi della legge 17
novembre 1938, n. 1728, ancorché i cittadini stessi abbiano ottenuto il
provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 della legge citata nonché
quelli di proprietà di persone straniere di razza ebraica, anche se non
residenti in Italia, sono confiscati a favore dello Stato e dati in
amministrazione all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare. Art. 8 Il decreto di confisca è
emesso dal Capo della provincia competente per territorio in ordine ai singoli
beni. Detto decreto conterrà la formula esecutiva di cui all'art. 475 C. P. C.
colla indicazione che esso è immediatamente eseguibile, e sarà pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale d'Italia a cura del Capo della provincia, il quale
provvederà alla trascrizione del decreto stesso presso la competente
Conservatoria delle Ipoteche qualora esso si riferisca anche solo in parte a
beni o diritti capaci di ipoteca. La trascrizione non è soggetta a tassa o
altra spesa. Art. 9 I beni ed i diritti
immobiliari passano in gestione all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare
con le ipoteche e gli oneri reali di cui sono gravati. Art. 10 Ricevuta la comunicazione di
cui all'art. 4 del presente decreto, il Capo della provincia disporrà
l'apertura degli scomparti o dei depositi chiusi intestati a persona di razza
ebraica presso istituti o aziende di credito. Art. 11 L'Ente di Gestione e
Liquidazione Immobiliare è autorizzato a delegare agli istituti di credito
fondiario, di cui al decreto del Duce 9 giugno 1939 ed alla legge 24 febbraio
1941, n. 158, l'esercizio delle mansioni attribuitegli dalla presente legge. Art. 12 Fino a quando non ne verrà,
effettuata la vendita ai sensi dell'art. 13, i beni e le aziende di pertinenza
ebraica di cui al presente decreto saranno amministrati dall'Ente di gestione e
Liquidazione Immobiliare, sotto la vigilanza e con le modalità che saranno
determinate dal Ministro delle Finanze. Art. 13 La vendita dei beni confiscati
ai sensi dell'art. 7 sarà fatta a cura dell'Ente di Gestione e Liquidazione
Immobiliare secondo le istruzioni che verranno impartite dal Ministero delle
Finanze. Art. 14 I crediti, le somme liquide
non necessarie ai fini della gestione e il ricavo della vendita dei beni
consegnati all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare ai sensi dell'art. 7,
al netto delle spese di gestione e delle passività inerenti ai beni stessi e
degli altri oneri a carico dell'Ente medesimo, saranno versati nelle casse dello
Stato, con imputazione ad apposito capitolo da trascriversi nel bilancio
dell'entrata. Art. 15 Le somme riscosse ai sensi del
precedente articolo 14 sono versate allo Stato a parziale ricupero delle spese
assunte per assistenza, sussidi e risanamento di danni di guerra ai sinistrati
delle incursioni aeree nemiche. Art. 16 Il debitore di persone di
razza ebraica o detentore di cose appartenenti ad essa, che omette di fare la
denuncia prescritta dall'art. 2, nel termine ivi stabilito, è punito con
l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 30.000 (trentamila). Art. 17 Chiunque compie atti diretti
all'occultamento, alla soppressione, alla distruzione, alla dispersione, al
deterioramento o alla esportazione dal territorio dello Stato di cose
appartenenti a persone di razza ebraica, al fine di impedire che ne sia disposta
la confisca o che siano poste a disposizione dell'Ente di gestione e
Liquidazione Immobiliare, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la
multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila). Art. 18 Chiunque compie atti ad
alienare beni di proprietà di persone di razza ebraica esistenti nel territorio
dello Stato od aggravarli di diritti reali di qualsiasi specie, al fine di
sottrarli alla confisca o di diminuirne il valore, è punito con la reclusione
fino a sei mesi e con la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila). Art. 19 Le norme del decreto legge 17
novembre 1938, n. 1728 e del decreto legge 9 febbraio 1939, n. 739, che
contrastino con le disposizioni del presente decreto sono abrogate. Art. 20 Il Ministro per le Finanze è
autorizzato ad emanare le norme necessarie per l'attuazione del presente decreto
e, sempre allo stesso fine,ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le
variazioni occorrenti. Art. 21 Il presente decreto entrerà
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
d'Italia. Dal Quartier Generale,
addì 4 gennaio 1941-XXII. V. Il Guardasigilli:
Pisenti 636/637
11-V-1944 (XXII) - GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA - N. 111 DECRETO
LEGISLATIVO DEL DUCE 18 aprile 1944-XXII, n. 171 Istituzione
dell'Ispettorato Generale per la razza IL D
U C E DELLA
REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA D e c r e t a: E' istituito l'Ispettorato
Generale per la razza, posto alle dirette dipendenze del duce Capo del Governo. Art. 2 Tutte le attribuzioni
concernenti la razza attualmente devoluta alla direzione generale demografia e
razza del Ministero dell'Interno e all'ufficio Studi e Propaganda sulla razza
del Ministero della Cultura Popolare sono trasferite all'Ispettorato generale
per la razza. Art. 3 Il personale di ruolo dei
Ministeri dell'Interno e della Cultura popolare che ricopre posti,
rispettivamente, alla Direzione generale demografia e razza e all'ufficio Studi
e propaganda della Razza del Ministero della Cultura Popolare può essere
comandato presso l'Ispettorato Generale razza. Art. 4 La commissione della razza
prevista dalla legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1024 ha sede presso l'Ispettorato
Generale per la razza. Art. 5 Il Consiglio superiore per la
demografia e la razza presso il Ministero dell'Interno è soppresso. Art. 6 Presso l'Ispettorato Generale
per la razza esercita funzioni consuntive e di collegamento un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri dell'Interno, della Giustizia, delle finanze e della
Cultura Popolare, designato dalla rispettiva amministrazione. Art. 7 Rimangono ferme le
attribuzioni del Ministero delle Finanze relative all'Ente di gestione e
liquidazione immobiliare istituito con decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n.
126. Art. 8 L'Ispettore Generale può alle
riunioni del Consiglio dei Ministri quando vi si trattino argomenti interessanti
la razza. Art. 9 Con decreto del Ministro delle
Finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione
del presente decreto. Art. 10 Il presente decreto entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale d'Italia e, munito del sigillo dello Stato, verrà inserito nella
raccolta ufficiali delle leggi e dei decreti. Dal Quartier Generale,
addì 18 aprile 1944-XXII. Pellegrini V. Il Guardasigilli:
Pisenti 272
3-III-1945 (XXIII) - GAZZETTA UFFICIALE D'ITALIA - N. 52 DECRETO
LEGISLATIVO DEL DUCE 28 febbraio 1945-XXIII, n. 47 Regolamento
Amministrativo dell'Ispettorato Generale per la Razza IL D
U C E D e c r e t a : L'Ispettorato Generale per la
Razza ha il seguente ordinamento: Art. 2 Ai servizi dell'Ispettorato si
provvede con personale di ruolo nonché con personale distaccato e collocato
fuori ruolo da altre Amministrazioni dello Stato nei limiti previsti per ciascun
gruppo e grado dell'unita tabella. Art. 3 Per le immissioni nel ruolo di
gruppo A è richiesta la laurea conseguita in una Università o in un istituto
superiore. Art. 4 L'Ispettore Generale per la
Razza attua le proprie finalità alla periferia, a mezzo delle Prefetture. Art. 5 Alle spese relative
all'impianto e al funzionamento dell'Ispettorato Generale per la Razza si
provvede con i fondi stanziati in apposito capitolo, compreso nel bilancio di
previsione della spesa del Ministero delle Finanze, alla rubrica
"Presidenza del Consiglio dei Ministri". Art. 6 Il presente Decreto ha vigore
dal giorno della istituzione dell'Ispettorato Generale per la Razza, sarà
pubblicato nella "Gazzetta ufficiale" e, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti Quartier Generale, addì
28 febbraio 1945-XXIII. Il Ministro
per l'Interno: Zerbino Tabella Documenti, giornali, foto dell'epoca sono nella pagina
seguente.
OGGETTO: Provvedimenti adottati dal Ministero dell'Educazione in materia
di difesa della razza.
Per quanto concerne il corpo insegnante, si è vietato, con la circolare
n. 12336 del 9 corrente [recte: agosto], che si allega in copia, il
conferimento delle supplenze e degli incarichi per il nuovo anno scolastico,
nelle scuole elementari e medie, ad insegnanti di razza ebraica.
Lo stesso criterio di esclusione sarà adottato nei confronti degli
aspiranti ad incarichi universitari, quando si tratterà di approvare le
proposte già avanzate al riguardo, ai sensi delle disposizioni in vigore,
dalle Università del Regno.
Per quanto concerne gli scolari, è stato disposto, con circolare n.
12495 del 18 agosto u.s. (allegata in copia), il divieto di iscrizione ad ogni
ordine di scuole degli studenti stranieri ebrei anche se abbiano frequentato
le nostre scuole negli anni precedenti.
Con circolari n. 12380 del 12 agosto u.s. e n. 12608 del 24 successivo
(allegate in copia) è stato disposto il divieto di adozione nelle scuole
medie ed elementari di libri di testo di autori di razza ebraica, precisando
le modalità con cui dovrà procedersi alla eventuale sostituzione di testi già
adottati dal Consiglio dei professori dei singoli Istituti.
Per quanto riguarda la partecipazione di studiosi italiani a congressi e
manifestazioni culturali all'estero, si è disposto, con circolare n. 5680 in
data 3 agosto u.s. (allegata in copia) diretta ai rettori delle Università,
che solo i cittadini di razza italiana potranno, sia a titolo ufficiale che
privato, prendervi parte.
Si è infine disposto, a mezzo della circolare n. 12336 in data 9 agosto
(pure unita in copia), il censimento di tutto il personale dipendente, ai fini
dell'appartenenza o meno alla razza ebraica: il personale è tenuto a riempire
e sottoscrivere la scheda di censimento, di cui si unisce qui un esemplare.
Si è anche provveduto, con circolari dirette alle autorità scolastiche
dipendenti, ad illustrare i fini e l'importanza della rivista "La Difesa
della Razza", in modo da diffonderla tra la gioventù studiosa ed
invitare questa ad interessarsi ai problemi della tutela della stirpe.
Si fa riserva di dar comunicazione di ulteriori provvedimenti.
D'ordine del Ministero
il Capo del Gabinetto
Calamaro
Archivio Centrale dello Stato - Roma, Ministero dell'Interno, Direzione Generale
per la Demografia e la Razza (1938-1943), b. 4, f. 15, sf.c.
[ da: "La rassegna mensile di Israel", Roma, vol. LIV, n.
1-2 1988, pp. 172-173 ]
3871
12-IX-1938 (XVI) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 208
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, ministro
Segretario di Stato per l'Interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1938 - Anno
XVI
Atti del Governo, registro 401, foglio 72. - Mancini
4927
20-XI-1938 (XVII) GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 272
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
Veduto il R. decreto-legge 23 settembre 1938-XVI, n. l630;
Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione
elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 877, e successive
modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI, n. 928;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare ulteriori
disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana e di coordinarle in
unico testo con quelle sinora emanate;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per
l'interno e del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale,
di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli
istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la
vigilanza nelle scuole elementari.
E' tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che
professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti da
Autorità ecclesiastiche.
Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione
di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano
commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del
Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per
fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli
scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi
nomina un commissario.
Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà
essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti
per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della
religione cattolica; i libri di testo saranno quelli dello Stato, con opportuni
adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa
per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.
Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale
degli studi e degli esami, a' sensi dell'art. 15 del R. decreto-legge 3 giugno
1938-XVI, n. 928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate
dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio
saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da
alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura
militare.
Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale
potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di
autori di razza ebraica.
Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'articolo 3
del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, numero 1390, vengono integralmente
corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di
razza ebraica decadono dall'abilitazione.
Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i
presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza
nelle scuole elementari.
La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi
superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie
accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica di
Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi si secondo grado o
un titolo equipollente.
Il presente articolo si applica agli studenti stranieri, in deroga alle
disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel
Regno.
Le modificazioni degli statuti delle Università e degli istituti di
istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se
disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di
legge.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1938 - XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio 99. - Mancini
Circolare
22/12/1938
- Prot. 9270/Demografia e Razza - R.D.L. 17 novembre 1938 - XVII, n. 1728,
recante provvedimenti in favore della razza italiana
Provvedimenti
per la difesa della
razza
italiana.
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
Visto l'art. , n. 2, della legge 31 gennaio 1936 - IV, n. 100, sulla
facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per
l'interno, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per la grazia e
giustizia, per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:Provvedimenti
relativi ai matrimoni
Il matrimonio celebrato in contrasto con tale divieto è nullo.
I trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
fino a lire diecimila.
Salva l'applicazione, ove ne ricorrano gli estremi, delle sanzioni
previste dall'art. 2, la trasgressione del predetto divieto importa la perdita
dell'impiego e del grado.
Nel caso previsto dall'art. 1, non procederà né alle pubblicazioni né
alla celebrazione del matrimonio.
L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente
articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Al ministro del culto, davanti al quale sia celebrato tale matrimonio, è
vietato l'adempimento di quanto è disposto dal primo comma dell'art. 8 della
predetta legge.
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire
cinquemila.
Degli appartenenti
alla razza ebraica
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di
razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di
cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera;
c) è considerato da razza ebraica colui che è nato da madre di
razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da
genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, appartenga
alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica,
ovvero abbia fatto in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.
Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di
nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che alla data del 1º
ottobre 1938 - XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica.
Tutti gli estratti dei predetti registri ed i certificati relativi, che
riguardano appartenenti alla razza ebraica, devono fare espressa menzione di
detta annotazione. Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a
concessioni e autorizzazioni della pubblica autorità.
I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con
l'ammenda fino a lire duemila.
a) prestare servizio militare in pace e in guerra;
b) esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di
incapaci non appartenenti alla razza ebraica;
c) essere proprietari o gestori, a qualsiasi titolo, di aziende
dichiarate interessanti la difesa della Nazione, ai sensi e con le norme
dell'art. 1 del R. decreto - legge 18 novembre 1929 - VIII, n. 2488, e di
aziende di qualunque natura che impieghino cento o pi* persone, né avere di
dette aziende la direzione né assumervi, comunque, l'ufficio di amministratore
o di sindaco;
d) essere proprietari di terreni che, in complesso, abbiano un
estimo superiore a lire cinquemila;
e) essere proprietari di fabbricati urbani che, in complesso,
abbiano un imponibile superiore a lire ventimila. Per i fabbricati per i quali
non esista l'imponibile, esso sarà stabilito sulla base degli accertamenti
eseguiti ai fini dell'applicazione dell'imposta straordinaria sulla proprietà
immobiliare di cui al R. decreto - legge 5 ottobre 1936 - XIV, n. 1743.
Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto
coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le corporazioni e per
gli scambi e valute, saranno emanate le norme per l'attuazione delle
disposizioni di cui alle lettere c), d), e).
I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire cinquemila.
a) le Amministrazioni civili e militari dello Stato;
b) il Partito Nazionale Fascista e le organizzazioni che ne
dipendono o che ne sono controllate;
c) le Amministrazioni delle Provincie, dei Comuni, delle
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli Enti, Istituti ed
Aziende, comprese quelle di trasporti in gestione diretta, amministrate o
mantenute col concorso delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza o dei loro Consorzi;
d) le Amministrazioni delle aziende municipalizzate;
e) le Amministrazioni degli Enti parastatali, comunque costituiti o
denominati, delle Opere nazionali, delle Associazioni sindacali ed Enti
collaterali e, in genere, di tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico,
anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o a tutela dello Stato, o
al cui mantenimento lo Stato concorra con contributi di carattere continuativo;
f) le Amministrazioni delle aziende annesse o direttamente
dipendenti dagli Enti di cui alla precedente lettera e) o che attingono ad essi,
in modo prevalente, i mezzi necessari per il raggiungimento dei propri fini,
nonché delle società, il cui capitale sia costituito, almeno per metà del suo
importo, con la partecipazione dello Stato;
g) le Amministrazioni delle banche di interesse nazionale;
h) le Amministrazioni delle imprese private di assicurazione.
a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica,
mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista;
b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni:
1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati
al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica,
spagnola, che abbiano almeno la croce al merito di guerra;
3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista;
4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919 -
20 - 21 - 22 e nel secondo semestre del 1924;
5) legionari fiumani;
6) abbiano acquisito eccezionali benemerenze, da valutarsi a
termini dell'art. 16.
Nei casi preveduti alla lett. b), il beneficio può esteso ai componenti
la famiglia delle persone ivi elencate, anche se queste siano premorte.
Gli interessati possono richiedere l'annotazione del provvedimento del
Ministro per l'interno nei registri di stato civile e di popolazione.
Il provvedimento del Ministro per l'interno non è soggetto ad alcun
gravame, sia in via amministrativa, sia in via giurisdizionale.Disposizioni
transitorie e finali
Coloro che non adempiono a tale obbligo entro il termine prescritto o
forniscono dati inesatti o incompleti sono puniti con l'arresto fino ad un mese
e con l'ammenda fino a lire tremila.
In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il
periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se
hanno compiuto almeno dieci anni di servizio; negli altri casi è concessa una
indennità pari a tanti dodicesimi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di
servizio compiuti.
Gli Enti nei cui confronti sono applicabili le disposizioni dell'art. 21,
liquideranno, ai dipendenti dispensati dal servizio, gli assegni o le indennità
previsti dai propri ordinamenti o dalle norme che regolano il rapporto di
impiego per i casi di dispensa o licenziamento per motivi estranei alla volontà
dei dipendenti.
a) abbiano compiuto il 65º anno di età
b) abbiano contratto matrimonio con persone di cittadinanza
italiana.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno
far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia in via
amministrativa, sia in via giurisdizionale.
Il DUCE, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato a presentare
il relativo disegno di legge.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1938 - XVII
Atti del Governo, registro 403, foglio 76. - Mancini
Il Ministro dell'Interno
A S. E. il Governatore di Roma
Alle LL.EE. i Prefetti del Regno
e per notizia:
All'On. Presidenza del Consiglio dei Ministri
A tutti i Ministeri
A S. E. il Segretario del P. N. F. Ministro
Segretario di Stato
OGGETTO: R.D.L. 17 novembre 1938 - XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la
difesa della razza italiana.
Il giorno 4 corrente è entrato in vigore il R.D.L. 11 novembre 1938 -
XVII, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana.
Allo scopo di dare direttive precise ed uniformi agli uffici, ai quali
sono assegnati compiti per l'attuazione del provvedimento in parola, si ritiene
opportuno, dopo le necessarie intese con gli altri Ministeri interessati,
fornire qualche cenno illustrativo sulle varie parti del provvedimento stesso ed
impartire norme provvisorie di esecuzione, in attesa del regolamento.
Tutte le disposizioni contenute nel capo I, concernente provvedimenti
relativi al matrimonio, sono d'immediata attuazione:
Art. 1 - La sanzione della nullità stabilita dall'art. 1 - tenuto conto
del divieto fatto all'Ufficiale dello Stato Civile di celebrare matrimoni in
contrasto col divieto sancito dallo stesso articolo - può riferirsi unicamente
a quei casi eccezionali in cui, non risultando, per difetto delle necessarie
cautele da parte dell'Ufficiale di Stato Civile o anche senza sua colpa,
l'appartenenza dei nubendi a razze diverse, l'Ufficiale predetto abbia proceduto
alla celebrazione.
Ad eguale risultato di inefficacia civile del matrimonio si giunge anche
nel caso che il matrimonio fra persone appartenenti a razze diverse sia
celebrato da un Ministro del Culto cattolico, perché l'art. 6 della legge fa
divieto di trascrivere tale matrimonio: e se, per avventura, la trascrizione
avvenisse, essa dovrebbe essere annullata.
Nell'uno e nell'altro caso la nullità può essere fatta valere anche
d'ufficio, dal Pubblico Ministero.
Art. 2 e 4 - L'obbligo del preventivo consenso del Ministero dell'Interno
è stabilito per i matrimoni tra cittadini italiani (qualunque sia la razza alla
quale appartengono) e persone di nazionalità straniera.
Non possono ritenersi di nazionalità straniera, avuto presente il
disposto dell'articolo in esame e quello dell'art. 4, nonché le disposizioni
della legge sulla cittadinanza italiana:
a) - gli italiani non regnicoli: quelli cioè che, pur non avendo la
cittadinanza italiana, siano originari di territori etnicamente italiani, ma
politicamente non facenti parte del Regno;
b) - gli italiani per nascita e i loro figli, anche se avessero
acquistato una cittadinanza straniera.
Debbono, altresì, essere subordinati al consenso del Ministro
dell'Interno i matrimoni di cittadini italiani con stranieri di origine, che
abbiano successivamente acquistato, per concessione personale, la cittadinanza
italiana.
La richiesta del consenso per la celebrazione del matrimonio tra un
cittadino italiano ed una persona di nazionalità straniera deve essere fatta
prima della richiesta delle pubblicazioni.
La richiesta deve essere fatta dal cittadino italiano, mediante istanza
da presentarsi all'ufficio comunale, corredata delle copie degli atti di nascita
degli interessati e di quei documenti che valgano a comprovare le dichiarazioni
fatte.
Dalla istanza dovranno espressamente risultare, oltre le consuete
indicazioni di generalità, la razza, lo stato di cittadinanza, la professione,
il luogo di residenza e l'attuale recapito delle parti. Della presentazione
della istanza dovrà essere rilasciata ricevuta con l'indicazione della data.
Il Podestà trasmetterà immediatamente l'istanza al Prefetto, il quale,
premessa una rapida indagine circa l'attendibilità delle
dichiarazioni rese e circa l'opportunità del chiesto consenso in base alle
singole situazioni, trasmetterà di urgenza l'istanza stessa, con
le proprie osservazioni, al Ministero dell'Interno - Direzione Generale per la
Demografia e la Razza - in piego raccomandato.
Il Ministero comunicherà il provvedimento al Comune e, per notizia, al
Prefetto.
Il Podestà che ha avuto comunicazione del provvedimento ministeriale, ne
darà immediata notizia all'interessato.
Dovrà porsi ogni cura perché gli adempimenti di cui sopra non
rechino pregiudizio al normale e sollecito svolgimento delle procedure
matrimoniali e perché gli accertamenti da parte dei Prefetti siano
precisi nei riguardi degli elementi suscettibili di diretto e rapido controllo,
mentre là dove non sia possibile una rapida indagine dovrà farsene
espressamente avvertito il Ministero.
E', poi, evidente che non dovranno essere inviate al Ministero quelle
istanze dalle quali chiaramente risulti che il matrimonio dovrebbe avvenire in
contrasto col divieto di cui all'art. 1 della legge e quelle dalle quali risulti
in maniera indubbia la nazionalità italiana di entrambi i nubendi, a termini
dell'art. 4 della legge. Nei casi dubbi, le istanze dovranno essere sempre
inoltrate al Ministero.
Art. 3 - 11 divieto, per tutti i dipendenti di Enti Pubblici, di
contrarre matrimonio con persone di nazionalità straniera importa - salvo che
nei casi e per il periodo transitoriamente previsti dall'art. 18 della legge -
la perdita dell'impiego e del grado.
Tale perdita ha luogo de iure , e non deve essere, pertanto, preceduta da
un procedimento disciplinare né da una pronunzia del consiglio di
amministrazione; deve essere, soltanto, dichiarata dal capo dell'amministrazione
dalla quale dipende chi ha contravvenuto al divieto.
L'accertamento dell'infrazione prevista dall'art. 3 è facile, ove si
consideri che essa può avvenire, di regola, solo nel caso in cui il matrimonio
sia stato celebrato senza il preventivo consenso del Ministero dell'Interno; del
qual caso - a termini dell'art. 7 - l'Ufficiale dello Stato Civile che ha
proceduto alla trascrizione del matrimonio religioso è tenuto a fare denuncia.
Art. 5, 6, 7 - L'obbligo imposto all'Ufficiale di Stato Civile di
accertare, indipendentemente dalle dichiarazioni di parte, la razza e lo stato
di cittadinanza di coloro nel cui riguardo si chiedono le pubblicazioni di
matrimonio ha lo scopo di fornire, all'Ufficiale predetto, gli indispensabili
elementi di giudizio per stabilire se, nel caso, ricorra l'applicabilità degli
art. 1 e 2 della legge.
L'Ufficiale dello Stato Civile che abbia dubbi circa l'appartenenza di
una persona ad una determinata razza deve prospettare il caso al Ministero
dell'Interno (Direzione Generale per la Demografia e la Razza) trasmettendo ogni
utile documento prodotto dalle parti.
E', poi, frequente il caso che le richieste di pubblicazioni riguardino
cittadini italiani residenti all'estero e che siano fatte, perciò, per il
tramite delle Autorità Consolari italiane: in tali circostanze le predette
Autorità hanno l'obbligo di accertare la razza dei nubendi prima di trasmettere
le richieste di pubblicazioni agli uffici dello Stato Civile competenti e di non
dar corso alle richieste che risultino in contrasto con l'art. 1 della legge,
inoltrando, invece, le altre, alle quali sarà unita l'eventuale richiesta di
consenso, a termini dell'art. 2, corredata dal proprio motivato parere, se
trattasi di italiani residenti temporaneamente all'estero. Per i cittadini
residenti stabilmente (cioè da oltre tre anni) all'estero, è delegato a
provvedere il Ministero degli Affari Esteri, per mezzo delle proprie
Rappresentanze.
Nel caso di richieste pervenute per il tramite delle Autorità Consolari
e dalle quali risultino già effettuate le indagini sulla razza, l'Ufficiale
dello Stato Civile non è tenuto ad effettuare alcun ulteriore accertamento al
riguardo.
Nell'accertamento dello stato di cittadinanza, deve aversi riguardo non
solo alla situazione attuale, ma anche al modo di acquisto de]la cittadinanza,
affinché si possa dedurre con esattezza la nazionalità delle parti.
Gli accertamenti da parte dell'Ufficiale dello Stato Civile devono essere
preceduti dalle dichiarazioni, da parte di coloro che richiedono le
pubblicazioni, circa la razza e la cittadinanza degli sposi: tali dichiarazioni
debbono essere fatte a termini dell'art. 67, ultimo comma, del R. D. 15 novembre
1865, n. 2602, sull'ordinamento dello Stato Civile. L'Ufficiale dello Stato
Civile potrà richiedere alle parti la produzione di documenti atti a comprovare
le loro dichiarazioni e dovrà, inoltre, verificare le risultanze dei registri
di popolazione. E' da tener presente, però, che la richiesta di documenti
probatori (certificati di battesimo, ecc), può avvenire solo in casi di dubbio,
e che nessun intralcio deve essere recato al sollecito corso delle pratiche.
Per i matrimoni non ancora celebrati, le richieste di pubblicazioni
ricevute prima dell'entrata in vigore della legge dovranno essere completate nei
sensi anzidetti.
Qualora, dalle dichiarazioni di coloro che richiedono le pubblicazioni o
dagli accertamenti eseguiti, l'Ufficiale dello Stato Civile rilevi che il
matrimonio debba essere preceduto dal consenso del Ministero dell'Interno, egli
deve farne avvertire le parti, redigendo apposito verbale da sottoscriversi,
oltre che da lui, dalle parti stesse e dai testimoni. Se, nonostante tale
avvertimento, le parti insistessero nella richiesta di pubblicazioni, egli vi
darà corso, avvertendo immediatamente il Prefetto della Provincia, il quale
riferirà at Ministero dell'Interno.
Nel caso, infine, in cui l'Ufficiale dello Stato Civile fosse egli stesso
richiesto della celebrazione del matrimonio senza il consenso o contro il
provvedimento negativo del Ministro dell'Interno, egli non procederà alla
celebrazione se prima non avrà fatto constare da apposito verbale, da firmarsi
da tutti gli intervenuti, la consapevolezza degli sposi di unirsi in matrimonio
contro il disposto dell'art. 2 della legge.
L'Ufficiale dello Stato Civile trasmetterà quest'ultimo verbale al
Procuratore del Re, insieme con la denunzia prevista dall'art. 7, informando,
della denunzia stessa, il Prefetto della Provincia.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 6 della legge l'Ufficiate dello Stato
Civile, il quale riceva per la trascrizione l'atto relativo ad un matrimonio
religioso che non sia stato preceduto dalle pubblicazioni, deve, prima di
procedere alla trascrizione, fare gli accertamenti di cui at primo comma
dell'art. 5; e non procederà alla trascrizione nel caso di matrimonio che
risulti celebrato in contrasto con l'art. 1, mentre procederà alla
trascrizione, facendo la denunzia di cui all'art. 7 ed informando il Prefetto
delta Provincia, nel caso di matrimonio che risulti celebrato senza l'osservanza
dell'art. 2.
Sulle disposizioni recate dal capo II, relativo agli appartenenti alla
razza ebraica, si fa rilevare quanto segue:
Art. 8 - I criteri contenuti in questo articolo per determinare
l'appartenenza della razza ebraica hanno carattere fondamentale e,
conseguentemente, sono di portata più ampia dell'attuale provvedimento; ad
essi, pertanto, occorre fare riferimento nell'applicazione di qualsiasi
disposizione di legge che presupponga la nozione dell'appartenenza alla razza
ebraica.
Per la lett. a), chi discende da genitori entrambi ebrei è ebreo egli
stesso, qualunque sia la religione professata: in questo caso, quindi, il
fattore religioso non può modificare l'origine razziale.
Per la lett. b), il figlio di un genitore ebreo (italiano o straniero) è
sempre considerato ebreo - anche in questo caso prescindendo dalla religione
professata - se l'altro genitore, non ebreo, sia di nazionalità straniera. In
questo caso, dunque, è necessario che l'indagine risalga a stabilire la
nazionalità dei genitori, anche se questi avessero eventualmente conseguito -
per concessione o per matrimonio - la cittadinanza italiana.
Per la lett. d), il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno
solo ebreo, è considerato ebreo se professi la religione ebraica, o risulti
iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto manifestazioni di
ebraismo. Per manifestazioni di ebraismo devesi intendere qualsiasi concreta
attività che riveli sentimenti e tendenze nettamente ebraici.
Il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo sia ebreo,
non è considerato ebreo se, alla data del 1 ottobre XVI, apparteneva a
religione diversa dall'ebraica: se, invece, alla data del 1 ottobre 1938 - XVI,
non apparteneva ad alcuna religione, deve essere considerato ebreo.
Tutti i dubbi che dovessero presentarsi nell'applicazione dell'art. 8 -
applicazione dalla quale, come è evidente, discendono notevoli conseguenze
giuridiche - e tutte le controversie al riguardo, dovranno essere sottoposti,
previa una diligente istruttoria da parte delle Prefetture, al Ministero
dell'Interno (Direzione Generale per la Demografia e la Razza), a termini
dell'art. 26 della legge.
Art. 9 - In attesa dell'emanazione di apposite norme, si segnala la
necessità che, nella formazione di tutti i nuovi atti di Stato Civile ed in
occasione di ogni nuova variazione nei registri di popolazione, sia richiesta
l'indicazione della razza alla quale appartengono le persone cui gli atti si
riferiscono. Qualora venga denunziata l'appartenenza alla razza ebraica, dovrà
eseguirsi apposita annotazione nel contesto degli atti medesimi, in maniera che
tutti gli estratti e le certificazioni ad esso relativi possano, poi, farne
espressa menzione; nessuna annotazione, invece, dovrà, per ora, farsi per
l'appartenenza ad altre razze.
Su questo articolo, la cui precisa attuazione costituisce presupposto
indispensabile perché abbiano piena efficacia tutte le disposizioni di legge
nei confronti degli appartenenti alla razza ebraica, si chiama la speciale
attenzione delle LL. EE. i Prefetti, con preghiera di far presente ai Podestà
l'importanza e la delicatezza del compito loro affidato e di volere attentamente
vigilare per l'esatto adempimento.
Si chiarisce, intanto, che l'ammenda prevista nell'art. 9, è comminata
sia nei confronti del privato che faccia inesatte o false dichiarazioni circa la
razza, sia nei confronti del pubblico funzionario (salvo, per questi,
l'eventuale procedimento disciplinare) che ometta di richiedere tali
dichiarazioni o di farne annotazione, nei casi in cui gli incomberebbe
l'obbligo, negli atti che è incaricato di compilare.
Di tutte le denunzie relative agli appartenenti alla razza ebraica dovrà
essere tenuto conto nella compilazione delle liste di leva, ai fini
dell'applicazione dell'art. 10 lett. a) della legge.
Il 3 comma dell'articolo in esame prevede, inoltre, l'obbligo, da parte
della pubblica autorità, di accertarsi e far constare, in tutti gli atti
relativi a pubbliche concessioni o autorizzazioni, della eventuale appartenenza
degli interessati alla razza ebraica. Tale accertamento si compie attraverso
l'esame degli atti menzionati nel 2 comma dell'articolo di cui trattasi.
Art. 10 - Mentre, per l'immediata attuazione delle disposizioni recate
dalle lett. a) e b), i Ministeri competenti adotteranno tempestivamente le
opportune misure, l'entrata in vigore delle limitazioni giuridiche di cui alle
lett. c), d) ed e), è rinviata sino a quando non saranno emanate le norme di
attuazione.
Art. 11 - Il provvedimento che privi il genitore di razza ebraica della
patria potestà sui figli che appartengano a religione diversa da quella
ebraica, nel caso previsto nell'art. 11 della legge, può essere provocato anche
dall'autorità politica, la quale deve, in questo caso, prima di interessare il
Pubblico Ministero, riferire al Ministero dell'Interno.
Art. 12 - Ai fini dell'applicazione di questo articolo deve aversi
riguardo, per determinare quali persone rientrino nella categoria dei domestici,
alla natura manuale dei servizi di fatto prestati dai dipendenti alla famiglia
nel suo complesso, o ai singoli membri di essa, qualunque sia la denominazione
loro attribuita. Un indizio della qualità di domestico è, evidentemente,
costituito dal possesso del libretto di assicurazione obbligatoria per gli
addetti ai servizi familiari; ma là dove questo indizio manchi, devesi vigilare
perché la disposizione dell'art. 12 non sia frustrata mediante l'attribuzione,
al personale di cui trattasi, di qualifiche non rispondenti alla natura delle
mansioni effettivamente esercitate.
L'Autorità di Pubblica Sicurezza può, peraltro, discrezionalmente
valutare speciali motivi di opportunità per consentire il mantenimento di
domestici ariani al servizio di famiglie miste, composte, cioè, di un coniuge
ariano e dell'altro ebreo: ciò soprattutto quando i figli siano da considerarsi
ariani e sia, perciò, consigliabile che essi restino affidati a persone di
servizio o di vigilanza ariane.
Per i bambini, inoltre, che a norma di legge debbano considerarsi non
appartenenti alla razza ebraica pur essendo nati da matrimonio misto, è ammessa
la prestazione di nutrici ariani.
I Prefetti delle Provincie, infine, per delega del Ministero
dell'Interno, potranno autorizzare caso per caso, per comprovato bisogno di
speciale assistenza a causa dell'età avanzata o di malferma salute, e quando
non vi sia possibilità di assistenza familiare e sia impossibile ricorrere a
prestazioni di infermiere professionali, il mantenimento di domestici già in
servizio presso famiglie ebree.
Art. 13 - Questo articolo non ha bisogno di particolari illustrazioni. E'
d'uopo, tuttavia, avvertire che, come le amministrazioni ivi elencate non
possono avere alle proprie dipendenze persone appartenenti alla razza ebraica,
così le stesse amministrazioni non dovranno d'ora in poi affidare incarichi,
appalti ecc. di alcuna specie a persone di tale razza: restano, pertanto,
vietati anche i semplici rapporti di lavoro (nel senso che la più recente
dottrina ha dato a questo termine) fra gli appartenenti alla razza ebraica e le
amministrazioni di cui trattasi, nonché gli appalti di pubblici servizi o di
singole opere o forniture a persone di tale razza.
Per ciò che concerne gli appalti già in corso, il Ministero
dell'Interno si riserva di impartire disposizioni, previe intese con i Ministeri
interessati.
Art. 14,15,16 - Il riconoscimento di eventuali titoli di discriminazione
nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica è rimesso alla discrezionalità
del Ministro dell'Interno, che lo concederà (in base all'esame della
documentazione trasmessa dagli interessati e, nel caso del numero 6
dell'articolo in esame, sentito il parere dell'apposita commissione) previa una
istruttoria intesa ad accertare che non sussistano motivi di demerito. Tale
istruttoria è affidata alle LL.EE. i Prefetti, i quali vorranno sentire anche
l'avviso dei Segretari Federali, e deve, evidentemente, riguardare anche i
componenti la famiglia a favore dei quali è richiesta l'estensione della
discriminazione.
L'annotazione del provvedimento, da effettuarsi negli atti dello Stato
Civile ed in quelli del Registro di popolazione su richiesta degli interessati,
ha luogo mediante l'apposizione, accanto all'indicazione della razza, della
dicitura: "discriminato: Decreto Ministro Interno. . . (data). . . ",
seguita dalla firma dell'ufficiale che ha proceduto alla annotazione. Tale
annotazione deve essere sempre riportata negli estratti e nei certificati
richiesti dagli interessati
Art. 17, 24 - Se, a norma dell'art. 17, è vietato agli stranieri ebrei
di fissare stabile dimora nel Regno, non è ad essi vietato di recarsi nel Regno
e di fermarvisi temporaneamente per ragioni di turismo, diporto, cura o affari.
Il Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Pubblica Sicurezza)
ha già impartito, al riguardo, le necessarie disposizioni agli organi
dipendenti, con circolare del 24 ottobre u.s., n. 443/79790.
Lo stesso Ministero ha, inoltre, con la citata circolare, impartito
istruzioni circa le modalità per l'uscita dal Regno degli ebrei stranieri, o
che abbiano perduto la cittadinanza italiana a norma dell'art. 23, ai quali sia
inibito di continuare il loro soggiorno nel Regno oltre il 12 marzo 1939-XVIII.
Si deve avvertire, peraltro, che le disposizioni recate dalla predetta
circolare - emanata in seguito al R. D. L. 7 settembre 1938, XVI, n. 1381, il
cui contenuto è stato, successivamente, trasfuso con le necessarie modifiche
nel R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1728 - debbono intendersi modificate, in
base a quest'ultimo provvedimento legislativo, nella parte che concerne la
concessione di restare in Italia fatta agli ebrei che hanno superato il 65 anno
di età (in quanto tale requisito dev'essere posseduto alla data del 1 ottobre
1938-XVI, e non al 12 marzo 1939-XVII) e nella parte relativa alla definizione
degli appartenenti a]la razza ebraica.
Circa le disposizioni transitorie e finali, recate dal capo III si
ritiene opportuno notare quanto segue:
Art. 18 - La dispensa, che il Ministro dell'Interno può transitoriamente
concedere, in casi speciali, agli impiegati che sarebbero soggetti al divieto
dell'art. 3 della legge, deve essere richiesta per il tramite
dell'Amministrazione interessata, la quale, nell'inoltrare l'istanza al
Ministero dell'Interno, esprimerà il suo avviso in merito, tenuto conto del
valore dei motivi che giustificherebbero la deroga al decreto.
Il provvedimento del Ministro dell'Interno sarà comunicato agli
interessati per il tramite delle amministrazioni da cui dipendono.
Art. 19 - L'obbligo della denunzia dell'appartenenza alla razza ebraica
incombe a tutti coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 8 della
legge. E' ovvio, però, che l'obbligo della predetta denunzia, nei riguardi di
minori od incapaci, spetti a chi abbia di essi la legale rappresentanza.
Inoltre, il capo famiglia può essere tenuto responsabile dell'omissione della
denunzia nei confronti delle persone con lui conviventi ed a carico.
L'Ufficiale dello Stato Civile annoterà l'appartenenza alla razza
ebraica a margine di ogni atto dello Stato Civile e trasmetterà copia del
processo verbale agli uffici di Stato Civile di altro Comune in cui si
trovassero atti riguardanti le stesse persone.
Curerà, inoltre, che della denunziata appartenenza alla razza ebraica
sia presa nota nelle schede individuali e nei fogli di famiglia del Registro di
popolazione.
Delle denunzie ricevute, gli uffici comunali dovranno dare immediata
comunicazione ai distretti militari competenti, se esse si riferiscano a persone
già soggette ad obblighi di leva; ne terranno conto nella formazione delle
liste di leva, se le denunzie si riferiscano a persone che non sarebbero ancora
soggette a tali obblighi.
Art. 20, 21, 22 - La dispensa del personale ebraico attualmente in
servizio presso le amministrazioni di cui all'art. 13 della legge, discendendo
direttamente dalla legge stessa, non deve essere subordinata ad alcun
provvedimento preliminare: in particolare, non sono applicabili né la procedura
di dispensa stabilita dall'art. 1 dal R. D. L. 6 gennaio 1927, n. 57, per il
personale statale, ne le speciali procedure eventualmente previste per gli altri
personali.
Non ricorre, infatti, nel caso, la necessità di un giudizio sulla
capacità del dipendente o sulle esigenze del servizio: constatata, in base ad
elementi assolutamente obbiettivi, l'appartenenza alla razza ebraica, la
dispensa ne consegue immediatamente, ope legis , e non occorre, per
pronunziarla, che una semplice declaratoria del capo dell'amministrazione.
Le disposizioni circa il trattamento di quiescenza, stabilite dall'art.
21, riguardano esclusivamente il personale di ruolo delle amministrazioni
statali; al personale non di ruolo, saranno corrisposte le normali indennità di
licenziamento previste dagli ordinamenti vigenti, salvo il diverso trattamento
che fosse eventualmente per esso previsto da speciali disposizioni.
La disposizione recata dal 1 comma dell'art. 22 si riferisce a quelle
Amministrazioni i cui ordinamenti prevedono per il proprio personale un
trattamento di pensione, a carico dell'ente, simile a quello del personale
statale.
A tutti i dipendenti ai quali non spetti alcun trattamento di quiescenza
è applicabile il 2 comma dell'art. 22.
Art. 23 - Sulla materia dell'art. 23 sono state già diramate ai Prefetti
precise istruzioni dal Ministero dell'Interno - Ufficio del Personale - con la
circolare 26 novembre u.s., n. 8300 - 81/27057, alla quale si fa, pertanto,
richiamo.
Art. 25 - La concessione, fatta agli ebrei di nazionalità straniera che
abbiano compiuto il 65 anno di età, di poter continuare il loro soggiorno nel
Regno, è personale; casi di eccezionali situazioni di famiglia meritevoli di
particolare considerazione potranno, peraltro, essere segnalati al Ministero
dell'Interno.
All'istanza con la quale si chiede la concessione di cui trattasi devono
essere uniti tutti i documenti atti a comprovare il titolo del richiedente per
godere di tale concessione.
Art. 26 - Questo articolo stabilisce la competenza del Ministro
dell'Interno a risolvere le questioni relative all'applicazione del
provvedimento.
Nessuna controversia, pertanto, nella quale sia in discussione
l'applicabilità o meno, in singoli casi, dei principi razzistici affermati dal
provvedimento può essere sottratta alla competenza del Ministro dell'Interno e
risolta da autorità diverse dal Ministro stesso, il quale ha alle proprie
dipendenze l'unico organo specializzato nella materia: la Direzione Generale per
la Demografia e la Razza.
La disposizione, peraltro, non si riferisce a quelle questioni o
controversie che, pur sorgendo dall'applicazione della legge di cui trattasi,
siano deferite, dalle norme vigenti, ad altri organi e che non implichino,
comunque, alcun giudizio su questioni razzistiche: tali sono, ad esempio, le
controversie attinenti al trattamento di quiescenza o di licenziamento del
personale dispensato a termini dell'art. 20 della legge.
Le Autorità alle quali la presente circolare è diretta vorranno
prendere buona nota delle disposizioni impartite e diramare con la massima
urgenza per la parte di rispettiva competenza - le occorrenti istruzioni agli
organi dipendenti.
Archivio Centrale dello Stato - Roma, Ministero dell'Interno, Direzione
Generale per la Demografia e la Razza (1938-1943), b. 4, f. 17 (circolare a
stampa di 9 pagine).
[ da: "La rassegna mensile di Israel", Roma, vol. LIV, n.
1-2 1988, pp. 174-183 ]
775
13-II-1939 (XVII) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 36
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
Visto il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 513, che approva lo statuto del
Partito Nazionale Fascista;
Udito il Gran Consiglio del Fascismo;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo; Abbiamo
decretato e decretiamo:
"La cittadinanza italiana è condizione necessaria per l'appartenenza
al P. N. F.
"Non possono essere iscritti al P. N. F. i cittadini italiani che, a
norma delle disposizioni di legge, sono considerati di razza ebraica".
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 35. - Mancini
618/619
6-II-1939 (XVII) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 30
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
Vista la legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali
del Regio esercito e le successive modificazioni;
Vista la legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, sullo stato degli ufficiali
del regio esercito e le successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del regio
esercito, approvato con R. decreto 15 settembre 1932-X, n. 1514, quale risulta
modificato dalla legge 21 giugno 1934-XII, n. 1519, recante tra l'altro,
modificazioni alle disposizioni vigenti sullo stato e l'avanzamento dei
sottufficiali del Regio esercito;
Vista la legge 11 marzo 1926-VI, n. 397, sullo stato degli ufficiali della
Regia marina e della Regia aeronautica, e le successive modificazioni;
Vista la legge 6 giugno 1935-XIII, n. 1404, sull'avanzamento degli
ufficiali della Regia marina e le successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali della
Regia marina, approvato con R. decreto 1 agosto 1936-XIV, n. 1493, e le
successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti
l'ordinamento del Corpo Reali Equipaggi e lo stato giuridico dei sottufficiali
della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 914, e le
successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, recante norme
relative al reclutamento e all'avanzamento degli ufficiali della Regia
aeronautica, convertito in legge con la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1297, e le
successive modificazioni;
Vista la legge 4 aprile 1935-XIII, n. 493, concernente la istituzione, in
via provvisoria, della posizione di congedo speciale per gli ufficiali della
Regia aeronautica, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744, recante norme sul
reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonché
sullo stato dei sottufficiali della Regia aeronautica;
Visto il R. decreto 14 gennaio 1923-I, n. 31, concernente l'istituzione
della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visti il R. decreto-legge 4 agosto 1924-II, n. 1292, concernente
l'approvazione del nuovo ordinamento della Milizia volontaria per la sicurezza
nazionale; il R. decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 1174, relativo
all'istituzione della Milizia ferroviaria; e il R. decreto-legge 16 giugno
1925-III, n. 1466, relativo all'istituzione della Milizia postale-telegrafica;
convertiti in legge con la legge 7 marzo 1926-IV, n. 562;
Visto il R. decreto 15 luglio 1938-XVI, n. 1282, concernente
l'approvazione del nuovo statuto della "Sezione per assegni vitalizi"
dell'opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, recante
provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV,n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro
Segretario di Stato per la guerra e Ministro Segretario di Stato per l'interno,
per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato
per la grazia e giustizia e per le finanze; Abbiamo decretato e
decretiamo:
La detta indennità è corrisposta nella misura e per la durata stabilita
dalle disposizioni vigenti per gli ufficiali collocati in ausiliaria per età.
Il tempo durante il quale gli ufficiali fruiscono di tale indennità è
considerato come trascorso in ausiliaria, agli effetti della liquidazione della
pensione di cui al comma seguente.
All'atto della cessazione della indennità di ausiliaria, e sempre quando
l'ufficiale, per effetto del computo di cui al precedente comma, abbia compiuto
oltre venti anni di servizio, si fa luogo a nuova liquidazione di pensione.
Qualora abbiano prestato meno di dieci anni di servizio permanente
effettivo, beneficiano dell'indennità prevista dal secondo comma dell'art. 21
del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
Gli ufficiali in ausiliaria, collocati in congedo assoluto, conservano, in
aggiunta al trattamento di quiescenza di cui al precedente comma, l'indennità
di ausiliaria per il periodo di tempo in cui ne avrebbero ancora avuto diritto,
ai sensi delle disposizioni in vigore.
La stessa indennità è concessa agli ufficiali collocati in congedo
assoluto dalle altre posizioni previste nel presente articolo, i quali, in base
al titolo per il quale cessarono dal servizio, avrebbero dovuto transitare per
l'ausiliaria, a termini delle disposizioni in vigore.
Agli ufficiali di cui ai due precedenti commi si applicano le disposizioni
dei tre capoversi del precedente art. 2.
Nulla è innovato per quanto riguarda il trattamento di quiescenza di cui
essi eventualmente fruiscono o al quale abbiano diritto, ai sensi delle
disposizioni vigenti anteriormente al Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,
n. 1728.
L'uso dell'uniforme è però subordinato alla preventiva autorizzazione
del Ministero competente o del Comando generale della Milizia volontaria per la
sicurezza nazionale.
Essi sono soggetti alle disposizioni riflettenti il grado e alle norme
disciplinari stabilite dagli appositi regolamenti.
Ai sottufficiali in carriera continuativa è concesso il trattamento di
quiescenza previsto dall'art. 21 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728.
Ai sottufficiali richiamati temporaneamente alle armi, che godevano
anteriormente al richiamo di un trattamento di quiescenza, è conservato tale
trattamento salvo gli aumenti ai quali possono avere diritto in base alle
disposizioni vigenti anteriormente al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728.
Ai sottufficiali richiamati, trattenuti, riassunti, che non godevano
trattamento di quiescenza, è concesso tale trattamento qualora, per effetto
dell'ulteriore servizio prestato, ne abbiano maturato il diritto, in base alle
disposizioni vigenti anteriormente al predetto decreto.
I sottufficiali dei carabinieri Reali e della Regia guardia di finanza
hanno obbligo di restituire la parte del premio di rafferma eventualmente
percepito in più dell'aliquota ad essi spettante in base al precedente comma.
Ai sergenti della Regia marina ammessi alla ferma complementare a premio
di anni due è corrisposto il premio di lire 2500 di cui al primo comma della
lettera a), dell'art. 12 del regio decreto-legge 1 luglio 1938-XVI, n. 1368,
ridotto a norma di legge.
A coloro che trovansi in corso di ferma o di rafferma con diritto a premio
o gratificazione è concessa l'aliquota del premio o della gratificazione che
sarebbe loro spettata, calcolata proporzionalmente ai mesi di effettivo servizio
prestati nella ferma o nella rafferma, computando la frazione di mese come mese
intero.
Il trattamento di cui al precedente comma è concesso ai graduati e
militari di truppa della Regia aeronautica vincolati a ferma non inferiore a
quattro anni, computato sulla base del premio di fine ferma di cui all'art. 59
del R. decreto-legge 3 febbraio 1938-XVI, n. 744; a quelli incorso di rafferma
è concessa una gratificazione di L. 500, ridotta a norma di legge.
Ai graduati e militari di truppa musicanti effettivi, maniscalchi,
addetti agli stabilimenti militari di pena, agli istituti militari di correzione
e di rieducazione, ai depositi cavalli stalloni, ai graduati e militari di
truppa dei CC. RR., del copro degli agenti di P. S. e del corpo degli agenti di
custodia degli istituti di prevenzione e di pena, è concesso il trattamento di
quiescenza previsto dall'art. 21 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,
n. 1728. Alla indennità spettante ai predetti graduati e militari di truppa,
che hanno meno di dieci anni di servizio, può essere sostituita, se più
favorevole, l'aliquota dei premi o delle gratificazioni di fine ferma o
rafferma, che sarebbe loro spettata in base alle vigenti disposizioni, calcolata
a norma del secondo comma del presente articolo.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 12 - Mancini
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, contenente
provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per
l'interno, per la grazia e la giustizia e per le corporazioni; Abbiamo
decretato e decretiamo:
Limitazioni della proprietà immobiliare
Disposizioni generali
a) a titolo di proprietà piena e di proprietà nuda;
b) a titolo di concessione enfiteutica.
Non è computato il diritto del concedente enfiteutico, salvo il caso
della devoluzione previsto alla lettera b) del primo comma dell'art. 45.
a) gli immobili adibiti ad uso industriale e commerciale quando il
proprietario o enfiteuta sia anche il titolare dell'azienda alla quale gli
immobili stessi sono destinati;
b)i fabbricati appartenenti ad imprenditori edili e costruiti a scopo di
vendita;
c)i beni per i quali alla data dell'entrata in vigore del presente
decreto vi siano in corso procedure di esecuzione immobiliare.
Ai beni menzionati nelle lettere a) e b) del precedente comma si applicano
le norme del titolo II.
Se però ricorrono esigenze o circostanze particolari, il Ministro per le
finanze può autorizzare il compimento degli atti predetti, prescrivendo le
opportune cautele.
Degli immobili eventualmente alienati con l'autorizzazione del Ministro
per le finanze sarà tenuto conto, per quanto è possibile, nella formazione
della quota consentita.
Gli atti compiuti in violazione del disposto del primo comma, sono
improduttivi di effetti, rispetto ai beni che risulteranno eccedenti la quota di
patrimonio immobiliare consentita dal citato decreto del 17 novembre 1938-XVII,
n. 1728.
Le locazioni stipulate in ordine ai bei medesimi, posteriormente alla
entrata in vigore del presente decreto e senza la preventiva autorizzazione
dell'Ente di cui all'art. 11, avranno validità limitatamente all'anno in corso
al momento dell'acquisto del bene locato da parte dell'Ente predetto ed
osservate in ogni caso, quanto ai termini di disdetta, le consuetudini locali.
La donazione di questi beni può essere fatta anche al coniuge che non sia
considerato di razza ebraica.
Le donazioni devono essere fatte nel termine perentorio di centottanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Le donazioni stesse perdono ogni efficacia se non sono state accettate
entro novanta giorni dall'atto di donazione.
a) per tributi dovuti allo Stato, alle provincie ed ai comuni;
b)per contributi esigibili con le norme stabilite per la riscossione
delle imposte dirette;
c) per crediti ipotecari iscritti anteriormente all'entrata in vigore del
presente decreto;
d) per crediti di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente
decreto aventi privilegio speciale sull'immobile.
In ogni altro caso, dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto
e fino alla definitiva determinazione dei beni compresi nella quota consentita e
in quella eccedente, l'autorizzazione alla vendita non potrà essere concessa,
rimanendo in conseguenza sospesi, fino a tale determinazione, i procedimenti
esecutivi iniziati.
Avvenuta la definitiva ripartizione dei beni nelle due quote anzidette,
cesserà di diritto, in ordine ai beni compresi nella quota eccedente, ogni
effetto giuridico dei procedimenti esecutivi.
Per i beni compresi nella quota consentita, le azioni esecutive si
svolgeranno in base alle norme vigenti, secondo la natura del credito.
Per l'accertamento della qualità di ebreo del debitore si osserveranno le
norme dell'articolo seguente.
Nel caso che non risulti dall'attestazione anzidetta l'appartenenza del
debitore alla razza ebraica, il procedimento esecutivo è proseguito e definito,
senz'altre indagini, con le norme vigenti secondo la natura del credito;
egualmente è definito con le norme ordinarie nel caso di avvenuta
discriminazione.
All'Ente anzidetto è assegnata una dotazione di venti milioni da
stanziarsi con provvedimenti del Ministro per le finanze sul bilancio del
Ministero stesso.
L'Ente è amministrato da un Consiglio composto dal presidente e da altri
9 componenti, nominati con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato.
Il presidente ed uno degli altri componenti sono nominati su proposta del
Ministro per le finanze.
Gli altri componenti sono proposti rispettivamente dal Ministro per
l'interno, dal segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato e dai Ministri
per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni,
dall'ispettorato del credito, dalla Confederazione fascista degli industriali.
Con decreto del DUCE, Primo Ministro Segretario di Stato, sono nominati
tre sindaci effettivi, uno scelto tra i magistrati della Corte dei conti, con
funzioni di presidente, uno su proposta del Ministro per le finanze ed uno su
proposta del Ministro per le corporazioni. Con lo stesso decreto, su proposta
del Ministro per le finanze, sono pure nominati due sindaci supplenti.
L'Ente è retto da uno statuto, da approvarsi con decreto Reale su
proposta del Ministro per le finanze di concerto con i Ministri per l'interno,
per la grazia e giustizia e per le corporazioni con le forme di cui all'art. 1 e
3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Il bilancio sarà alla fine di ciascun esercizio annuale sottoposto
all'approvazione del Ministro per le finanze.
Per l'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, l'Ente si avvale
dell'Avvocatura dello Stato.
Gli Istituti di credito suddetti potranno costituire, anche in deroga alle
disposizioni di legge o dello statuto, speciali sezioni immobiliari.
Nell'adempimento dei compiti anzidetti gli Istituti avranno l'assistenza,
la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Avvocatura dello Stato.
Se siano residenti all'estero, la denunzia dovrà essere presentata al R.
Consolato nel termine di giorni centottanta ed in questo caso il denunziante
potrà, nella denunzia stessa, eleggere domicilio presso persona residente nel
Regno.
Il R. Consolato cui la denunzia sia stata presentata, ne curerà l'invio
in Italia, all'Ufficio distrettuale delle imposte nella cui circoscrizione il
denunziante ha il domicilio di origine nel Regno ed in mancanza all'Ufficio
distrettuale delle imposte di Roma.
La denunzia dovrà essere fatta secondo il modulo annesso al presente
decreto.
Nei riguardi delle persone incapaci, l'obbligo della denunzia incombe a
coloro che ne hanno la rappresentanza legale.
Nei casi di mancata denunzia il Ministero delle finanze provvede di
ufficio all'accertamento.
In mancanza degli elementi di cui al comma precedente, l'estimo o
l'imponibile sono determinati, agli effetti dell'art. 10 del R. decreto-legge 17
novembre 1938-XVII, n. 1728, e del presente decreto, dall'Ufficio tecnico
erariale.
Nei particolari casi appresso indicati, si osservano le norme seguenti:
a) l'estimo o imponibile dell'immobile, applicando il criterio di
ripartizione tra nuda proprietà ed usufrutto di cui all'art. 19 del R. decreto
30 dicembre 1923, n. 3269, sulle tasse di registro;
b) la ripartizione dell'estimo o dell'imponibile fra il concedente e
l'enfiteuta, se non risulta già in catasto, è fatta, ai fini dell'applicazione
della disposizione di cui alla lettere b) dell'art. 2, dall'Ufficio tecnico
erariale, tenuto conto del canone dovuto dall'enfiteuta al concedente;
c) l'estimo delle aree fabbricabili è determinato in base al valore
attuale delle aree indipendentemente da quella risultante dai registri
catastali.
L'attestazione è trascritta.
I beni ipotecati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto,
saranno, ove sia possibile, compresi nella quota eccedente.
Quando sia necessario evitare un dannoso frazionamento degli immobili, è
ammessa, nella determinazione della quota consentita e della quota eccedente,
una differenza del 10 % in più o in meno rispetto ai limiti stabili dalla
legge.
Se per la formazione delle quote sia necessario procedere alla divisione
di un immobile e questa divisione non possa effettuarsi o per la natura del bene
o senza grave pregiudizio economico, l'intero immobile viene compreso nella
quota eccedente.
Le scorte vive e quella parte di scorte morte, la quale non sia da
considerare come dotazione normale dei fondi secondo le consuetudini locali,
sono valutate in base ai prezzi medi dell'ultimo quinquennio e il valore delle
stesse è computato in aggiunta al valore del fondo di cui ai commi precedenti.
Ai fini della determinazione del corrispettivo che dovrà essere
attribuito al denunziante per il trasferimento della quota di patrimonio
eccedente il limite consentito, l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare
detrae, dal valore determinato dall'Ufficio tecnico erariale, le passività
gravanti sugli immobili per crediti ipotecari o privilegiati, i tributi o
contributi scaduti e non pagati e le rate di affitto riscosse in anticipo.
L'importo dei crediti ipotecari e privilegiati oggetto di controversia, è
trattenuto dall'Ente per essere corrisposto a chi di ragione dopo che sia
intervenuta una sentenza definitiva.
a) la indicazione dei beni costituenti la quota consentita;
b) la indicazione dei beni eccedenti e del relativo valore, nonché delle
detrazioni da effettuarsi per la determinazione del corrispettivo di cui al
secondo comma dell'articolo precedente;
c) nel caso di immobile indivisibile, la indicazione del valore
complessivo e delle relative detrazioni, a termini della precedente lettera b).
La Commissione è nominata con decreto del Ministro per le finanze ed è
composta:
3) da un ingegnere designato dal Sindacato fascista degli ingegneri.
I membri di cui ai numeri 2) e 3) sono sostituiti, in caso di giustificato
impedimento, da membri supplenti nominati nello stesso modo.
Alla Commissione possono essere aggregati per singole controversie, con
determinazione del presidente, due esperti.
I componenti della Commissione, di cui ai numeri 2) e 3) del secondo comma
di questo articolo e i supplenti durano in carica tre anni e possono essere
confermati.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario
dell'Amministrazione finanziaria nominato col decreto Ministeriale anzidetto.
Le spese occorrenti al funzionamento della Commissione sono a carico del
reclamante. Esse sono liquidate con provvedimento del presidente, non soggetto
ad impugnazione.
a) la determinazione del valore dei beni costituenti la quota eccedente;
b) la scelta dei beni attribuiti alla quota eccedente o avverso la
decisione dell'Ufficio tecnico erariale sulla indivisibilità di un immobile;
c) la determinazione dell'estimo o dell'imponibile, ai fini del computo
delle quote consentite e di quelle eccedenti.
Il ricorso è notificato all'Ente per mezzo di ufficiale giudiziario.
Nel caso di cui alla precedente lettera a) la Commissione procede alla
stima diretta degli immobili con riguardo alla media dei prezzi dell'ultimo
quinquennio, depurata dall'aliquota del 20 %.
La decisione della Commissione deve essere motivata ed è notificata, a
cura della segreteria, al ricorrente e all'Ente per mezzo di ufficiale
giudiziario.
Avverso tale decisione è ammesso solo ricorso per revocazione nel caso
previsto dall'art. 494, n. 4 del C. P. C., entro trenta giorni dalla notifica.
Il presidente della Commissione, con decreto in calce al ricorso,
stabilisce la misura del deposito per spese da effettuarsi dal ricorrente e
fissa l'udienza di comparizione delle parti.
Dell'udienza fissata è dato tempestivo avviso alle parti a cura della
segreteria della Commissione.
Nel caso di mancato deposito del ricorso nel termine di cui al primo comma
o di mancato deposito della somma stabilita dal presidente prima dell'udienza
fissata per la comparizione, il ricorso decade.
Sono ammesse avanti la Commissione la rappresentanza e la difesa di
procuratori legali e di avvocati.
Il decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno, è
trascritto ed è titolo esecutivo per il rilascio dell'immobile.
L'intendente di finanza rilascia all'Ente copia autentica del decreto.
Il decreto è notificato, nella forma delle citazioni, alle persone nei
cui diritti l'Ente è sostituito.
Gli eventuali vincoli dotali sono trasferiti sui titoli attribuiti, a
norma dell'art. 32, in corrispettivo dei beni che vi erano soggetti.
I certificati frutteranno l'interesse del 4 % annuo pagabile in due
semestralità posticipate al 1° gennaio ed al 1° luglio.
Il pagamento degli interessi avviene presso gli istituti incaricati dal
Consiglio di amministrazione dell'Ente dietro presentazione dei certificati e
con fondi somministrati dal Tesoro su appositi stanziamenti nel bilancio dello
Stato.
La cessione dei certificati a persone non appartenenti alla razza ebraica,
per atto tra vivi, potrà essere fatta solo per costituzione di dote o per
l'adempimento di una obbligazione di data certa e anteriore a quella entrata in
vigore del presente decreto ovvero derivante da fatto illecito.
Nel caso di trasferimento del titolo a persona non considerata di razza
ebraica, quando ciò sia consentito, il certificato è sostituito con uno
speciale titolo obbligazionario al portatore da emettersi dall'Ente secondo le
disposizioni che saranno emanate con le norme di attuazione del presente
decreto.
a) di effettuare, in casi di comprovata necessità, operazioni di
anticipazione sui certificati speciali a condizioni da determinarsi annualmente
dal Consiglio di amministrazione con deliberazione da approvarsi dal Ministro
per le finanze;
b) di riscattare i certificati speciali previa autorizzazione del
Ministro per le finanze e con le modalità da questo stabilite.
Gli interessi del 4 % a favore dell'avente diritto decorrono dal giorno
del rilascio dell'immobile all'Ente.
L'Ente potrà anche dare all'avente diritto, in permuta un immobile.
a) per crediti di data certa ed anteriore all'entrata in vigore del
presente decreto;
b) per obbligazioni derivanti da fatto illecito.
Il relativo pagamento è fatto in contanti.
Il Ministro per le finanze potrà inoltre autorizzare la vendita di
determinati immobili, stabilendone le modalità
Tali titoli, di pertinenza del Tesoro, che ne riscuoterà i relativi
interessi versandoli al bilancio dello Stato, saranno custoditi presso la
Tesoreria centrale del Regno a garanzia dei certificati speciali emessi
dall'Ente.
Nel caso di avvenuta vendita, ha diritto ad ottenere in contanti il prezzo
di vendita, previa restituzione all'Ente dei certificati avuti in pagamento.
Eguali diritti spettano: a) alle persone indicate nell'articolo 30 nel
caso che esse non abbiano fatto valere tempestivamente i loro diritti; b) al
denunziante, se la denunzia è stata l'effetto di un errore di fatto in ordine
alle circostanze previste nell'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728, o ad erronea interpretazione di tale testo di legge ed il
denunziante non debba essere considerato appartenente alla razza ebraica, a
norma del detto art. 8.
Art. 44
La denunzia deve essere fatta entro 90 giorni da quello in cui l'aumento
si è verificato se si tratta di persona residente nel Regno ed entro 180 se
residente all'estero.
Qualora i beni successivamente acquistati a qualunque titolo determinano,
alla data in cui l'acquisto si verifichi, una eccedenza dai limiti consentiti, i
beni stessi sono trasferibili all'Ente limitatamente alla parte eccedente, con
le norme di cui al capo primo e seguenti di questo titolo, in quanto
applicabili, ferma restando la disponibilità dei beni già dichiarati non
eccedenti.
E' ammesso il ricorso alla Commissione provinciale per ottenere che
all'Ente sia trasferito, in sostituzione dell'immobile successivamente
acquistato, uno degli immobili rimasti in piena disponibilità.
Ogni alienazione diversamente fatta è nulla di pieno diritto salva la
facoltà di donare prevista dall'art. 6 e da esercitarsi nel termine di giorni
centottanta da quello in cui l'aumento di patrimonio si è verificato.
E' applicabile alle donazioni di cui al comma precedente la disposizione
dell'ultimo comma dell'art. 6.
A coloro che non adempiono, nel termine prescritto, all'obbligo della
denunzia o forniscono indicazioni inesatte o incomplete si applicano le
disposizioni penali dell'art. 15.
a) il consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà
b) la devoluzione del fondo enfiteutico;
c) le nuove costruzioni edilizie;
d) la cessazione dello stato di fallimento, qualora non sia stato
liquidato, nel fallimento stesso, tutto il patrimonio immobiliare e l'abbandono
di procedure esecutive immobiliari;
e) la cessazione di destinazione ad uso industriale o commerciale degli
immobili.
Non sono invece considerati incrementi patrimoniali gli aumenti
dell'estimo o d'imponibile verificatasi in ordine ai beni già dichiarati non
eccedenti i limiti di legge.
Per i beni acquistati successivamente e per quelli per i quali sia
avvenuto il consolidamento dell'usufrutto o la devoluzione del fondo
enfiteutico, non sono computati, ai fini della determinazione della quota
consentita e di quella eccedente, gli eventuali aumenti d'estimo o d'imponibile
rispetto agli estimi o gl'imponibili di cui al primo comma dell'art. 17.
Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, che riceveranno la denunzia
di cui all'art. 44, ne daranno comunicazione ai detti Uffici tecnici erariali.
Limitazioni alla partecipazione in aziende industriali e commerciali
Denunzia delle aziende
a) delle quali sono proprietari o gestori a qualunque titolo;
b) appartenenti a società non azionarie, regolari o irregolari, nelle
quali essi sono soci a responsabilità illimitata.
Sono escluse dalla denunzia le aziende artigiane rappresentate
sindacalmente dalla Federazione nazionale fascista degli Artigiani.
La denunzia è redatta in conformità del modulo annesso al presente
decreto.
Nei casi di mancata denunzia procederà ad accertamenti d'ufficio.
Il numero delle persone dipendenti si determina in base al personale
impiegato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Se questo numero risulta inferiore a quello stabilmente impiegato nel
corso dell'anno 1938 o nel periodo stagionale di attività dell'azienda nel
medesimo anno, si tiene conto del numero maggiore, salvo che la diminuzione di
personale corrisponda alle esigenze di un adeguato funzionamento dell'azienda
stessa in relazione alla sua attrezzatura industriale ed organizzazione
commerciale.
a) le aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione;
b) le aziende, di qualunque altra natura, che per il numero del
personale, calcolato con i criteri dell'art. 51, eccedono i limiti stabiliti
dall'art. 10, lettera c), del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
c) le aziende non rientranti nelle precedenti categorie.
Nella categoria di cui alla lettera c) sono comprese possibilmente le
aziende che l'interessato abbia dichiarato tempestivamente di voler conservare.
Gli elenchi di cui alle lettere a) e b) sono trasmessi in copia si
Ministeri delle finanze e delle corporazioni.
Gli elenchi di cui alla lettera c) sono conservati presso il Consiglio
provinciale delle corporazioni, che ne cura gli opportuni aggiornamenti.
Nel caso di denunzie di più aziende, il Consiglio provinciale delle
corporazioni, che ha ricevuto la denunzia e compilato i tre elenchi anzidetti,
ne invia estratti ai Consigli provinciali delle corporazioni, nelle cui
circoscrizioni hanno sede le aziende comprese negli elenchi stessi.
Contro le risultanze degli elenchi di cui alle lettere a) e b) gli
interessati possono presentare ricorso al Ministero per le corporazioni entro il
termine di sessanta giorni dalla pubblicazione anzidetta.
Il Ministro per le corporazioni decide i ricorsi con provvedimento
insindacabile.
Le decisioni sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Non possono neanche alienare i singoli immobili o i beni mobili destinati
all'attrezzatura delle aziende medesime né costituire ipoteche sugli immobili.
Gli atti compiuti in trasgressione delle disposizioni del presente
articolo non producono alcun effetto giuridico rispetto alle aziende che vengano
comprese nelle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 52; rimangono
fermi gli effetti dell'acquisto di singole cose mobili, da parte dei terzi di
buona fede.
Per compiere tali donazioni non sono richieste le autorizzazioni di cui
agli articoli 58 e 63.
Della nomina, sostituzione o cessazione è data notizia nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
Per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di nomina del
commissario, la gestione dell'azienda è sottoposta alla vigilanza del
commissario stesso.
In mancanza del titolare o di un rappresentante o nel caso di rifiuto a
prendere parte alle operazioni anzidette, il pretore, su istanza del
commissario, designa un notaio per assistervi.
Il commissario vigila sulle operazioni aziendali, cura la formazione
dell'elenco dei creditori, riferisce al Ministro per le finanze in ordine agli
atti che ritenga pregiudizievoli alla consistenza dell'azienda. Il Ministro può,
con proprio decreto, disporre che ne sia sospesa l'esecuzione, dare le altre
provvidenze del caso e può anche, con provvedimento insindacabile, disporre che
il commissario di vigilanza assuma la temporanea gestione dell'azienda, anche
prima che sia decorso il termine indicato nell'ultimo comma dell'art. 56.
Il commissario di vigilanza ha, a tutti gli effetti, qualità di pubblico
ufficiale e può compiere ogni verifica necessaria per l'esercizio delle proprie
funzioni.
I trasferimenti debbono, a pena di nullità, essere fatti per atto
pubblico.
Il prezzo di alienazione è investito, a cura e sotto la responsabilità
del notaio rogante, in titoli nominativi di consolidato.
Nel caso di contestazioni o di sequestro o pignoramento del prezzo,
l'ammontare di questo è depositato, a cura del notaio, presso la Cassa depositi
e prestiti.
I titoli nominativi non sono trasferibili, per atto tra vivi, che dietro
autorizzazione del Ministro per le finanze. Nel caso che i titoli pervengano, in
seguito a trasferimento autorizzato o per successione, a persona non considerata
di razza ebraica, può, a richiesta dell'interessato, il tramutamento in titoli
al portatore.
Nel caso di alienazione di un'azienda gestita da un cittadino italiano di
razza ebraica non proprietario e non socio a responsabilità illimitata, non
sono applicabili le disposizioni dei tre commi precedenti quando il proprietario
od i soci non siano considerati di razza ebraica.
La cessione avviene rimanendo salvi i diritti spettanti per legge o per
contratto agli altri soci non considerati di razza ebraica.
Concordate le condizioni del rilievo, ed approvate dal Ministro per le
finanze, il commissario notifica al proprietario il corrispettivo proposto e la
società rilevataria. Ove il proprietario ritenga il corrispettivo inadeguato al
valore dell'azienda, può proporre opposizione, notificandola entro quindici
giorni tanto al commissario, quanto alla società rilevataria.
Sull'opposizione decide insindacabilmente un Collegio composto di tre
membri, nominati uno dal proprietario, uno dall'ente rilevatario e il terzo con
funzioni di presidente, dal Ministro per le finanze.
Nell'atto di opposizione deve, a pena dell'inammissibilità, essere
nominato l'arbitro scelto a norma del comma precedente.
Il Collegio decide anche sulle spese.
Il trasferimento dell'aziende può essere attuato, con l'autorizzazione
del Ministro per le finanze, anche prima della decisione sull'opposizione al
prezzo offerto, in quanto la società rilevataria versi il corrispettivo
concordato col commissario di vigilanza, salvo il successivo pagamento del
supplemento del prezzo, che eventualmente il Collegio arbitrale di cui
all'articolo precedente giudicherà dovuto.
Consegnata l'azienda alla società rilevataria ed assicurato l'impiego o
il deposito del corrispettivo nella misura definitiva determinata, il
commissario di vigilanza cessa dalle sue funzioni.
Il Consiglio provinciale delle corporazioni nomina, per tali aziende, un
liquidatore; può però, ove lo ravvisi opportuno, disporre la gestione
temporanea, nominando un amministratore.
La gestione si svolge sotto la vigilanza e secondo le istruzioni del
Consiglio provinciale delle corporazioni.
Il periodo di gestione temporanea di cui al comma precedente può anche
essere prorogato, ma non può nel complesso eccedere lo spazio di tempo di un
anno.
Durante tale periodo l'alienazione dell'azienda o di singoli opifici od
esercizi della stessa è fatta dall'amministratore, col consenso del titolare,
previa autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni e con le
norme dell'art. 58 per la stipulazione dell'atto e l'impiego o il deposito del
prezzo.
Decorso il periodo anzidetto di gestione temporanea, la azienda è posta
in liquidazione.
Della nomina del liquidatore e dell'amministratore è dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
Il liquidatore investe le somme provenienti dalla liquidazione nelle forme
stabilite dall'art. 58.
L'amministratore ha tutti i poteri occorrenti per l'amministrazione
dell'azienda; con l'autorizzazione del Consiglio provinciale delle corporazioni
può fare assegnazione di somme per spese di famiglia al proprietario o socio
appartenente alla razza ebraica e presenta al Consiglio provinciale delle
corporazioni il conto della propria gestione al termine di essa.
a) quando in un'azienda non appartenente a persone di razza ebraica,
gestita da un cittadino di razza ebraica, il gestore viene sostituito;
b) nel caso di dichiarazione di fallimento;
c) nel caso in cui il titolare, gestore o socio a responsabilità
illimitata ottenga il provvedimento di discriminazione di cui all'art. 14 del R.
decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728;
d) nel caso che l'azienda pervenga in eredità a persona non appartenente
alla razza ebraica.
Nel caso di cui alla lettera a) del comma precedente, la cessazione delle
funzioni del commissario, amministratore o liquidatore è disposta dall'autorità
che lo ha nominato.
Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma precedente, gli aventi
diritto hanno la disponibilità dell'azienda nello stato di fatto e di diritto
in cui si trova e nel caso di avvenuta alienazione o liquidazione cessano le
limitazioni stabilite nel penultimo comma dell'art. 58 in ordine ai titoli avuti
in corrispettivo.
Ove essi continuino nelle loro funzioni oltre il detto termine, il datore
di lavoro è punito con l'ammenda dal lire cinquecento a lire diecimila ed in
caso di mancato successivo licenziamento si applicano all'azienda le
disposizioni di questo decreto.
I cittadini italiani di razza ebraica che siano amministratori o sindaci
di società alle quali appartengono le aziende indicate nell'art. 10 del R.
decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, decadono di diritto dalle loro
rispettive cariche o uffici al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del
presente decreto.
La disposizione del comma precedente non si applica al socio a
responsabilità illimitata nelle società di cui all'art. 47..
Il Ministro per l'interno, durante l'istruttoria di una domanda di
discriminazione a norma dell'art. 14 R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n.
1728, può, su istanza dell'interessato, prorogare, con suo decreto, i termini
di cui ai commi precedenti fino alla decisione in ordine alla domanda stessa.
La stessa facoltà è data per le concessioni e per gli appalti a società
non azionarie, regolari o irregolari, nelle quali sono soci a responsabilità
illimitata persone appartenenti alla razza ebraica, oppure a ditte gestite dalle
persone medesime, se il gestore od il socio non venga sostituito, nel termine
che sarà assegnato, con persona non di razza ebraica e di gradimento
dell'Amministrazione concedente o appaltante.
Nei casi di revoca o risoluzione ai sensi del presente articolo, sarà
corrisposto il prezzo o il saldo delle cose fornite e dei lavori eseguiti fino
al giorno della comunicazione del provvedimento di revoca o di risoluzione, in
base alle condizioni contrattuali, ed il valore dei materiali utili esistenti a
tale data in cantiere, che rimangono acquisiti all'Amministrazione, escluso
qualsiasi altro compenso o indennizzo.
Per l'esercizio della funzione di vigilanza sulle aziende il Comitato di
presidenza ha facoltà di nominare nel proprio seno apposita Commissione con
facoltà di aggregare ad essa uno o più componenti del Consiglio e, previa
autorizzazione del Ministro per le corporazioni, anche persone estranee di
particolare competenza.
Entro lo stesso termine i detti cittadini di razza ebraica debbono
denunziare le aziende delle quali divengono, successivamente all'entrata in
vigore del presente decreto, proprietari, gestori o soci.
Nei casi di cui al primo e secondo comma, si applicano tutte le
disposizioni del presente titolo.
Gli atti e i provvedimenti avanti le Commissioni di cui all'art. 22 ed i
Collegi arbitrali di cui all'art. 61, nonché i ricorsi al Ministro per le
corporazioni ai sensi dell'art. 53, la relativa documentazione e le decisioni
sono esenti dal pagamento delle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie.
Le notificazioni e le pubblicazioni prescritte dal presente decreto si
considerano, per quanto riflette i diritti e le spese di notifica e
d'iscrizione, come fatte nell'interesse dello Stato.
Le tasse di registro e trascrizione, i diritti catastali e gli onorari
notarili per gli atti di alienazione dei beni attribuiti all'Ente di gestione e
liquidazione immobiliare, sono ridotti alla metà dell'ordinario ammontare,
quando non trovino applicazione disposizioni speciali più favorevoli.
Gli atti con i quali dette società rilevano le aziende indicate nel
predetto articolo sono registrati e trascritti con la tassa fissa di lire 20; i
diritti catastali e gli onorari notarili per gli atti medesimi sono ridotti al
quarto.
Il Ministro per le finanze, proponente, è autorizzato a presentare il
relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia
inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 32. - Mancini.
3578-3582
- GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 179
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminati è vietato
l'esercizio della professione di giornalista.
Per quanto riguarda la professione di insegnante privato, rimangono in
vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e 7 del R. decreto-legge 15
novembre 1938-XVII, n. 1779.
Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi transitori
eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in aggiunta agli albi
professionali, elenchi aggiunti dei professionisti di razza ebraica
discriminati.
Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme che regolano la tenuta e
la disciplina degli albi professionali.
Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina dei
rapporti collettivi di lavoro.
I trasgressori sono puniti con l'arresto sino ad un mese e con l'ammenda
sino a lire tremila.
La denunzia deve essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per
l'accertamento della razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17
novembre 1938-XVII, n. 1728.
Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia
deciso con la dichiarazione di non appartenenza del ricorrente alla razza
ebraica.
Ove la denunzia non sia effettuata, gli organi competenti per la tenuta
degli albi o dei ruoli provvederanno d'ufficio all'accertamento.
La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata dai predetti
organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza di detto
termine.
La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo di ufficiale
giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un elenco per
la stessa professione; su domanda dell'interessato è ammesso tuttavia il
trasferimento da un elenco distrettuale all'altro.
Il trasferimento non interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.
a) essere cittadini italiani;
b) essere di specchiata condotta morale e non avere svolto azione
contraria agli interessi del Regime e della Nazione;
c) avere residenza nella circoscrizione della Corte di appello;
d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti
ordinamenti professionali per l'esercizio della rispettiva professione.
Non; parimenti, conseguire l'iscrizione coloro che siano stati o si
trovino sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza;
d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore
a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a
carico;
f) certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo di
residenza del richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto ad
alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con Regio decreto 18 giugno 1937-IX, n. 773;
g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell'albo
professionale.
Essa ha sede presso al Corte di appello, è presieduta dal primo
presidente della Corte medesima, o da un magistrato della Corte, da lui delegato
ed è composta di sei membri, rispettivamente designati dal Ministro per
l'interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di
Stato, dai Ministri per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici e per le
corporazioni, nonché dal presidente della Confederazione fascista dei
professionisti ed artisti.
Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento di almeno
quattro componenti.
Le deliberazioni della Commissione sono motivate; vengono prese a
maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni, agli interessati ed al
procuratore generale presso la Corte di appello, nonché al prefetto, qualora
riguardino esercenti le professioni sanitarie.
I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale, su
proposta del Ministro per la grazia e la giustizia. Essi durano in carica tre
anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione di altri
durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del triennio.
Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento di
almeno cinque componenti.
Il Ministro per la grazia e la giustizia provvede con suo decreto alla
costituzione della Segreteria della predetta Commissione.
Ai provvedimenti adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14,
ultimo comma, e 15.
1° per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco speciale
commessi nell'esercizio della professione;
2° per motivi di manifesta indegnità morale e politica.
Le sanzioni disciplinari sono:
a) censura;
b) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di
sei mesi;
c) cancellazione dall'elenco.
I provvedimenti di cui al comma precedente sono notificati all'interessato
per mezzo di ufficiale giudiziario.
L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere promossa
dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico ministero,
ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione del Commissione ad iniziativa di uno
o più membri.
I fatti addebitati devono essere contestati all'interessato con
l'assegnazione di un termine per la presentazione delle giustificazioni.
a) di perdita della cittadinanza;
b) di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;
c) di trasferimento dell'iscritto all'estero.
Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso a norma
dell'art. 15.
L'iscritto che si trovi sottoposto a procedimento penale, ovvero deferito
per l'applicazione di una delle misure di cui al comma precedente, può essere
sospeso dall'esercizio della professione.
La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino
alla sua revoca.
negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali.
a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve
essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza
ebraica;
b) la professione di farmacista non può essere esercitata se non presso
le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato
con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la farmacia
appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente nei riguardi
degli appartenenti alla razza ebraica;
c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti
incarichi che importino funzioni di pubblico ufficiale, né può essere
consentito l'esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni,
associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile e in
locali da questi dipendenti.
La trasgressione alle disposizioni di cui all'art. 25 importa la
cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi aggiunti,
ovvero dagli elenchi speciali.
Avvenuta la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la
iscrizione nell'elenco speciale, non potranno esercitare alcuna attività
professionale.
Con la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi
prestazione professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non
discriminati a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica.
E' tuttavia in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di
revocare al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico
conferitogli, anche prima della cancellazione dall'albo.
In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro che non hanno maturato il
periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento minimo di pensione se
hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una
indennità di lire mille per ciascun anno di servizio.
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Arnaldo
Mussolini" provvederà alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli
elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del fondo di previdenza
costituito a loro nome e al trasferimento, al nome dei medesimi, della proprietà
della polizza di assicurazione sulla vita, contratta dall'Istituto presso
l'istituto nazionale delle assicurazioni.
Ordiniamo che la presente legge, munita del sigillo dello Stato, sia
inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,
mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Di Revel - Cobolli-Gigli -
Rossoni - Lantini - Alfieri
3421
27-VII-1939 (XVII) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 174
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Tutti i pubblici uffici sono tenuti a corrispondere alle richieste della
Commissione.
Alle persone chiamate a deporre si applicano le disposizioni di cui
all'art. 366, 3° comma, del Codice Penale.
Il parere della Commissione è motivato.
Il parere e tutti gli altri atti della Commissione hanno carattere segreto
e di essi non può essere rilasciata copia a chicchessia e per nessuna ragione.
Il provvedimento del Ministro è insindacabile. Esso ha valore, ad ogni
effetto giuridico, esclusivamente per la dichiarazione di razza; e a tale fine
è annotato in margine all'atto di nascita della persona cui si riferisce.
3582
2-VIII-1939 (XVII) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 179
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
La predetta nullità ha effetto anche nei riguardi delle successioni
aperte prima dell'entrata in vigore della presente legge e per le quali non sia
ancora intervenuta convenzione o sentenza definitiva in ordine alla decadenza
dell'erede o del legatario.
I provvedimenti adottati nei casi di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono
pubblicati per estratto nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Foglio
annunzi della provincia di residenza del richiedente; contro di essi è ammessa
opposizione, da chiunque vi abbia interesse, nel termine di trenta giorni dalla
data dell'ultima pubblicazione.
Sull'opposizione decide il Ministro per l'interno, di concerto con il
Ministro per la grazia e la giustizia, con provvedimento insindacabile.
Se non è stata proposta opposizione nel termine anzidetto, ovvero se
l'opposizione è stata respinta, il provvedimento è annotato nei registri dello
stato civile e della popolazione.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
Ritenuta la necessità di determinare i contributi a carico degli iscritti
negli elenchi speciali per il funzionamento delle Commissioni di cui agli
articoli 12 e 15 della legge stessa;
Di concerto con il Ministro per l'interno, col segretario del P. N. F.
Ministro Segretario di Stato, e coi Ministri per le finanze, per i lavori
pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Art. 1
Quando l'iscritto risulti moroso nel versamento, è disposta la sua
cancellazione dall'elenco speciale dopo una interpellanza notificatagli mediante
lettera raccomandata con assegnazione di un termine non maggiore di giorni
quindici per il versamento stesso.
Le ricevute dei versamenti di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto
debbono essere allegate alla domanda di iscrizione nell'elenco e al ricorso;
quella del versamento di cui all'art. 2 deve essere presentata alla Commissione.
Le domande ed i ricorsi di cui al comma precedente sono dichiarati
irricevibili se non risulti la prova dell'eseguito versamento.
Il contributo annuale di lire cento è dovuto a cominciare dal primo anno
dell'iscrizione, in aggiunta a quello di lire duecento di cui all'art. 1, fermo
il disposto del comma precedente.
Il Ministro per la grazia e giustizia
Grandi
p. il Ministro per l'interno
Buffarini
Il Segretario del P. N. F.
Muti
Il Ministro per le finanze
Di Revel
Il Ministro per i lavori pubblici
Serena
Il ministro per l'agricoltura e le foreste
Tassinari
p. Il Ministro per le corporazioni
Cianetti
Abrogazione del
contributo statale a favore degli asili infantili israelitici
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
VITTORIO EMANUELE
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 3 - "I cittadini italiani, nati da padre ebreo e da madre non
appartenente alla razza ebraica, che ai termini dell'art. 8, ultimo, comma, del
R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, convertito nella legge 5
gennaio 1939-XVII, n. 274, non sono considerati di razza ebraica, possono
ottenere di sostituire, al loro cognome, quello originario della madre, salvo
quanto è disposto dall'art. 158, ultimo comma del R. decreto 9 luglio
1939-XVII, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile.
Nel caso che il cognome originario della madre rientri tra le ipotesi
indicate nel citato art. 158, ultimo comma, del Regio decreto 9 luglio
1939-XVII, n. 1238, gli interessati possono ottenere di cambiare il proprio
cognome con altro non compreso tra dette ipotesi".
Art. 4 - "I cittadini italiani non appartenenti alla razza ebraica,
che abbiano cognomi notoriamente diffusi tra gli appartenenti a detta razza,
possono ottenere il cambiamento del loro cognome con altro, osservato il
disposto dell'art. 158, ultimo comma, del R. decreto 9 luglio 1939-XVII, n.
1238, sull'ordinamento dello stato civile".
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
VITTORIO EMANUELE
Direzione Generale per la Demografia e la Razza
Divisione Razza
Prot. N 2251/30 R. Circolare
Ai Prefetti del Regno
OGGETTO: Eliminazione
dei nominativi ebraici dagli elenchi telefonici.
In relazione a tale disposizione ed allo scopo di facilitarne l'attuazione
si prega di disporre che sia consentito alle Società telefoniche italiane di
consultare presso gli uffici comunali i dati relativi alle denunce di razza di
cui agli art. 9 e 19 del R.D.L. 17.11.1938 N 1728.
Detta consultazione può, del pari, essere consentita a ditte o persone,
che curino la compilazione di guide, almanacchi, indicatori ecc. ecc. di
notevole interesse.
Qualora qualche Prefettura abbia dei dubbi sulla importanza di queste ultime
pubblicazioni e, quindi, sull'opportunità di lasciare consultare gli atti di
cui sopra dagli incaricati delle ditte che tali pubblicazioni curano, potrà
prospettare il caso al Ministero per le occorrenti istruzioni.
Si gradirà un cenno di assicurazione.
Archivio Centrale dello Stato - Roma, Ministero dell'lnterno, Direzione Generale
per la Demografia e la Razza (1938-1943), b. 3, f. 14, sf. 4.
[ da: "La rassegna mensile di Israel", Roma, vol. LIV, n.
1-2 1988, p. 184 ]
2184/2185
28-V-1942 (XX) - GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA - N. 517
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Sono del pari vietati lo smercio dei dischi fonografici e l'importazione
di matrici di dischi previsti dal precedente comma e la successiva riproduzione
delle matrici stesse.
A tale scopo le domande di acquisto di film esteri debbono essere
corredate di elenchi nominativi degli autori delle opere utilizzate per la
produzione dei film medesimi e di coloro che hanno ad essa concorso con
contributi artistici e tecnici di notevole importanza.
Agli stessi criteri indicati nel primo comma del presente articolo dovrà
attenersi il Ministero della cultura popolare nell'accordare o meno ai film
importati dall'estero il nulla osta per la proiezione in pubblico di cui
all'art. 1 del regolamento per la vigilanza governativa sulle pellicole
cinematografiche approvato con R. decreto-legge 24 settembre 1923-I, n. 3287.
Nei riguardi degli autori ed artisti italiani e degli autori ed artisti
stranieri od apolidi, residenti nel Regno, l'inclusione nell'elenco dovrà
essere preceduta dall'accertamento della posizione razziale, da parte del
Ministero dell'interno, secondo le norme contenute negli articoli 8 e 26 del R.
decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.
Tali elenchi sono pubblici.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
VITTORIO EMANUELE
PER
GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Con la parola ebrei sono denominati nella presente legge i cittadini
italiani, tanto metropolitani che libici, di razza ebraica.
1° che alla data del 1° gennaio 1942-XX professasse la religione
ebraica, o fosse iscritto ad una comunità israelita della Libia, o facesse in
qualsiasi modo manifestazioni di ebraismo;
2° che sia nato da genitori o da padre di religione ebraica,
salvo che egli non professi la religione mussulmana da data anteriore al 1°
gennaio 1942-XX;
3° che, essendo ignoto il padre, sia nato da madre di religione
ebraica, salvo che egli professi da data anteriore al 1° gennaio 1942-XX la
religione mussulmana.
Per quanto riguarda l'appartenenza dei cittadini italiani metropolitani
alla razza ebraica, rimane fermo il disposto dell'art. 8 del R. decreto-legge
17 novembre 1938-XVII, n. 1728, concernente provvedimenti per la difesa della
razza italiana, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 274.
Contro il provvedimento di attribuzione del cittadino italiano libico
alla razza ebraica, è ammesso ricorso, entro un mese dalla notifica, della
annotazione suddetta, al Governatore generale che decide definitivamente,
sentito il parere di una commissione composta dal procuratore generale del Re
Imperatore presso la Corte d'appello di Tripoli, dall'Ispettore del Partito
Nazionale Fascista e dal Direttore degli affari politici.
Tutti gli estratti dei registri indicati nel comma primo ed i
certificati relativi debbono fare menzione della annotazione di appartenenza
alla razza ebraica.
Uguale menzione deve farsi negli atti relativi a concessioni o ad
autorizzazioni della pubblica autorità.
I presidenti delle comunità israelitiche e tutti coloro che
contravvengono agli obblighi imposti dal presente articolo sono puniti con
l'arresto fino ad un anno ovvero con l'ammenda fino a lire diecimila.
Precettazione civile.
Fermo restando il disposto dell'art. 10, lettera b) del R. decreto-legge
17 novembre 1938-XVII, n. 1728, gli ebrei cittadini italiani metropolitani e
libici non possono esercitare in Libia l'ufficio di tutore o curatore di
minorenni od incapaci appartenenti a religione diversa da quella ebraica e che
siano cittadini italiani metropolitani e libici.
La privazione della patria potestà nell'ipotesi prevista dall'art. 11 del
Regio decreto-legge suddetto è disposta dal giudice tutelare anche per i figli
cittadini italiani libici, su istanza degli interessati o del pubblico
ministero, o qualora trattasi di figli appartenenti alla religione mussulmana,
del Cadi.
Oltre il divieto di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728, gli ebrei in Libia non possono avere alla proprie dipendenze
domestici professanti la religione mussulmana.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire mille a lire
cinquemila.
La legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055, concernente disposizioni in materia
testamentaria, nonché sulla disciplina dei cognomi, nei confronti degli
appartenenti alla razza ebraica, si applica anche ai cittadini italiani libici
di razza ebraica.
I cambiamenti di cognome dei cittadini italiani libici di razza ebraica
sono disposti; con decreto del Governatore generale, pubblicato nel Bollettino
ufficiale del Governo della Libia.
I cambiamenti di cognome dei cittadini italiani di razza ebraica residenti
in Libia, oltre che nella Gazzetta Ufficiale del Regno, debbono essere
pubblicati nel Bollettino ufficiale del Governo della Libia.
I genitori cittadini italiani libici di razza ebraica non possono imporre
ai loro figli nomi non ebraici.
I cittadini italiani libici di razza ebraica non possono tradurre o
sostituire i loro nomi ebraici con nomi di apparenza cristiana o mussulmana.
Coloro che avessero già avuto nomi non ebraici debbono, entro tre mesi
dalla pubblicazione della presente legge, riassumere l'originario nome ebraico.
S'intendono per nomi ebraici i nomi usati esclusivamente dagli ebrei,
anche se tratti da lingua diversa dall'ebraica.
I contravventori sono puniti con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda fino
a lire tremila.
Gli ebrei in Libia non possono: a) essere proprietari o
gestori a qualsiasi titolo di aziende dichiarate, a termini del R. decreto-legge
18 novembre 1939-XVIII, n. 2488, e del R. decreto 18 luglio 1930-VIII, n. 1455,
interessanti la difesa dello Stato;
b) essere proprietari o gestori di aziende di qualunque natura che
impieghino oltre venti persone, né avere di dette aziende la direzione o,
trattandosi di società, esercitarvi le funzioni di amministratore o di sindaco;
c) essere proprietari di terreni il cui valore complessivo ecceda le
lire trecentomila (300.000) tenuto conto degli immobili eventualmente posseduti
in Italia, nel Regno d'Albania, negli altri territori dell'Africa italiana e nei
Possedimenti italiani;
d) essere proprietari di fabbricati o di aree edilizie il cui valore
complessivo ecceda le lire cinquecentomila (500.000) tenuto conto degli immobili
eventualmente posseduti in Italia, nel Regno d'Albania, negli altri territori
dell'Africa italiana o nei Possedimenti italiani;
e) prestare comunque la loro opera in aziende che interessano la
difesa dello Stato;
f) essere beneficiari di concessioni demaniali siano agricole che
forestali o minerarie.
Le concessioni in corso di esecuzione sono revocate.
Ai concessionari è rimborsata la somma spesa utilmente, da determinarsi
ad insindacabile giudizio del Governo, in base al calcolo estimativo effettuato
dagli uffici tecnici competenti rispettivamente per le concessioni agricole o
forestali e per le concessioni minerarie.
E' istituito un ente, al quale deve essere trasferita la parte di
patrimonio immobiliare eccedente ai limiti consentiti agli ebrei.
L'ente anzidetto è denominato "Ente libico di gestione e
liquidazione immobiliare", ha la sede in tripoli, ed ha il compito di
provvedere all'acquisto, alla gestione ed alla vendita dei beni indicati nel
primo comma.
L'Ente è amministrato da un consiglio così composto:
dal presidente, nominato dal Ministro per l'Africa Italiana,
d'intesa con il Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario
di Stato, e con il Ministro per le finanze;
dal Segretario generale del Governo della Libia o da persona da lui
delegata;
dal primo presidente della Corte d'appello di Tripoli;
dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista per la Libia;
dai direttori di Governo competenti per gli affari politici,
economici e finanziari;
dall'avvocato dello Stato della Libia;
dal direttore della Banca d'Italia di Tripoli.
Il collegio dei sindaci è formato da un consigliere della Corte dei
conti, dal ragioniere capo della Ragioneria del Governo e dal segretario del
Comitato corporativo della Libia.
Il pagamento del corrispettivo degli immobili trasferiti all'Ente a norma
del primo comma del presente articolo, è fatto con speciali certificati
trentennali all'interesse del quattro per cento che l'Ente è autorizzato ad
emettere a tal fine.
I titoli avranno corso soltanto in Libia.
Le norme per il funzionamento dell'Ente libico di gestione e liquidazione
immobiliare saranno emanate dal Ministro per l'Africa Italiana di concerto con
il Ministro per le finanze.
In Libia gli ebrei non possono:
a) essere proprietari o gestori di aziende di credito e di
assicurazione;
b) essere proprietari o gestori di aziende di navigazione, di
trasporti e di spedizione;
c) esercitare il commercio di importazione ed esportazione;
d) esercitare il commercio all'ingrosso;
e) far parte di cooperative;
f) essere proprietari di case di produzione, di noleggio e
distribuzioni di pellicole cinematografiche;
g) essere proprietari di imprese ed agenzie teatrali e di
spettacolo;
h) essere proprietari di periodici ed agenzie di informazioni e di
stampa di opere non strettamente confessionali;
i) esercitare qualsiasi attività nella radiodiffusione.
Per ragioni di pubblico interesse il Governatore generale, sentito
l'Ispettore del Partito Nazionale Fascista ed il Comitato corporativo della
Libia, può consentire deroghe ai divieti di cui alle lettere a), b), c), d) di
durata non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
L'esercizio da parte degli ebrei delle professioni di mediatore,
piazzista, procacciatore d'affari, nonché di rappresentante ai sensi degli
articoli 2203 e 2209 del Codice civile, è sottoposto a speciale autorizzazione
del Governo. Uguale autorizzazione è necessaria per gli enti in cui siano
rappresentati interessi ebraici e che esercitano le suddette attività.
Le società nelle quali siano comunque rappresentati interessi ebraici non
possono esercitare le attività elencate nel primo comma del presente articolo.
I contravventori alle norme suddette sono puniti con l'arresto sino ad un
anno e con l'ammenda sino a lire ventimila.
L'esercizio in Libia di ogni altra attività industriale e commerciale da
parte di società e altri enti in cui siano rappresentati notevoli interessi di
ebrei, nonché l'esercizio delle stesse da parte di ebrei; oltre che alle
limitazioni previste ed alle condizioni poste da leggi e disposizioni vigenti in
Libia, è sottoposto al controllo del Governo.
<
La legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, concernente la disciplina
dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini italiani di razza
ebraica, integrata per quanto riguarda la professione di attuario dall'art. 20
della legge 9 febbraio 1942-XX, n. 194, è estesa alla Libia con le seguenti
modificazioni ed adattamenti:
1° le norme riguardanti i cittadini italiani metropolitani di razza
ebraica sono estese ai cittadini italiani libici di razza ebraica;
2° per due anni dall'entrata in vigore della presente legge è
consentito ai professionisti di razza ebraica di assistere i cittadini italiani
con statuto personale e successorio mussulmano ed i cittadini italiani libici di
religione mussulmana, oltre le persone appartenenti alla razza ebraica;
3° la Commissione distrettuale prevista dall'art. 12 della legge 29
giugno 1939-XVII, n. 1054, è composta dal Primo presidente della Corte di
appello di tripoli o da un magistrato della Corte medesima da lui delegato, con
funzioni di presidente, da un rappresentante del Governo, da un rappresentante
del Partito nazionale Fascista e da un rappresentante dell'Associazione fascista
dei professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia;
I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Governatore
generale.
4° oltre che nei casi previsti dall'art. 20 della legge 29 giugno
1939-XVII, n. 1054, la cancellazione dall'elenco speciale dei professionisti di
razza ebraica è effettuata anche in seguito all'applicazione di una delle
misure di sicurezza previste dall'ordinamento di polizia per la Tripolitania e
la Cirenaica approvato con R. decreto 6 luglio 1933-XI, n. 1101;
5° le norme per la determinazione dei contributi da porsi a carico
degli iscritti negli elenchi speciali della Libia, per il funzionamento della
Commissione di cui al precedente n. 3 e di quella di cui all'art. 15 della legge
29 giugno 1939-XVII, n. 1054, sono emanate dal Procuratore generale del Re
Imperatore presso la Corte di appello di Tripoli;
6° ai componenti la Commissione centrale prevista dall'art. 16
della legge 29 giugno 1939-XVII, n. 1054, ne è aggiunto uno, designato dal
Ministro per l'Africa Italiana, quando si tratti di ricorsi contro provvedimenti
adottati dalla Commissione di cui ai commi precedenti;
7° i termini previsti dagli articoli 6 e 24 della legge 29 giugno
1939-XVII, n. 1054, decorrono dalla pubblicazione della presente legge nel
Bollettino ufficiale del Governo della Libia.
E' proibita agli ebrei qualsiasi pubblicazione di carattere non
strettamente confessionale anche su periodici.
Le pubblicazioni fatte in deroga al precedente comma sono confiscate ed i
contravventori, nonché coloro che le stampano, le mettono in commercio o le
diffondono, sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a
lire diecimila.
Il R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779, concernente
l'integrazione ed il coordinamento in unico testo delle norme emanate per la
difesa della razza nella scuola italiana, convertito nella legge 5 gennaio
1939-XVII, n. 98, si applica alla Libia, anche nei confronti dei cittadini
italiani libici di razza ebraica, con i seguenti adattamenti:
1° nelle scuole per mussulmani della Libia non possono essere
iscritti ebrei;
2° le scuole elementari di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 15
novembre 1938-XVII, n. 1779, verranno istituite in Libia nelle località in cui
il numero dei fanciulli di razza ebraica dai 6 ai 12 anni, anche se i loro
genitori abbiano conservata la cittadinanza o la sudditanza straniera, sia
superiore a 20;
3° le attribuzioni deferite dall'art. 5 del R. decreto-legge 15
novembre 1938-XVII, n. 1779, al ministro per l'educazione nazionale e al
Provveditore agli studi, sono esercitate per la Libia rispettivamente dal
Ministro per l'Africa Italiana e dal Sopraintendente scolastico;
4° la concessione del beneficio del valore legale degli studi e
degli esami prevista dall'art. 6 del R. decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n.
1779, verrà deliberata dal Ministro per l'Africa Italiana, a favore delle
scuole ebraiche che si trovino nelle condizioni stabilite, limitatamente agli
alunni interni, senza che peraltro si richieda alle stesse la qualità di
associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio, la quale non è prevista
per le scuole della Libia, e fatta eccezione per gli esami di maturità e di
abilitazione che hanno luogo solo negli istituti governativi;
5° in deroga all'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre
1938-XVII, n. 1728, il Ministro per l'Africa Italiana è autorizzato a istituire
un ruolo locale riservato a maestri di razza ebraica per provvedere
all'insegnamento nelle scuole elementari per alunni di razza ebraica.
Nelle scuole suddette, ai posti che non sia possibile coprire con maestri
di ruolo, provvede, di anno in anno, il Governo della Libia mediante maestri
provvisori.
Nulla è innovato per quanto riguarda il pubblico esercizio del culto e le
attività delle comunità israelitiche in Libia secondo le disposizioni vigenti.
Tuttavia:
1° è soppresso il terzo comma dell'art. 4 delle norme per il
funzionamento delle comunità israelitiche della Cirenaica, approvate con R.
decreto 18 giugno 1931-IX, n. 957;
2° è inibito alle comunità israelitiche della Libia
l"acquisto a qualunque titolo di beni immobili fuorché per riconosciute
esigenze di culto o per pubblica assistenza ai membri bisognosi delle comunità
stesse, previo consenso del Governo della Libia;
3° è soppresso il terzo comma dell'art. 1 delle norme approvate
con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 957, per il quale le comunità israelitiche
della Libia fanno parte della Unione delle comunità israelitiche italiane;
4° le attuali comunità israelitiche di Tripoli e di Bengasi
comprendono fra i loro iscritti esclusivamente gli ebrei cittadini italiani
libici. Il loro rabbino capo deve essere un cittadino italiano libico;
5° per gli ebrei cittadini italiani metropolitani residenti in
Libia è costituita in Tripoli una comunità israelitica speciale, regolata
dalle norme che saranno emanate con decreto Reale ai sensi dell'art. 44 del R.
decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, sull'ordinamento organico per
l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n.
675;
6° oltre alle attuali comunità israelitiche di Tripoli e di
Bengasi ed a quella prevista al n. 5, nessuna altra comunità israelitica può
essere creata in Libia;
7° il Governatore generale è autorizzato a revocare le deleghe
date alle comunità israelitiche per l'esercizio di funzioni pubbliche in
applicazione di leggi e regolamenti.
Fermo il disposto dell'art. 13 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,
n. 1728, nulla è innovato in ordine alle cariche ebraiche ed ai ruoli locali di
ebrei sia metropolitani che libici, occorrenti in Libia per l'Amministrazione
civile e giudiziaria e per l'istruzione delle collettività ebraiche.
Previo consenso del Ministro per l'Africa Italiana, il Governatore
generale può autorizzare amministrazioni ed enti civili a tenere in servizio il
personale metropolitano e libico di razza ebraica d'ordine e salariato, il quale
sarà iscritto in speciali ruoli locali.
Per i cittadini italiani libici di razza ebraica, la discriminazione
prevista dagli articoli 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,
n. 1728, è disposta, secondo i criteri ivi indicati, e tenendo conto anche di
speciali benemerenze acquisite durante l'attuale stato di guerra, dal
Governatore generale, e la dichiarazione relativa è fatta con suo decreto non
soggetto ad alcun gravame sia in via amministrativa sia in via giurisdizionale,
udita una Commissione costituita dal segretario generale del Governo che la
presiede, dall'Ispettore del Partito Nazionale Fascista, dai direttori di
Governo competenti per gli affari politici, economici e finanziari.
La discriminazione conferita dal Ministro per l'Interno a tenore degli
articoli 14, 15 e 16 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e dal
Governatore generale a norma del comma precedente, esclude in Libia il
discriminato dall'applicazione delle disposizioni dell'art. 13, lettera h) del
R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, e dell'art. 9, esclusa la
lettera a), della presente legge.
Il Governatore generale ha la facoltà, caso per caso, sentito l'Ispettore
del Partito Nazionale Fascista ed il Comitato corporativo della Libia, di
sospendere nei riguardi dei discriminati le limitazioni previste dall'art. 11
della presente legge.
Le controversie relative all'applicazione della presente legge sono
risolte, caso per caso, con provvedimento insindacabile del Ministro per
l'Africa Italiana.
Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili,
anche per gli ebrei stranieri e apolidi assimilando i cittadini ai cittadini
italiani metropolitani di razza ebraica, e i sudditi e protetti ai cittadini
italiani libici di razza ebraica.
Per la prima applicazione dell'art. 9 gli ebrei, entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno denunziare agli uffici
delle imposte del luogo ove hanno la residenza gli immobili di loro pertinenza,
sia a titolo di proprietà piena o nuda, sia a titolo di concessione perpetua,
secondo i contratti di natura locale. Non sono compresi tra gli immobili quelli
adibiti ad uso industriale o commerciale, se il proprietario o il concessionario
sia anche il titolare dell'azienda cui essi sono destinati nonché quelli per
cui sono in corso procedure di esecuzione immobiliare.
Il valore del patrimonio immobiliare è accertato da due Commissioni di
nomina governatoriale, costituite, una a Tripoli per le province di Tripoli e
Misurata e per il territorio del Sahara libico, ed una a Bengasi, per le
province di Bengasi e Derna, composte dai rispettivi procuratori delle imposte,
titolari degli uffici, dei procuratori del Registro, capi degli uffici, e da un
tecnico degli uffici fondiari.
La valutazione viene effettuata in base alla media dei valori in comune
commercio risultanti dalla contrattazioni dell'ultimo triennio precedente il 10
giugno 1940-XVIII, riflettenti gli immobili oggetto di stima o, in mancanza, da
quelle relative ad altri immobili ubicati nella stessa località ed in analoghe
condizioni dei primi o ad essi comparabili. A tal fine sarà tenuto conto dei
documenti autentici esistenti presso pubblici uffici.
Tale valutazione è fatta con riguardo alla consistenza complessiva dei
beni alla data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui
successivamente vi siano stati trapassi di proprietà a titolo oneroso o
gratuito - salvo per questi ultimi , le eventuali deroghe previste da
particolari disposizioni - per atti tra vivi, o mortis causa, o per
espropriazione per causa di pubblica utilità.
Contro le valutazioni in base all'art. 21 è ammesso ricorso da parte
degli interessati entro sessanta giorni dalla notificazione di esso.
Il ricorso è giudicato insindacabilmente da una Commissione di nomina
governatoriale con sede presso la Corte di appello di Tripoli, e composta dal
primo presidente della Corte medesima, o da un suo delegato, che la presiede, da
un ingegnere designato dall'Associazione fascista dei professionisti ed artisti
e dirigenti di azienda della Libia, se trattasi di immobili urbani; se trattasi
di immobili rustici i due membri sono un ispettore dell'Ispettorato agrario del
Governo ed un dottore in agraria designato dall'Associazione fascista dei
professionisti ed artisti e dirigenti di azienda della Libia. Alla Commissione
possono in determinati casi essere aggregati due esperti scelti dal presidente.
Le spese occorrenti per il funzionamento della Commissione sono a carico
del reclamante e vengono liquidate con provvedimento del Presidente, non
soggetto ad impugnazione.
La presente legge che si applica anche nel territorio del Sahara libico,
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale del Governo della Libia.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
VITTORIO EMANUELE
- Grandi - Di Revel
A tutti i Capi delle Provincie Libere
Nr. 5. Comunicasi, per la immediata esecuzione, la seguente ordinanza di Polizia
che dovrà essere applicata in tutto il territorio di codesta Provincia:
1. Tutti gli ebrei, anche se discriminati, a qualunque nazionalità
appartengano, e comunque residenti nel territorio nazionale debbono essere
inviati in appositi campi di concentramento. Tutti i loro beni, mobili ed
immobili, debbono essere sottoposti ad immediato sequestro, in attesa di essere
confiscati nell'interesse della Repubblica Sociale Italiana, la quale li
destinerà a beneficio degli indigenti sinistrati dalle incursioni aeree
nemiche.
2. Tutti coloro che, nati da matrimonio misto, ebbero, in applicazione delle
leggi razziali italiane vigenti, il riconoscimento di appartenenza alla razza
ariana, debbono essere sottoposti a speciale vigilanza dagli organi di polizia.
Siano per intanto concentrati gli ebrei in campi di concentramento provinciali
in attesa di essere riuniti in campi di concentramento speciali appositamente
attrezzati.
Archivio Centrale dello Stato-Roma, RSI, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Gabinetto b. 57, cat. 3.2.2, f. 2012 (cfr. Renzo De Felice, Storia degli
ebrei italiani sotto il fascismo, quarta edizione, Torino 1988, p. 447).
Il documento è conservato nei Fondi Prefettura di vari Archivi di Stato
provinciali con la data di ricevimento 1 dicembre 1943.
[ da: "La rassegna mensile di Israel", Roma, vol. LIV, n.
1-2 1988, p. 198 ]
A tutti i Capi delle Provincie Libere
459. Riferimento recenti provvedimenti emessi a carico appartenenti alla razza
ebraica disponete che tutte le Comunità israelitiche siano sciolte et i beni
vengano sottoposti a sequestro.
Archivio di Stato di Genova, Fondo Prefettura, Atti ex Repubblica Sociale
Italiana, p. 35, f. 10; e altri Archivi di Stato provinciali, Fondi Prefettura.
[ da: "La rassegna mensile di Israel", Roma, vol. LIV, n.
1-2 1988, p. 197 ]
Ogni cinque anni il cittadino sarà chiamato a pronunziarsi sulla nomina del
Capo della Repubblica.
Nessun cittadino, arrestato in flagrante o fermato per misure preventive, potrà
essere trattenuto oltre i sette giorni senza un ordine dell’autorità
giudiziaria.
Nel Partito, ordine di combattenti e di credenti, deve realizzarsi un organismo
di assoluta purezza politica, degno di essere il custode dell’idea
rivoluzionaria.
Tale politica si adopererà inoltre per la realizzazione di una comunità
europea, con la federazione di tutte le Nazioni che accettino i seguenti
principi fondamentali:
I pubblici servizi e, di regola, le fabbricazioni belliche debbono venire
gestiti dallo Stato a mezzo di Enti parastatali.
Ciò è del resto previsto dalle leggi vigenti, alla cui applicazione il Partito
e le organizzazioni sindacali stanno imprimendo l’impulso necessario.
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
CAPO DEL GOVERNO
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto il decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, contenente provvedimenti
per la difesa della razza italiana;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 126, convertito con
modificazioni, nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante norme di
attuazione ed integrazione delle disposizioni di cui all'art. 10 del D. L. 17
novembre 1938, n. 1728, relative ai limiti di proprietà immobiliare e di
attività industriale e commerciale per i cittadini italiani di razza ebraica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Art. 1
a) essere proprietari, in tutto o in parte, o gestori, a qualsiasi
titolo, di aziende di qualunque natura, né avere di dette aziende la direzione,
né assumervi comunque l'ufficio di amministratore o di sindaco;
b) essere proprietari di terreni, né di fabbricati e loro
pertinenze;
c) possedere titoli, valori, crediti e diritti di compartecipazione
di qualsiasi specie, né essere proprietari di altri beni mobiliari di qualsiasi
natura.
La denuncia deve essere fatta entro 30 (trenta) giorni dalla data di
applicazione del presente decreto e, per le obbligazioni sopravvenute, entro
trenta giorni dalla data in cui queste siano sorte o divenute liquide.
Sono tenuti alla denuncia di cui sopra le persone fisiche di nazionalità
italiana, che hanno la residenza o il domicilio nel territorio dello Stato e
tutti gli enti di natura privata ivi comprese le società commerciali, le
associazioni e gli enti di fatto di nazionalità italiana, che hanno la loro
sede principale nel territorio dello Stato.
Sono inoltre tenuti alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le
condizioni prevedute nel comma precedente, le persone fisiche o giuridiche
qualunque sia la loro nazionalità, per i beni appartenenti a persone di razza
ebraica, da esse detenuti nel territorio dello Stato, e per i debiti verso dette
persone, afferenti ad attività commerciale da essi ivi esercitate.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ad ogni specie di
deposito chiuso esistente presso istituti o aziende di credito ed intestato a
persone di razza ebraica.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto , l'apertura degli
scomparti locati presso Istituti o aziende di credito di cittadini italiani di
razza ebraica, come il ritiro o l'apertura degli altri depositi chiusi intestati
ai cittadini stessi, non può farsi se non nei modi stabiliti dal successivo
art. 10.
E' vietata del pari alle persone di nazionalità italiana la consegna di
beni, da essi detenuti appartenenti a persone di razza ebraica, salva la
disposizione di cui al citato articolo 8.
Eguale divieto si applica agli stranieri per i beni appartenenti a persone
di razza ebraica, da essi detenuti nel territorio dello Stato.
In attesa dei provvedimenti di cui all'art. 10 del presente decreto è
inoltre vietato di procedere all'apertura degli scomparti in impianti fissi di
sicurezza dati in locazione a persone di razza ebraica presso Istituti od
aziende di credito.
Questa disposizione non si applica per gli atti compiuti dall'Ente di
gestione e Liquidazione Immobiliare, né per i trasferimenti a causa di morte
per successioni apertesi prima dell'entrata in vigore del presente decreto, né
per quelli effettuati per ordine dell'Autorità.
Su proposta dell'Intendente di Finanza, il Capo della provincia può
dichiarare nulle, con apposito decreto, le donazioni avvenute ai sensi dell'art.
6 del decreto legge 3 febbraio 1939, n. 126, nonché gli atti di trasferimento
di beni di pertinenza ebraica conclusi anteriormente al 1 dicembre 1943,
qualora, da fondati elementi, le donazioni ed i trasferimenti risultino fittizi
e fatti al solo scopo di sottrarre i beni ai provvedimenti razziali.
Avverso il Capo della provincia è ammesso ricorso al Ministro
dell'Interno entro trenta giorni da quello della notifica del decreto stesso.
Sui ricorsi della specie decide il Ministro dell'Interno d'intesa con
quello delle Finanze con provvedimento non soggetto ad alcun gravame, né in via
amministrativa, né in via giurisdizionale.
Il decreto di trasferimento sarà trasmesso in copia autentica esecutiva
dal Capo della provincia all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare.
Altra copia del decreto, con le corrispondenti denuncie, è rimessa dal
Capo della provincia al Ministero delle Finanze.
Detto decreto è titolo esecutivo per il rilascio immediato da parte
dell'ebreo espropriato o dei terzi detentori dei beni in esso compresi, senza
che sia necessaria la notificazione del decreto stesso, né di precetto. Il
decreto è: immediatamente eseguibile anche nei confronti degli eredi-ebrei,
ancorché discriminati e di nazionalità straniera dell'espropriato.
Il rilascio avverrà a richiesta dell'Ente di Gestione e Liquidazione
Immobiliare, od in nome e per conto dell'Ente stesso a richiesta di uno degli
istituti di Credito Fondiario delegati dall'Ente di cui al successivo art. 13, a
mezzo di Ufficiale Giudiziario nei modi stabiliti dall'art. 608 C. P. C. e senza
preavviso di cui al primo capoverso dello stesso articolo.
Contro il decreto di trasferimento emanato dal Capo della provincia non
sono ammesse opposizioni al rilascio, né in via amministrativa, né in via
giudiziaria. Qualora fossero proposte opposizioni giudiziali, queste non
potranno sospendere il rilascio dei beni confiscati.
Avverso il decreto di confisca emesso dal Capo della Provincia, gli
interessati possono ricorrere al Ministero dell'Interno, entro sessanta giorni
da quello della pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale
d'Italia.
Il Ministro dell'Interno decide, d'intesa con quello delle Finanze, con
provvedimento non soggetto ad alcun gravame, né in via amministrativa, né in
via giurisdizionale.
Il ricorso di cui al presente articolo non sospende il rilascio dei beni
confiscati.
I terzi creditori delle persone di razza ebraica potranno far valere i
loro diritti con le norme ordinarie nei confronti dell'Ente di gestione e
Liquidazione Immobiliare, purché si tratti di crediti di data certa ed
anteriore al primo dicembre 1943.
Sui beni confiscati potranno inoltre essere soddisfatti i seguenti
creditori, ad esclusione di qualsiasi altro, e ferme le cause di prelazione fra
essi stabilite dalla legge:
1) L'ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare ed i suoi delegati
per spese e compensi di gestione;
2) Lo Stato e ogni altro Ente pubblico per imposte, tasse o
contributi, che siano loro dovuti;
3) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni assunte
dall'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare nell'interesse della sua
gestione;
4) Coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni che si
riferiscono direttamente ed esclusivamente ai beni confiscati, nella misura in
cui dette obbligazioni abbiano concorso all'acquisto, alla conservazione o al
miglioramento dei beni stessi;
5) Ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore al
provvedimento di confisca, purché dimostri che, al momento in cui il credito è
sorto, esso non conosceva che i beni del debitore potevano essere confiscati a
favore dello Stato.
L'apertura dovrà essere presenziata da un rappresentante del Capo della
provincia, da un delegato dell'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare e da
un rappresentante dell'Istituto o dell'azienda di credito che detiene lo
scomparto o il deposito. A cura del rappresentante del capo della provincia sarà
redatto un processo verbale dell'apertura e l'inventario di quanto è contenuto
nello scomparto o nel deposito.
Tutto quanto compreso nell'inventario sarà confiscato a favore dello
Stato e dato in consegna all'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare con
decreto del Capo della provincia ai sensi dell'art. 8. Tale decreto sarà tosto
notificato all'Istituto o all'azienda di credito detentrice dello scomparto o
del deposito.
Qualora si renda necessaria l'apertura forzata degli scomparti o dei
depositi chiusi di cui al presente articolo, le relative spese saranno
anticipate dall'Ente di gestione e Liquidazione Immobiliare.
Gli Istituti di credito fondiario indicati nel comma precedente sono
autorizzati ad esercitare funzioni di cui al comma stesso anche in deroga ai
rispettivi ordinamenti e statuti.
La vendita sarà fatta di regola per atto pubblico con contestuale
pagamento dell'intero prezzo.
Le vendite stipulate dall'Ente di Gestione e Liquidazione Immobiliare
saranno impegnative per lo Stato soltanto dopo l'approvazione del Ministro delle
Finanze.
Le spese di gestione, sia quelle proprie dell'Ente, sia quelle dei suoi
delegati, saranno regolate con determinazione del Ministro delle Finanze.
Chiunque scrive o lascia scrivere false indicazioni in una denuncia
presentata a norma dell'art. 2 è punito con la reclusione fino a mesi sei e con
la multa fino a L. 30.000 (trentamila), sempre che il fatto non costituisca il
reato preveduto dalla prima parte dell'articolo seguente.
La reclusione è fino a sei mesi, se il fatto è commesso dal proprietario
della cosa soggetta ad esproprio.
Chiunque stipula con una persona di razza ebraica alcuno degli atti
preveduti dalla prima parte del presente articolo essendo a conoscenza del fine
cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione fino ad un anno e con
la multa da L. 3.000 (tremila) a L. 30.000 (trentamila).
Il pubblico ufficiale che riceve uno degli atti suindicati essendo a
conoscenza del fine cui l'atto stesso è diretto, è punito con la reclusione
fino a due anni e con la multa fino a L. 50.000 (cinquantamila).
Chiunque effettua in qualsiasi modo pagamenti o consegna di beni a favore
di persone di razza ebraica in violazione delle disposizioni di cui all'art. 5,
ovvero consenta il ritiro di valori in violazione dell'art. 10, è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa pari al quintuplo della somma pagata o
dei valori consegnati in ogni caso non inferiore a L. 10.000 (diecimila).
<
M U S S O L I N I
Registrato alla Corte dei Conti il 10 gennaio 1944-XXII
Atti Governo - Reg. 2, foglio 14.
Visto il decreto 7 giugno 1937-XV, n. 1128, con cui venne istituito presso
il Ministero dell'Interno l'ufficio centrale demografico;
Visto il decreto 5 settembre 1938-XVI, n. 1531, con cui l'ufficio centrale
demografico viene trasformato in Direzione Generale per la demografia e la
razza;
Visto il decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1539, convertito in legge
con legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 26, con cui venne istituito presso il
ministero dell'Interno il Consiglio Superiore per la demografia e la razza;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 126, con cui venne
istituito l'Ente di gestione e liquidazione immobiliare;
Visto il teso unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della
maternità ed infanzia, approvato con decreto 24 dicembre 1934-XII, n. 2316;
Vista la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1024, relativa al tribunale della
razza;
Visto il decreto 16 aprile 1944-XXII, n. 136, concernente la direzione
della demografia e la razza, creando a tal fine un organismo autonomo;
D'intesa con i Ministri dell'Interno, della Giustizia, delle Finanze e
della Cultura Popolare;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Art. 1
Ad esso è preposto un Ispettore Generale nominato con Decreto del duce
Capo del Governo.
Il personale avventizio alle dipendenze degli uffici di cui al precedente
comma può essere trasferito in tutto o in parte all'Ispettorato Generale per la
razza.
MUSSOLINI
Pisenti
Mezzasoma
DELLA REPUBBLICA SOCIALE ITALIANA
E CAPO DEL GOVERNO
Visto il Decreto 18 aprile 1944-XXII, n. 171, riguardante la istituzione
dell'Ispettorato Generale per la Razza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
D'intesa con i Ministri dell'Interno, delle Finanze, della Giustizia e
della Cultura Popolare;
Art. 1
1) una Direzione Generale da cui dipendono l'Ufficio degli Affari
Generali e del personale, l'Ufficio Legislativo, applicazione leggi razziali e
statistica, l'Ufficio studi, l'Ufficio propaganda e stampa, l'Ufficio
ragioneria, l'Ufficio cassa e l'Ufficio economato;
2) Gabinetto e Segreteria particolare.
All'assunzione di personale è provveduto su proposta dell'Ispettorato
Generale per la Razza con decreto del Duce d'intesa con il Ministro per le
Finanze, mentre per il distacco o il collocamento fuori ruolo di personale di
altre Amministrazioni sarà provveduto su proposta dell'Ispettorato Generale per
la Razza, con decreto del Duce d'intesa con i Ministri Interessati.
Per le immissioni nel ruolo di Gruppo B è richiesto il diploma di scuola
media superiore.
Per le immissioni nel ruolo di gruppo C è richiesto il diploma di scuola
media inferiore.
Per i subalterni è richiesta la licenza elementare.
Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad introdurre, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione del presente
Decreto.
MUSSOLINI
Il Ministro per le Finanze: Pellegrini
Il Ministro per la Giustizia: Pisenti
Il Ministro per la Cultura Popolare: Mezzasoma
V. Il Guardasigilli: Pisenti
2 Funzionari di gruppo A e di grado non inferiore al V
3 Funzionari di gruppo A e di grado non superiore al VI
4 Funzionari di gruppo A e di grado VII
3 Funzionari di gruppo A e di grado VIII
3 Funzionari di gruppo A e di grado IX
3 Funzionari di gruppo A e di grado X e XI
12 Funzionari di gruppo B
15 impiegati di gruppo C
6 impiegati subalterni