| IL CASO USTICA |
I.0. Il disastro di Ustica resta tuttora avvolto dal mistero. Allo stato
delle acquisizioni infatti non è dato ancora affermare in termini di
ragionevole certezza che si sia trattato di un disastro colposo o di un
attentato doloso, pur apparendo ormai insostenibile la tesi originaria del
cedimento strutturale. In merito va riconosciuto che, come acutamente
osservato in sede letteraria (227), il relitto, pure oggetto di ripetute ed
onerose campagne di recupero ed ormai quasi integralmente ricostruito,
"non risponde" e cioè non è idoneo a chiarire l'interrogativo
sulla causa del disastro; vale a dire a sciogliere il dubbio se lo stesso sia
stato dovuto dall'impatto con un missile o con un altro aeromobile, overo
dall'esplosione di un ordigno collocato al suo interno. La prima delle due
ipotesi lascerebbe spazio all'alternativa tra evento colposo e evento doloso;
la seconda collocherebbe sicuramente l'evento tra i più gravi atti stragisti
che hanno funestato la vita del paese. Malgrado il perdurare di tale
complessiva incertezza sulla natura dell'evento, la Commissione ritiene
opportuno riferirne all'interno della presente relazione d'insieme,
considerato che la complessa vicenda istituzionale, che si è attivata in
ordine al disastro, appare anch'essa ascrivibile alla patologia del
"doppio piano di realtà", che nasce dal contrasto tra una verità
apparente, immediatamente ufficializzata, ed una verità occulta, cui è
possibile giungere solo se ha esito favorevole un complesso e tormentato
itinerario di disvelamento. In tale prospettiva può addirittura affermarsi
che il caso del DC9 Itavia ha rappresentato nel corso di questi quindici anni
uno dei simboli più eloquenti di quel lato della storia italiana segnato da
aspetti oscuri e comportamenti omissivi. La richiesta di conoscere la verità
su Ustica, oltre che sull'ineludibile domanda dei familiari delle vittime,
poggia sull'esigenza da parte del paese di sapere se vi siano limiti, e quali,
alla propria sovranità o alla propria capacità di perseguire autonome scelte
politiche e morali. La questione che la vicenda del DC9 Itavia solleva
riguarda la possibilità di mettere a nudo errori e mancanze degli apparati
pubblici, individuando responsabilità ed agendo per prevenire il ripetersi di
situazioni analoghe, senza per questo porre sotto processo l'intera struttura
dello Stato. Le conseguenze di una mancata risposta alla esigenza di verità
si misurano in termini di sospetto e sfiducia generalizzata nei confronti
delle istituzioni. Questo è il motivo per il quale la Commissione ha dedicato
al "caso Ustica" una parte rilevante della propria attività di
indagine, contribuendo, di concerto con la magistratura, a sollevare almeno
parzialmente il velo su uno scenario di responsabilità da cui sono dipesi, e
tuttora dipendono, molti degli impedimenti che ostacolano l'accertamento della
verità. Magistratura e Commissione parlamentare sono giunte alla conclusione
che nel "caso Ustica" si possono individuare comportamenti
sanzionabili, anche penalmente, che sussistono indipendentemente
dall'accertamento delle cause della caduta del DC9.
1. L'inchiesta, specialmente nel corso degli ultimi anni, ha seguito un
doppio binario. Da un lato è proseguita, tra innumerevoli difficoltà,
l'indagine mirata a ricostruire la dinamica degli avvenimenti basata sui pochi
e lacunosi elementi ancora accessibili a quindici anni dal fatto. Sempre più
però, stante l'impossibilità di arrivare ad un quadro completo e coerente
capace di far risalire a quanto accaduto, l'attenzione si è venuta spostando
sull'insieme dei comportamenti omissivi, degli sviamenti, delle condotte
reticenti che in tutti questi ani sono stati di fatto la causa della
dispersione, dell'occultamento o dell'inquinamento delle prove che avrebbero
dovuto consentire l'accertamento della verità. Il fatto che sin dall'avvio
siano state taciute informazioni essenziali da parte di chi poteva e doveva
fornirle, e ciò pur senza alcuna formale opposizione del segreto di Stato, ha
condizionato pesantemente lo svolgimento dell'inchiesta. Questo
condizionamento giustifica la connessione che con il passare del tempo si è
stabilita sempre più stretta tra la responsabilità per il disastro ed i
reati di falso ideologico e falsa testimonianza. Reati questi ultimi
contestati a uomini appartenenti alle istituzioni militari del nostro paese,
anche con posizioni di alta responsabilità. Il "caso Ustica", al di
là del problema dell'accertamento della verità giudiziaria (compito di
competenza esclusiva della magistratura), pone con forza il tema del rapporto
tra poteri giudiziari, militari e politici, considerato sia dal punto di vista
del difetto di trasparenza, del corporativismo, delle carenze dei poteri di
controllo, della tendenziale indifferenza dei responsabili politici verso
l'effettivo funzionamento dei pubblici apparati, sia dal punto di vista delle
conseguenze di tutto ciò in termini di effetti depistanti sull'inchiesta,
più o meno intenzionali. Di seguito si intende dare brevemente conto delle
fasi più significative di questa lunga inchiesta, per permettere di valutare
il comportamento dei soggetti pubblici che ne sono stati a diverso titolo
coinvolti. Per un'analisi di maggiore dettaglio degli avvenimenti si rinvia
alle due relazioni già trasmesse al Parlamento nel corso della X legislatura.
2. All'indomani della sciagura del Dc9 Itavia furono avviate due
inchieste ufficiali, l'una dell'autorità giudiziaria e l'altra del ministero
dei trasporti. Delle prime indagini e dei relativi atti urgenti si incaricò
la procura di Palermo, sostituita dopo due settimane dalla procura di Roma per
motivi di competenza territoriale. L'inchiesta tecnica, di competenza
ministeriale, fu invece affidata ad una commissione presieduta da un membro
della direzione generale dell'Aviazione civile, il dottor Carlo Luzzatti. Sin
dalle prime battute il rapporto tra i due organi inquirenti risultò
difficoltoso, come risulta dalla ricostruzione di cui si dà conto nella prima
relazione della Commissione stragi. In mancanza di specifiche procedure
previste per il caso di disastri aerei la magistratura operò trattando i
complessi problemi connessi con la sciagura aerea alla stregua di un incidente
comune. D'altra parte, pur tecnicamente competente, l'organismo ministeriale
non poté intervenire nella determinazione dei sequestri e degli accertamenti
da effettuare in quanto privo dei relativi poteri. Questa situazione influì
negativamente sull'inchiesta soprattutto nelle primissime fasi, in quanto
l'assenza di ogni coordinamento ostacolò il reperimento di molti elementi
utili all'indagine. La mancata intesa tra autorità giudiziaria e commissione
ministeriale d'inchiesta è solo un aspetto del problema più generale
dell'attività peritale. Nel corso degli anni non vi è stata infatti da parte
dei giudici continuità di atteggiamento. All'orientamento del sostituto
procuratore di Palermo, dott. Guarino, che nei giorni immediatamente seguenti
alla sciagura aveva nominato un proprio collegio peritale, seguì dopo appena
due settimane la scelta del pubblico ministero romano Santacroce di ignorare i
periti d'ufficio per affidarsi esclusivamente agli esperti della commissione
Luzzatti. Una soluzione successivamente disattesa dallo stesso giudice, il
quale nel 1982, benché Luzzatti e gli altri componenti della commissione
fossero stati fino a quel momento pienamente coinvolti in tutti gli esami
tecnici disposti dal magistrato, si rifiutò di consegnare alla commissione
ministeriale i risultati di alcune analisi richieste di comune accordo ai lab
oratori dell'Aereonautica militare, determinando di fatto lo stallo
dell'inchiesta ministeriale. L'uscita di scena della commissione Luzzatti non
impedì che anche l'attività dei consulenti tecnici d'ufficio nominati in
seguito risultasse tormentata. Costituito l'8 novembre 1984, il "collegio
Blasi" (dal nome del suo presidente) presentò la sua prima relazione
soltanto il 16 marzo 1989, avendo le operazioni di recupero del relitto
occupato buona parte di questo lungo periodo di tempo. Ma appena un anno più
tardi, nel supplemento alla relazione redatto per rispondere a nuovi quesiti
posti dal giudice, le conclusioni alle quali i periti erano precedentemente
giunti furono clamorosamente rimesse in discussione. Mentre la prima relazione
concludeva indicando come probabile causa della caduta del Dc9 l'esplosione
ravvicinata di un missile, nel supplemento depositato il 26 maggio 1990 due
dei cinque esperti (tra cui il presidente Blasi) dichiaravano di essersi
ricreduti, avendo nel frattempo maturato la convinzione che la causa del
disastro fosse da attribuire all'esplosio ne di un ordigno all'interno del
velivolo. Il conflitto tra i periti indusse il giudice ad azzerare le
risultanze peritali per ricominciare daccapo con un nuovo collegio. Ma i nuovi
consulenti, con una discutibile scelta dei tempi, furono nominati da Bucarelli
il 17 luglio 1990, ovvero lo stesso giorno in cui il giudice presentava
istanza d'astensione dalla prosecuzione delle indagini. Il giudice istruttore
Priore ereditò buona parte del collegio peritale costituito da Bucarelli,
limitandosi a sostituire alcuni dei membri del nuovo collegio con esperti di
nazionalità straniera. Tra le prime iniziative del nuovo gruppo di periti
d'ufficio vi fu la decisione di procedere ad un'ulteriore campagna di
recupero, per riportare in superficie i resti del Dc9 ancora giacenti in fondo
al mare. Un'operazione lunga e delicata, che inevitabilmente ritardò
l'espletamento delle indagini sui nuovi reperti. Solo a quattro anni dalla
nomina del collegio peritale, il 23 luglio 1994, la realzione tecnica fu
ultimata e consegnata al giudice. In essa prendeva corpo la tesi di
un'esplosione interna, collocata nel vano toilet. A tale conclusione i
consulenti tecnici pervenivano in base a "significative ed oggettive
evidenze derivanti dall'esame del relitto ricostruito che fanno ritenere
plausibile l'ipotesi che un'esplosione all'interno della toilet possa
ritenersi all'origine dell'incidente al velivolo I-TIGI". Il giudizio
tuttavia non fu unanime. Innanzitutto non vi fu accordo tra la relazione
conclusiva del collegio peritale e i risultati delle perizie collegate (in
particolare quella medico-legale, che rilevava l'assenza di segni di
esplosione sul corpo dei passeggeri e quella balistico-esplosivistica, che
rilevava l'assenza di segni di esplosione sui frammenti del CD9, toilet
inclusa). Vi fu poi la posizione dei professori Casarosa e Held, membri del
collegio peritale, che distinguevano parzialmente le proprie conclusioni dagli
altri periti in quanto, nella loro nota aggiuntiva alla relazione finale,
sostenevano che l'alta probabilit à dell'ipotesi di un'esplosione interna non
doveva portare ad escludere categoricamente altre ipotesi (in particolare la
semi-collisione), la cui coerenza dipendeva tuttavia dalla eventuale
acquisizione di nuovi elementi circa la presenza di altri velivoli. Casarosa
ed Held ritenevano pertanto l'ipotesi esplosione interna "molto probabile
ma affetta da non trascurabili livelli di incertezza".
3. La procura di Roma ha giudicato di notevole importanza le valutazioni
concernenti il relitto proposte nella relazione conclusiva del collegio
peritale. In particolare è stata ritenuta convincente la descrizione delle
modalità e dei tempi di separazione in volo delle varie parti dell'aereo, in
quanto capace di fornire un'interpretazione coordinata delle analisi radar,
delle registrazioni acustiche di cabina, delle analisi strutturali e dei
reperti. Tuttavia, pur tenendo conto delle particolari difficoltà delle
indagini peritali, pesantemente condizionate dagli occultamenti e sviamenti
avvenuti nelle prime fasi della raccolta del materiale di prova, i giudici
hanno rilevato come le argomentazioni a favore dell'esplosione interna non si
possano considerare convincenti. "La parte conclusiva dell'elaborato
peritale concernente l'ipotesi di esplosione interna - affermano infatti - è
affetta da tali e tanti vizi di carattere logico, da tante contraddizioni e
distorsioni del materiale probatorio raccolto nella fase descrittiva e nelle
perizie collegate, da essere inutilizzabile". Così, dopo quindici anni,
le conclusioni delle attività peritali sono ancora ad un punto morto, mentre
le speranze di risalire alla verità partendo da dati di fatto tecnicamente
ricostruibili si fanno sempre più ridotte. Infine sempre sul versante
dell'attività peritale, ma vista nella prospettiva delle pressioni e dei
condizionamenti subiti da alcuni consulenti nel corso del loro lavoro, va
segnalato come negli ultimi mesi la magistratura abbia deciso di sollevare
dall'incarico alcuni periti di ufficio ed abbia assunto gravi provvedimenti
nei confronti dei periti di parte imputata, ipotizzando a loro carico il reato
di consulenza infedele in collusione con la parte avversaria. In un caso come
nell'altro si è giunti a queste decisioni dopo il sequestro di documenti in
possesso del generale Stelio Nardini, ex capo di stato maggiore
dell'Aeronautica. Dalla copiosa documentazione in possesso di Nardini è
emerso infatti un quadro di stretti rapporti tra vertici dell'Aeronautica -
che, non si dimentici, compare nell'ambito dell'inchiesta come parte civile -,
militari imputati e loro periti, nonché alcuni dei periti del magistrato, in
una sorta di quadratura del cerchio informativo che in tutti questi a nni ha
consentito all'Arma di avere un costante ed aggiornato quadro della situazione
sul versante giudiziario. Solo di recente, e in seguito alla concomitante
iniziativa del Presidente di questa Commissione e dei magistrati, il Ministro
della difesa è intervenuto per revocare l'autorizzazione concessa agli
ufficiali dell'Aerenautica a svolgere l'incarico di consulenti di parte
imputata, ponendo fine ad un intreccio di "doppie fedeltà" che ha
pesato a lungo sul ruolo dell'Aeronautica nell'inchiesta.
4. L'assenza sin dalle prime fasi di una conduzione unificata e continua
delle indagini, sostenuta da puntuali competenze tecniche, ha compromesso in
modo irrimediabile la completezza e l'affidabilità del quadro probatorio.
L'indeterminatezza dei dati iniziali, a sua volta, è stato il fattore che
più ha condizionato negativamente lo sviluppo delle indagini, perché ha
innescato un circolo vizioso. La possibilità che gli elementi di prova già
acquisiti potessero rivelarsi fuorvianti, perché lacunosi o addirittura
manomessi, ha finito di fatto per essere assunta a giustificazione di un
sostanziale letargo dell'inchiesta. Per lunghi anni l'inchiesta giudiziaria è
rimasta ferma in attesa del recupero del relitto, in quanto possibile fonte di
prove non inquinate. Ciò avveniva però quando il recupero era ritenuto da
tutti un'eventualità remota, e nell'attesa di quell'evento improbabile si è
tralasciato di indagare su altri asp etti meritevoli di attenzione. Sarebbe
però del tutto parziale un giudizio che volesse ricondurre alla magistratura
la responsabilità principale di ritardi e sviamenti. Se è vero che
l'autorità giudiziaria si è trovata del tutto impreparata ad affrontare un
caso che richiedeva esperienze e competenze specifiche, è anche vero che la
violazione del presupposto essenziale di ogni accertamento della verità,
ovvero la certezza dell'intangibilità degli elementi di prova, va
innanzitutto imputata a quanti avrebbero dovuto mettere immediatamente a
disposizione degli inquirenti ogni informazione utile allo svolgimento
dell'indagine, e che invece hanno fatto di tutto per sottrarsi a questo
compito. Con la relazione del 1990 la Commissione fornisce un ampio quadro
della vicenda del sequestro della documentazione dei radar militari, da cui
emerge con chiarezza come nessuno informò il giudice Guarino di quali fossero
i centri radar che potevano aver seguito la caduta del velivolo Itavia. Fu
così che, all'insaputa di Guarino, il decreto di sequestro emesso dalla
procura di Palemro andò incontro ad una serie di "interpretazioni"
da parte degli esecutori (il gruppo Carabinieri di Palermo) e dei destinatari
(la 3ª regione aerea di Bari), il cui risultato finale fu l'acquisizione di
dati radar incompleti ed inaffidabili. Per anni il problema
dell'attendibilità di queste registrazioni radar è stato al centro
dell'indagine giudiziaria, e solo oggi - dopo quindici anni e insistenze
ripetute - i giudici sono riusciti ad ottenere i codici Nato per tentare una
nuova lettura delle informazioni contenute nei nastri radar. La posizione
dell'Aeronautica - formalizzata nella relazione del generale PIsano del maggio
1989 - si è sempre ispisrata ad una sistematica minimizzazione. Rifiutando
l'accusa di aver tenuto un comportamento dilatorio ed omissivo, i vertici
dell'aviazione militare hanno sempre ripetuto che i dati forniti ai giudici
dovevano considerarsi completi e sufficienti. Del tutto ininfluenti sarebbero
stati, secondo l'Aeronautica, tanto il ritardo nella consegna dei dati
all'autorità giudiziaria quanto la loro incompletezza. Di avviso
diametralmente opposto i magistrati, i quali hanno invece ritenuto che la
vicenda dei tracciati radar di Marsala e Licola non potesse ricondursi ad un
semplice caso di ordinaria inefficienza. Tant'è vero che il 5 agosto 1989
ventitre militari in servizio nei due centri radar la sera dell'incidente sono
stati raggiunti da altrettanti mandati di comparizione, per i reati di falsa
testimonianza, favoreggiamento personale e occultamento di atti veri. La
vicenda delle registrazioni radar è solo un esempio della solitudine della
magistratura nel corso dell'inchiesta. La collaborazione di altri organi dello
Stato è stata carente, quando non del tutto assente. E' di questi giorni, per
non citare che l'ultimo caso di una serie, il ritrovamento presso gli archivi
del Sismi di informative e promemoria interni da cui risulta che la data in
cui il Mig 23 libico precipitò sulla Sila non sarebbe il 18 luglio 1980, come
sempre affermato in sede ufficiale ma giorni prima (in due dei documenti
sequestrati si parla addirittura di "giugno 1980"). Questa
circostanza, oltre a riaprire il problema del rapporto tra Mig 23 e DC9 Itavia,
colpisce perché dimostra come dopo quindici anni continuano a venire alla
luce documenti mai consegnati prima all'Autorità giudiziaria, malgrado tutte
le precedenti assicurazioni circa il fatto che gli archivi (in questo caso del
Sismi) non contengono più nulla di interesse per l'inchiesta.
5. Benché la mancata collaborazione sia stato un fenomeno generalizzato
nell'ambito dell'inchiesta su Ustica, l'atteggiamento dell'Aeronautica resta
comunque il pim significativo, per il ruolo che essa ha avuto in tutte le sue
fasi. In termini generali si può affermare che massima preoccupazione
dell'Aeronautica sia stata, sin dai primissimi momenti, qualle di assumere un
atteggiamento distaccato, quasi di indifferenza, nei confronti della vicenda
del DC9 Itavia. Per i vertici della forza armata una volta dichiarato che
"non un nostro aereo era in volo su Ustica e non un solo missile manca
dai nostri depositi" la faccenda doveva considerarsi chiusa. Se a ciò si
aggiunge che l'Aeronautica ha sempre rivendicato al propria totale
collaborazione con la magistratura, lamentando semmai di essere stata tenuta
ai margini dell'inchiesta per entrarvi solo da indagata, si comprende come
l'arma abbia voluto offrire un'immagine di sé del tutto distante ed estranea
rispetto all' accaduto. Sta di fatto però che uno sguardo più attento alla
linea di condotta seguita dall'Aeronautica porta a correggere questa immagine
di inattiva e fiduciosa attesa delle conclusioni della magistratura. Ogni
volta che hanno potuto gli uomini dell'Aeronautica si sono preoccupati di
tenersi al corrente sull'evoluzione dell'inchiesta, possibilmente per
anticipare gli interventi dei giudici ovvero per intervenire a riequilibrarli.
La vicenda dell'archivio sequestrato al generale Nardini negli scorsi mesi
dimostra del resto la cura meticolosa con la quale l'inchiesta giudiziaria
veniva seguita, e si potrebbe dire accompagnata e duplicata, dai vertici
dell'arma. Così è stato nei giorni immediatamente successivi all'incidente,
quando - mentre la magistratura ancora attendeva di entrare in possesso dei
dati radar e di ogni altra informazione utile - gli esperti dell'arma avevano
già raccolto tutti gli elementi necessari ad una prima valutazione dei fatti
e li avevano messi a disposizione tanto del servizio segreto militare (Sismi)
quanto dello speciale gruppo di lavoro riservatamente costituitosi presso l'amabsciata
americana a Roma. Di questa attività, particolarmente intensa soprattutto
durante la prima settimana successiva alla scomparsa del Dc9, all'esterno non
trapelò nulla. Alla magistratura e alla commissione Luzzatti non fu mai
rivelata la costituzione presso l'ambasciata degli Stati Uniti d'America di un
comitato di esperti - composto tra gli altri dall'addetto aeronautico, dal
capo stazione Cia e dall'ufficiale di collegamento con la VI Flotta -
incaricato di indagare sull'accaduto. Né vennero mai resi noti i risulta ti
degli accertamenti condotti dal comitato nel corso dei suoi lavori,
protrattisi per più giorni. Per la verità non fu neppure mai dichiarato che
la sera del 27 giugno, poco dopo l'incidente, nei centri della Difesa aerea
era stata diffusa la segnalazione di un possibile traffico aereo in zona e
dell'eventuale presenza nell'area della sciagura di una portaerei americana.
Indicazioni successivamente smentite - dopo una serie di contatti tra la sala
operativa di "Roma-controllo", l'ambasciata americana ed i comandi
Usa e Nato presenti in Italia -, ma di cui è stato oltremodo difficoltoso
ricostruire la genesi. Su questa vicenda, è bene ricordarlo, si innesta la
contestazione rivolta dai magistrati al gen. Melillo di aver falsificato il
telex riguardante la risposta alla richiesta di informazioni circa la presenza
di "intenso traffico" militare statunitense nell'area e nell'ora
dell'incidente. La data originale del telex (3 luglio 1980) sarebbe infatti
stata modificata in 3 dicembre allo scopo di posticipare il momento in cui
vennero svolte le ricerche di possibili movimenti aerei americani, che invece
erano state avviate la sera stessa del 27 giugno. Così come i magistrati
hanno anche contestato a Melillo la soppressione degli atti con i quali il
telex era stato trasmesso, nonché l'omissione di qualsiasi riferimento alle
informazioni circa l' "intenso traffico americano", emerse solo anni
dopo casualmente in occasione della scoperta del contenuto della telefonata
del maresciallo Bruschina. Anche la ricostruzione dell'attività della sala
operativa di "Roma-contro llo" la sera del 27 giugno fu ostacolata
per l'inesistenza di qualsiasi documentazione circa il personale presente
quella notte. Non è stato infatti ritrovato il registro delle presenze - del
quale peraltro non risulta attestata la distruzione - mentre le copie dei
fogli di tale registro risultano tutte esistenti, con la sola eccezione di
quella del 27 giugno. Solo l'avventuroso ricorso a documentazione indiretta
scampata alla distruzione (i cedolini per l'indennità di straordinario) ha
consentito ai magistrati di ricostruire - dopo quindici anni - la lista dei
presenti e da questi risalire a testimonianze circa la presenza di attività
volativa americana la sera dell'incidente. Così come, per altro vero, nulla
fu detto agli inquirenti del fatto che già poche ore dopo la sciagura il
tenente colonnello Lippolis - comandante del Rescue coordination center di
Martina Franca e pertanto responsabile dei soccorsi e dei primi recuperi
nell'area della caduta - a seguito di una analisi a vista degli oggetti e dei
corpi ritrovati a pelo d'acqua aveva indicato l'ipotesi dell'esplosione come
la più probabile. La congettura di Lippolis si fondava su alcuni elementi
obiettivi, interpretati in base ad una lunga esperienza in fatto di incidenti
aerei. L'immediata trasmissione di queste valutazioni agli organi inquirenti
avrebbe forse potuto agevolare il magistrato e la commissione Luzzatti nella
selzione delle piste da seguire. Tuttavi anche queste informazioni rimasero
confinate all'interno dell'Aeronautica, e Lippolis dovette insistere persino
per essere autorizzato a consegnare al giudice le mappe relative al recupero
dei relitti e dei cadaveri. L'ordine del suo diretto supe riore, generale
Mangani, era infatti di "non dare niente e nessuno". L'atteggiamento
dell'Aeronautica nei sei mesi successivi al disastro aereo di Ustica fu
improntato ad una ferrea "consegna del silenzio". Solo verso la
metà del mese di dicembre del 1980 un mutamento nel quadro delle indagini
indusse l'Aeronautica a modificare il proprio contegno. Tre furono gli
avvenimenti che segnarono questa svolta. Il 13 dicembre la commissione
Luzzatti consegnò al Ministro dei trasporti, che provvide a trasmetterla alle
Camere, una seconda relazione preliminare. A differenza della prima relazione
presentata appena un mese dopo la sciagura, il nuovo elaborato restringeva il
campo delle ipotesi, escludendo dalle possibili cause dell'incidente il
cedimento strutturale spontaneo e la collisione in volo con altro velivolo.
Il16 dicembre gli esperti della commissione d'inchiesta nominata dall'Itavia
consegnarono al presidente della società, Aldo Davanzali, una relazione in
cui si metteva in evidenza come gli esami effettuati dall'ente federale
americano Ntsb (National Transportation Safety Board) avessero rivelato sul
frammento recuperato in uno dei corpi delle vittime "tracce [...] di
fosforo, sostanza riconducibile a cariche di ordigni bellici".
L'elaborazione dei dati radar di Roma-Ciamoino, effettuata dal Ntsb, aveva
anche messo in evidenza, nei pressi del Dc9 Itavia, "tracce radar,
correlabili fra di loro con una velocità pari a circa 1200 km orari, tipica
di aerei intercettori militari". Lo stesso giorno Davanzali scrisse una
lettera al ministro dei trasporti, Formica, nella quale si indicava l'ipotesi
del missile come l'unica valida a spiegare la caduta dell'aereo. Il 17
dicembre, il ministro Formica intervenne alla Camera dei deputati per
rispondere ad interpellanze ed interrogazioni relative alla situazione della
società Itavia. In quella circostanza, il Ministro afferò: "Credo che
quella del missile resti una ipotesi più probabile delle altre, della
collisione e del cedimento strutturale". Come si sarebbe saputo qualche
anni più tardi, Formica in quella occasione espresse un'opinione maturata
già da tempo, nella quale si rifletteva il contenuto di una serie di colloqui
intercorsi ("il giorno dopo e nei giorni successivi all'incidente")
tra lo stesso Formica e il presidente del Registro aeronautico italiano,
generale Rana. In quei colloqui, come Formica ha avuto modo di ribadire nel
corso delle audizioni dinanzi alla Commissione stragi, Rana informò il
Ministro che "l'ipotesi dell'impatto con un missile non poteva
escludersi", fondando il proprio giudizio su un'analisi dei tracciati
radar e su in formazioni assunte negli ambienti militari. Dinanzi a questi
fatti, ed alla grande risonanza data dagli organi di informazione,
l'Aeronautica modificò il proprio atteggiamento, che fino a quel momento era
stato di muta osservazione degli sviluppi dell'inchiesta. Non vi fu
ufficialmente alcuna presa di posizione, ma in coincidenza con la divulgazione
di notizie che suffragavano la tesi del missile il Sios Aeronautica (servizio
informazioni d'arma) fece conoscere in via riservata il proprio orientamento,
che portava ad individuare nelle carenze strutturali del velivolo la causa del
disastro. A questa prima indicazione, in contrasto con tutte le acquisizioni
prima richiamate (di cui l'Aeronautica non poteva non essere a conoscenza in
quanto ampiamente pubblicizzate dalla stampa), fece seguito qualche giorno
più tardi un documento - anch'esso a diffusione limitata - diretto a
contrastare le ricostruzioni imperniate attorno all'ipotesi del missile. Il
documento fu inviato il 20 dicembre dal generale Ferri, sottocapo di Stato
maggiore dell'Aer onautica, allo Stato maggiore della difesa e al gabinetto
del Ministro della difesa, con la raccomandazione di attenersi strettamente
alle valutazioni in esso contenute. Lo stesso testo, depurato del suggerimento
finale, il 23 dicembre du trasmesso dal generale Tascio, all'epoca
responsabile del Sios Aeronautica, al giudice istruttore Santacroce. Gli
elementi centrali dell'informativa del Sios si possono così sintetizzare:
1) la sera del 27 giugno non era in corso alcuna esercitazione aerea nazionale
o Nato, nessun aereo dell'Aeronautica italiana si trovava in volo, non
operavano navi o velivoli della VI Flotta Usa, nei poligoni prospicienti
l'area di Ustica non era in svolgimento alcuna attività;
2) l'affermazione secondo cui nelle registrazioni radar di Marsala vi sarebbe
stato un "buco" in coincidenza con la caduta dell'aereo è da
respingersi in quanto "inconsistente ed insinuante", poiché
l'interruzione avvenne 4 minuti dopo l'incidente e fu effettuata "da un
operatore per dimostrare la procedura di cambio del nastro";
3) dall'analisi dei tracciamenti radar realizzata sulla base della
documentazione dei centri radar di Licola, Siracusa e Marsala risulta che
"tutte le tracce rilevate dal radar erano identificate e tutti i velivoli
avevano concluso il volo senza inconvenienti". Si trattò, spiegherà poi
Tascio dinanzi alla Commissione stragi, di un'iniziativa assunta "per
esprimere le nostre perplessità di fronte alla campagna di stampa che stavano
subendo". In realtà sarebbe apparso chiaro più tardi che con quella
nota l'Aeronautica gettava il pilastro della propria posizione ufficiale e
tracciava la propria linea di intervento nell'inchiesta. Una linea imperniata
su una conclusione obbligata: non essendo stata alcuna traccia sconosciuta in
prossimità del Dc9 la perdita del velivolo non poteva attribuirsi ad un
missile o ad un qualsivoglia atto di guerra, ma doveva ricercarsi altrove,
verosimilmente in un cedimento strutturale spontaneo. A questa linea i vertici
militari si sarebbero attenuti anche nel corso degli anni successivi - come
dimostra la stessa relazione Pisano, presentata nel 1989 - salvo rettifiche ed
aggiornamenti imposti dallo sviluppo delle indagini giudiziarie. Così, ad
esempio, l'ipotesi del cedimento strutturale venne abbandonata a favore
dell'ipotesi della bomba dopo che i laboratori britannici del Rarde (Royal
armament research and development establishment) ebbero riscontrato la
presenza di tracce di esplosivo su alcuni reperti del Dc9: tracce che le
precedenti analisi dei laboratori dell'Aeronautica italiana non avevano
rilevato. Analogamente altri elementi della versione fornita nel dicembre 1980
furono attenuati, corretti o lasciati cadere con il procedere dell'inchiesta.
E' il caso dell'affermazione secondo cui tutte le tracce radar erano state
identificate: in realtà negli anni successivi l'Aeronautica ha riconosciuto
che di alcune tracce non si sapeva nulla, essendo andata distrutta la relativa
docum entazione. Ed è il caso anche del singolare riferimento ai tracciati
radar di Siracusa contenuto nel citato appunto del 23 dicembre 1980. Mai, al
di fuori di quella circostanza, si è fatto riferimento al centro di Siracusa,
se non per dire che la sera dell'incidente era inattivo perché guasto ovvero,
secondo un'altra versione, perché interessato da un intervento di
manutenzione. Per non parlare, infine, della tormentata serie di correzioni
subite dalla versione ufficiale relativa all'interruzione nelle registrazioni
del radar, anch'essa documentata nelle precedenti relazioni della Commissione.
Queste rettifiche lasciano intendere come la versione di fatti fornita al
giudice nel dicembre 1980 fosse ststa apprestata per consentire
all'Aeronautica di controbilanciare l'ipotesi del missile, più che per
offrire un quadro completo di tutti gli elementi a disposizione delle
autorità militari. E questo scopo si può dire pienamente raggiunto se è
vero che a partire dal 1981 l'inchiesta rallentò, fino quasi a fermarsi.
L'intervento dell'Aeronautica ebbe l'effetto di rimettere in discussione la
direzione presa dalle indagini dopo gli accertamenti effettuati da Luzzatti e
Santacroce. Sulle analisi dei dati radar di Ciampino realizzate dalla Selenia
e dal Ntsb, che evidenziano la presenza di una traccia estremamente veloce in
prossimità dell'aereo civile, finì per prevalere l'argomento secondo cui le
cause dell'incidente avrebbero potuto essere determinate con certezza solo in
seguito al recupero del relitto. Da quel momento, per sette anni, l'inchiesta
ignorò altri possibili filoni di indagine in attesa della soluzione del
problema del recupero. Di conseguenza, un'ampia serie di elementi rilevanti ai
fini del proseguimento dell'inchiesta è rimasta ignota per lungo tempo. Basti
ricordare che il sequestro della documentazione relativa all'esercitazione
Synadex fu effettuato soltanto il 12 febbraio 1987; per l'acquisizione dei
dati del centro radar di Poggio Ballone si dovette attendere il novembre 1989;
la distruzione della documentazione originale del radar di Licola venne
constatata il 18 agosto 1988; la trascrizione integrale delle registrazioni
telefoniche intercorse tra Roma-Ciampino ed altri enti fu disposta il 21
ottobre 1989; il sequestro delle registrazioni telefoniche dei centri di
Martina Franca e Poggio Ballone fu ordinato solo nel novembre 1990. Se oggi
l'inchiesta della magistratura ha ripreso vigore ciò si deve, forse più
ancora che al recupero del relitto, ad alcuni degl i elementi emersi dalle
acquisizioni sopra citate. E' facile dunque valutare i danni provocati da
simili ritardi allo sviluppo dell'inchiesta.
6. Se, a ben vedere, l'indifferenza pubblicamente ostantata
dall'Aeronautica nei confronti della vicenda del Dc9 Itavia nascondeva un
interesse febbrile, tutt'altro che simulato è stato invece per un lungo
periodo di disinteresse delle istituzioni politiche. Il Parlamento si occupò
del disastro di Ustica nei giorni immediatamente successivi al fatto, ma
l'attenzione si volse altrove non appena prese corpo la tesi del cedimento
strutturale. La vicenda di Ustica fu di nuovo portata davanti alle Camere sul
finire del 1980, quando fu trasmessa al Parlamento la seconda relazione
preliminare della commissione Luzzatti, che escludeva il cedimento
strutturale. In quella circostanza, come già si è ricordato, il ministro dei
trasporti Formica dichiarò di ritenere l'ipotesi del missile "più
probabile delle altre". Malgrado ciò dal Parlamento non provenne alcuna
reazione. Né fu assunta alcuna iniziative quando due anni più tardi la
commission e ministeriale consegnò la terza ed ultima relazione, nella quale
si avanzava l'ipotesi - da verificare, scriveva Luzzatti, mediante il
sollecito recupero dei rottami dell'aereo giacenti sul fondo del mare - che le
cause del disastro fossero da ricercare in un'esplosione (interna o esterna).
Il caso Ustica di fatto scomparve dall'agenda parlamentare nel dicembre 1980,
per riapparirvi molti anni più tardi. Analogo atteggiamento fu tenuto dal
Governo. Dopo le assicurazioni dell'Aeronautica, che escludevano ogni ipotesi
che non fosse il cedimento strutturale, i vertici istituzionali archiviarono
il caso per dedicarsi ad altre questioni. Nei sei mesi successivi
all'incidente di Ustica la cronaca nazionale fu occupata da una impressionante
serie di eventi: il 2 agosto la strage alla stazione di Bologna, ad ottobre il
terremoto in Irpinia, tra ottobre e novembre tre agguati mortali ad opera
delle Brigate rosse, il 12 dicembre il rapimento del giudice D'Urso, tra
dicembre e gennaio l'uccisione del generale Galvaligi e la rivolta nel carcere
di Trani. Se a ciò si aggiunge la condizione di instabilità dell'esecutivo -
il 27 settembre cadde il secondo governo Cossiga -, si comprende perché il
caso Ustica nelle settimane successive al fatto non formò l'oggetto di alcuna
discussione o decisione del Consiglio dei ministri. Meno comprensibile è il
motivo per cui tale inattività per durò anche quando l'ambito delle ipotesi
venne ufficialmente ristretto a due possibilità (bomba o missile), entrambe
chiamanti direttamente in causa le responsabilità istituzionali
dell'esecutivo. Tanto più che a portare l'attenzione su una di quelle ipotesi
era stato un autorevole membro del Governo, il ministro Formica. Tanto il
Parlamento quanto il Governo, nella vicenda di Ustica, hanno scelto per un
lungo periodo di non assumere alcuna iniziativa, rimettendosi interamente alle
valutazioni degli Stati maggiori ed all'inchiesta giudiziaria. Anche quando fu
chiaro che in questo modo si era prodotta una situazione di stallo,
l'atteggiamento non mutò. Su questa situazione influì in modo determinante
la scarsa attenzione dell'opinione pubblica. Per larga parte dei primi
cinque-sei anni dell'inchiesta il caso Ustica ebbe infatti scarsa eco sulla
stampa. Questo stato di cose cominciò a mutare allo scadere del sesto
anniversario della sciagura, quando il presidente della Repubblica Cossiga,
sollecitato da un gruppo di cittadini riuniti nel Comitato per la verità su
Ustica, intervenne presso il presidente del consiglio Craxi affinché - come
si era espresso il senatore Bonifacio, presidente del Comitato - "fosse
posto fine ad un silenzio intollerabile". Il sottosegretario Amato,
incaricato della questione, il 30 settembre 1986 comunicò alla Camera che il
Governo aveva convenuto di considerare le spese per il recupero del relitto
come "spese di giustizia". Risolta finalmente in questo modo la
questione del finanziamento, le operazioni di recupero ebbero inizio. Delle
fasi seguenti si è già detto sotto il profilo dell'inchiesta giudiziaria. Il
grande clamore suscitato dagli accertamenti eseguti sul relitto, ancor più
amplificato dalle conclusioni della prima relazione del "collegio Blasi",
orientata verso l'ipotesi del missile, ebbe immediate ripercussioni in sede
istituzionale. Nei mesi successivi, accanto alla massiccia mobilitazione degli
organi di informazione, si registrò un crescendo di iniziative da parte delle
autorità politiche. Il 23 novembre 1988 fu costituita presso la Presidenza
del Consiglio una commissione amministrativa d'inchiesta sul caso Ustica, alla
quale venne affidato il compito di raccogliere tutti gli elementi reperibili
presso il ministero della Difesa ed altre amministrazioni pubbliche, per
valutarli alla luce dei dati ulteriormente acquisibili in campo
internazionale. Fu questa la prima volta dall'incidente che il Consiglio dei
ministri si occupò specificamente del caso del Dc9 Itavia. La Commissione,
presieduta dal dottor Carlo Maria Pratis, presentò la sua relazione il 10
maggio 1989. Il documento, che non venne discusso perché il governo De Mita
era nel frattempo entrato in crisi, terminava rirpoponendo l'alternativa
bomba-missile, in contrasto con i risultati della perizia giudiziaria. Tale
valutazione veniva però temperata da una considerazione critica riguardo la
possibilità, a distanza di tanti anni, di acquisire elementi certi di
giudizio. Il lavoro della Commissione Prati s concludeva infatti segnalando
che ogni tentativo di approfondire il problema, dopo un così lungo periodo di
tempo, non poteva che arrestarsi dinanzi all'incompletezza dei documenti a
disposizione, determinando di fatto una situazione di "sospensione del
giudizio". A conclusioni ben più critiche nei confronti della perizia
Blasi giunse invece la già citata relazione del capo di Stato maggiore
dell'Aeronautica generale Pisano, redatta a seguito dell'inchiesta disposta il
17 marzo 1989 dal Ministro della difesa, al fine di accertare, in relazione
alle conclusioni della perizia giudiziaria, se da parte delle forze armate
fossero state "pienamente rispettate le norme e procedure in vigore e la
necessaria diligenza" e se "nella circostanza dell'incidente possano
ravvisarsi disfunzioni o carenze riguardanti l'organizzazione dei servizi e
l'impiego degli apparati". Le risultanze dell'indagine, pur evidenziando
alcune negligenze ed inadempienze da parte dell'Aeronautica, fornirono al
generale Pisano l'occasione di riaffermare ancora una volta la totale
estraneità della forza armata rispetto alla vicenda e di rivendicare la più
completa collaborazione prestata alle indagini della magistratura. Inoltre il
generale colse l'opportuni tà per riconfermare, a distanza di nove anni, la
tesi dell'Aeronautica in merito alla dinamica del disastro: nessun aereo era
in volo nelle vicinanze del Dc9, dunque la causa della caduta non poteva
individuarsi nell'esplosione di un missile. Dopo il Governo, anche il
Parlamento infine, in questa fase di febbrile attività, si mosse. Il 30 marzo
1989 la Commissione deliberò all'unanimità di svolgere un'inchiesta sulle
vicende relative al disastro aereo di Ustica. Tale inchiesta, negli anni
successivi, è di fatto venuta a costituire una delle attività principali
della Commissione. Al termine del 1992, infine, il Governo ha annunciato di
volersi costituire parte civile nel procedimento penale a carico dei militari
indiziati di aver taciuto o distrutto informazioni utili all'accertamento
della verità. Una decisione che ha finito per pesare sull'atteggiamento
dell'Aeronautica nei confronti dell'inchiesta.
7. Nell'ichiesta sulla tragedia di Ustica il piano dell'accertamento della verità dei fatti e il piano dell'accertamento delle responsabilità della mancata individuazione di quella verità restano ancora oggi drammaticamente divisi. Da quando l'inchiesta ha acquistato vigore, sotto la conduzione del giudice Priore e con il parallelo impegno della Commissione parlamentare, ci si è potuti rendere conto con sempre maggiore precisione di quanti siano stati i depistaggi, le omissioni, i silenzi che hanno costellato l'intero corso di questa vicenda. Alle comunicazioni giudiziarie emesse dal giudice Bucarelli nel 1989 nei confronti dei militari addetti ai centri della Difesa aerea di Marsala e Licola, il 30 dicembre 1991 si sono aggiunte 13 comunicazioni indirizzate da Priore ad altrettanti alti ufficiali dell'Aeronautica e del Sismi, tra i quali i generali Tascio, Ferri, Bartolucci e Pisano. Più recentemente si sono aggiunti i provvedimenti contro altri alti ufficiali dell'Aeronautica, tra cui l'ex capo di stato maggiore Stelio Nardini imputato di abuso di ufficio per le vicende connesse all'archivio sequestrato nella sua abitazione. Dal momento in cui - con l'invio dei primi ventitré mandati di comparizione - la magistratura ha mostrato di non credere alla versione dell'Aeronautica, numerosi sono gli elementi venuti poco alla volta alla luce. Continua però a mancare un quadro coerente, in grado di fornire le spiegazioni mancanti. Nulla si sa ancora su ciò che i silenzi dovevano coprire. Dal punto di vista politico ed istituzionale - come la Commissione ha già ribadito nelle sue precedenti relazioni - poco cambia tuttavia se dovesse essere provata la tesi del missile, della bomba o altra ancora. Se alla fine dell'inchiesta giudiziaria l'unico approdo dovesse risultare l'accertamento delle responsabilità di quanti hanno ostacolato l'accertamento della verità, tanto basterebbe a dare un senso ad una vicenda altrimenti disperatamente priva di ogni senso. Una vicenda il cui significato si racchiude nella constatazione che nel nostro paese è stato possibile che un aereo di linea precipitasse con i suoi 81 passeggeri senza che nessuno potesse darne una ragione.
| LA STRAGE DI BOLOGNA |
II.1.1. Le indagini sulla strage di Bologna proseguirono su quella che
già in sede governativa appariva la pista più accreditata (228). E che ha da
pochissimo portato alla formazione di un giudicato di condanna di due
esponenti di punta dell'estremismo eversivo di destra, Valerio Fioravanti e
Francesca Mambro, quali autori materiali della strage.
1.2. Le indagini avevano conosciuto, soprattutto, ma non soltanto nella
sua fase iniziale, le consuete estreme difficoltà dando luogo a tre
procedimenti distinti che furono tutti riuniti nel giudizio di primo grado che
si celebrò dinanzi alla Corte di assise di Bologna. Il primo campo di
indagine era quello che aveva ad oggetto l'episodio centrale, e cioè la
tragica esplosione della mattina del 2 agosto all'interno della stazione
ferroviaria di Bologna, per la ricerca e l'individuazione dei responsabili di
quel crimine e del nucleo operativo allo scopo attivatosi. Il secondo settore
di indagine era quello della calunnia, o del depistaggio, che riguardava le
responsabilità relative alla segnalazione della pista - ritenuta lasa perché
artificiosamente costruita - che gli inquirenti avrebbero dovuto seguire,
soprattutto dopo il rinvenimento di una valigia carica di esplosivo sul treno
Taranto-Milano, la notte del 13 gennaio 1981. Il terzo campo di indagine
riguardava l'esistenza di una complessa strategia eversivo-terroristica
dispiegatasi nel corso di più anni, della quale la strage di Bologna aveva
costituito uno dei momenti più significativi, in un cinico piano di controllo
del potere istituzionale, nel quale erano confluite tendenze eversive di segno
anche diverso, tuttavia di ispirazione ideologica di destra. Gli altalenanti
esiti processuali cui ha condotto la vicenda giudiziaria sono riassunti nelle
schede allegate alla relazione Colaianni del 1992. Senza indulgere in inutili
ripetizioni, quelle risultanze possono essere aggiornate rammentando come,
dopo la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite del 12 febbraio
1992, la Corte di assise di Bologna con sentenza del 13 maggio 1994 ritenne
responsabili della strage, quali autori materiali, Mambro e Fioravanti, e un
personaggio indubbiamente minore, Sergio Picciafuoco, un delinquente comune
collegato peraltro alla destra eversiva e sicuramente presente sul luogo della
strage dove rimase ferito. Assolse invece dall'imputazione di strage un altro
noto esponente della destra eversiva, Massimiliano Fachini; sanzionò le
responsabilità per gli episodi di depistaggio che avevano inquinato le
indagini due personaggi vicini ai servizi, Gelli e Pazienza, e due ufficiali
del Sismi, Musumeci e Belmonte. E' su tale complesso di condanne che si è
formato il recentissimo giudicato, avendo la Corte di Cassazione - ancora a
Sezioni Unite - cassato soltanto la condanna di Picciafuoco, per il q uale ha
disposto un ulteriore rinvio. Al momento della stesura della presente
relazione le motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione non sono
note. La stessa costituisce peraltro il punto di arrivo di una vicenda
giudiziaria ancora una volta estremamente complessa, in esito alla quale la
strage di Bologna non può più annoverarsi tra le stragi insolute. A livello
di giudicato deve ritenersene quindi certa la riferibilità alla destra
eversiva, almeno nella sua esecuzione materiale; altrettanto certo, sul piano
dell'accertamento finale di responsabilità, deve ritenersi l'inquinamento
probatorio operato dal servizio militare di informazione nel collegamento di
suoi uomini alla Loggia massonica P2; e ciò non solo in virtù della condanna
di Gelli, ma dell'affiliazione certa alla Loggia di Musumeci e Pazienza.
2. Se tale esito definitivo esime dal dover ripercorrere la verie fasi
della vicenda giudiziaria, non vi è dubbio che appare comunque dovuta dalla
Commissione una riflessione complessiva in ordine all'esito medesimo, per
coglierne gli elementi (ma anche i limiti) di coerenza, in cui esso viene ad
inserirsi nel mosaico che la Commissione ha inteso ricostruire. Dovuto è
peraltro in limine riconoscere il forte contributo che alla ricostruzione di
tale mosaico è venuto dalle indagini attivatesi sulla strage bolognese, se è
vero che anche la sentenza di gradi di appello (12 luglio 1990), che pur
perveniva ad esiti prevaletemente assolutori in difformità della sentenza di
primo grado (11 luglio 1988), aveva riconosciuto che quest'ultima aveva
"provveduto ad un'ampia esauriente e minuziosa ricostruzione del quadro
storico-politico-istituzionale in cui, a partire dalla metà degli anni
sessanta, si dispiegò l'attività della cosiddetta destra extraparlamentare
[...] in espressioni di lotta armata contro forze antagoniste di sinistra e
contro le pubbliche istituzioni".
3. Rilevante appare infatti, in una riflessione ormai giunta quasi alla
sua fase conclusiva, che l'altalenanza di risultati giudiziari in ordine alla
strage bolognese si accentrò appunto in ordine al (discusso) rilievo
attribuibile nella sede giudiziaria penale al dato storico costituito da una
compiuta ricostruzione di eventi anteriori. A tale riguardo, nella sentenza di
primo grado, venivano posti due punti fermi. Il primo, che lo strumento
stragista costituiva un dato proprio della strategia di lotta eversiva e
terroristica della destra e che questa, fattualmente, alla strage aveva più
volte fatto ricorso. Il secondo, che prima e dopo la strage di Bologna più
informazioni avevano segnalato la riferibilità del fatto alla destra eversiva
nella quale erano presenti preoccupanti fermenti di rilancio, anche mediante
attentati indiscriminati negli obiettivi, tali da spargere un diffuso terrore
e un bisogno di risposta forte e autoritaria. La struttura probatoria posta a
sostegno di tale tesi si articolava essenzialmente: negli accertamenti
giudiziari compiuti nei diversi procedimenti celebrati per vari altri episodi
delittuosi di attentati indiscriminati contro l'incolumità pubblica o mirati
contro talune persone; nelle dichiarazioni rese da ideologi e/o militanti del
terrorismo eversivo, in vario modo e diversa misura apertisi a una revisione
critica dei loro comportamenti e delle loro posizioni ideologiche; nelle
confidenze raccolte, dentro e fuori il circuito carcerario, da alcuni degli
esponenti più noti ed attivi della strategia terroristico-eversiva, resasi
responsabile di gravi fatti delittuosi; nelle risultanze di numerosi documenti
progettuali e/o ideologici prodotti in diverse circostanze di tempo e di luogo
dalle diverse componenti dell'arcpelago eversivo. In tale quadro di insieme si
inserivano quindi gli accertamenti di circostanze specifiche relativi
all'evento stragistico e alla condotta degli imputati che a questo venivano
indiziariamente a ricollegarsi.
3.1. La Corte di assise di appello di Bologna, invece, nella sentenza
del 18 luglio 1990, ribaltò tale impostazione di fondo, affermando che la
riferibilità alla destra eversiva della strage bolognese non era nulla più
di una ipotesi verosimile. L'idea stragista, pur circolante in quell'area, non
poteva considerarsi elevata ad espressione di un programma riferibile a gruppi
od organismi ben individuati, ma era rimasta come manifestazione di
intendimenti generici riferibili a singole persone. Nessun dato significativo
poteva ricavarsi dalle elencazione dei fatti stragistici consumati negli anni
precedenti, se non quello utilizzabile per la ricostruzione di un periodo
oscuro della storia del nostro paese, periodo che, peraltro, non aveva ancora
avuto completa e soddisfacente chiarificazione. La riferibilità di stragi ed
attentati ad un'unica matrice di destra non poteva avere quindi, i caratteri
della certezza in quanto anche nei procedimenti penali relativi ad altri
avvenimenti stragisti, tale certezza non si era, allo stato, raggiunta.
3.2. Ma le sezioni unite della Corte di Cassazione, nella sentenza del
12 febbraio 1992, censurarono la motivazione del giudice d'appello,
espressamente ribadendo il concetto che, nell'ambito fissato dalla
acquisizioni processuali e con il rigore dell'accertamento giudiziale, il
giudice, nell'approccio ad un evento delittuoso di carattere politico
sottoposto al suo accertamento, non può rinunciare alla ricerca e alla
valutazione di tutte quelle circostanze che formano il contesto
storico-politico del fatto e che sono direttamente utili alla comprensione
della sua causale; concludendo che dalla individuazione di questa possono
emergere preziosi apporti per l'accertamento definito del fatto e delle
responsabilità individuali.
3.3. Su tale scia la Corte di assise di appello di Bologna, in sede di
rinvio, nella sentenza del 16 maggio 1994 ribadì la matrice di destra nella
strage di Bologna, che inserì nell'ambito dei numerosi attentati terroristici
compiuti in precedenza, e per i quali la responsabilità di appartenenti alla
destra radicale era stata accertata in via definitiva. In particolare i
giudici del rinvio rammentarono, con un'elencazione che alla Commissione
appare di notevole rilevanza, che è pacifica l'affermazione di
responsabilità di esponenti del gruppo veneto che faceva capo a Freda e
Ventura in ordine ai 17 (dei 22 complessivi) attentati terroristici con
finalità stragiste perpetrati dall'aprile al dicembre 1969. E' pure pacifica
la responsabilità "confessata" del neofascista Vincenzo Vinciguerra
per la strage di Peteano del 31 maggio 1971. Per l'attentato al direttissimo
Torino-Roma, commesso a Genova il 7 aprile 1973, sono stati giudicati
responsabili Nico Azzi, Mauro Marzorati, Francesco De Min e Giancarlo Rognini,
tutti appartenenti alla formazione di estrema destra "La Fenice"
(sentenza della Corte di Assise di Appello di Genova in data 27 ottobre 1977,
divenuta definitiva il 15 novembre 1978). Per la strage di Milano del 17
maggio 1973 è stato riconosciuto colpevole Gianfranco Bertoli, la cui
appartenenza alla destra non è stata esclusa dalla sentenza irrevocabile di
condanna all'ergastolo pronunciata dalla Corte di Assise di Milano (229). Per
gli attentati alla linea ferroviaria Chiusi-Arezzo, 31 dicembre 1974 e 6 e 7
gennaio 1975, con sentenza passata in giudicato della Corte di assise di
Arezzo del 28 aprile 1976 sono stati condannati, per il delitto di strage,
Mario Tuti e Luciano Franci i quali sono stati anche riconosciuti colpevoli -
in quella medesima sentenza ed in altra della Corte di Assise di Appello di
Firenze in data 2 dicembre 1989 - dei delitti di ricostituzione del partito
fascista e di partecipazione ad una associazione sovversiva che "faceva
riferimento al disciolto movimento politico Ordine Nuovo o ad Avanguardia
Nazionale, che usava, tra l'altro, sigle quali 'Ordine Nero' che aveva
protratto la sua attività in varie province della Toscana dalla fine
dell'anno 1973 fino agli inizi del 1975". Per gli attentati di Maiano
(Casa del Popolo) del 22 aprile 1974 e di Vaiano (linea ferroviaria
Firenze-Bologna) sono stati ritenuti responsabile vari terroristi neofascisti
toscani con sentenza della Corte di assise di appello di Firenze del 21
dicembre 1989. Vi sono infine gli attentati dinamitardi del M.R.P. di cui si
è apertamente dichiarato responsabile Marcello Iannilli, e precisamente: nel
1978 al Ministero di Grazia e Giustizia, alla SIP, all'autoparco comunale
della Prefettura di Roma, nel 1979 al C.S.M., a Regina Coeli, al Campidoglio e
al Ministero degli Esteri; attentati tutti giudicati con sentenza della Corte
di Assise di Roma divenuta definitiva.
4.1. Su tali basi una prima riflessione sembra dovuta. In relazione alla
strage alla stazione di Bologna si è in presenza di un canone giudiziario ben
piùsevero e rigoroso di quello che ha condotto in precedenti vicende
giudiziarie ai già ricordati esiti assolutori - sia pure a volte pronunciati
con la formula dubitativa - in ordine alle stragi insolute. Anche per queste,
infatti, vi erano a carico dei singoli imputati indizi consistenti che
assumevano significato ove riferiti ad un contesto eversivo di insieme. Tanto
non fu però ritenuto sufficiente per giungere ad una definitiva pronuncia di
condanna. Vero è che con il tempo il contesto è venuto sempre più a
chiarirsi e ciò può giustificare il diverso esito giudiziario che la strage
di Bologna ha avuto rispetto alle stragi anteriori. A tanto potrebbe
aggiungersi che il trascorrere del tempo restringe gli ambiti di indicibilità
che inizialmente coincidevano con gli ambiti di invisibilità propri della
realtà occulta in cui maturarono gli eventi stragisti. E tuttavia una
ulteriore notazione appare ineludibile ad una riflessione serena e cioè non
informata ad una aprioristica scelta di campo. Gli eventi di strage che si
verificarono nella prima metà degli anni settanta si inserivano in un
contesto ben più chiaro e definito di quello che caratterizzò poi la
situazione nel paese sul finire del decennio. Vuol dirsi che, se pure è certo
il permanere nella destra radicale di componenti stragiste, pur nella fase di
spontaneismo armato (in tal senso la mancata strage romana di piazza
Indipendenza del 1979 appare dotata di concludenza esemplare), resta se non
oscuro almeno non completamente chiarito il complessivo disegno strategico in
cui sarebbe venuta ad inserirsi la strage bolognese di cui Fioravanti e Mambro
- e cioè due rappresentanti di punta dello spontaneismo armato - sono stati
ritenuti gli autori materiali. Trattavasi comunque di un contesto che sia sul
piano interno che su quello internazionale era completamente div erso da
quello in cui maturarono gli eventi stragisti del periodo 1969-1974. Sicché
non solo sembrerebbe dovuto escludere in sede conclusiva l'esistenza di un
unico disegno che colleghi la strage di Bologna a quelle del periodo
anteriore, ma anche la sua riconducibilità al medesimo "contesto
unitario" appare fortemente opinabile. In realtà la situazione interna e
internazionale dell'agosto del 1980 era tale da rendere inverosimile l'ipotesi
che gruppi eversivi coltivassero ancora velleità golpiste, coltivassero
ancora cioè un disegno in cui strumentalmente inserire un evento di strage,
nella logica che probabilmete ispirò l'attentato di piazza Fontana del 1969.
Analogamente al limite della verosimiglianza si situerebbe, a dieci anni di
distanza dal fallito golpe dell'Immacolata, l'attribuzione della strage di
Bologna all'intento di una o più frange dell'estremismo di destra di
contrastare l'abbandono della strategia golpista da parte di altre frange
della stessa area, che è probabilmente la spiegazione più logica delle due
stragi insolute del 1964. Non si sottovaluta la forte argomentazione che,
nelle decisioni giudiziarie citate, sorregge l'assunto che la strage abbia
potuto costituire un "segnale forte" nell'ambito delle dinamiche
interne che segnarono nel periodo la costellazione dei gruppi della destra
eversiva. Così come non è in discussione il dato, processualmente certo,
relativo alla persistenza anche nella fase dello spontaneismo armato di una
attitudine stragista. L'episodio del mancato attentato al C.S.M. è, come già
rilevato, di innegabile concludenza. Alla possibile obiezione circa
l'estraneità del mezzo stragista all'ideologia dello spontaneismo - e quindi
all'interrogativo sul "canale" attraverso cui tale mezzo vi sarebbe
penetrato - conviene ricordare la presenza ed il ruolo tutt'altro che
marginale entro tale mondo di personaggi dell'area stragista quali Fachini e
Signorelli.
4.2. Analogamente non è chiaro cogliere il disegno strategico in cui
venne ad inserirsi il depistaggio posto in essere da Musumeci e Belmonte. Lo
stesso è peraltro innegabile. Il direttore del Sismi dell'epoca, ammiraglio
Martini, audito dalla Commissione nella seduta dell'11 luglio 1995 lo ha
attribuito alla mera volontà di conseguire un illecito profitto. E' una
spiegazione minimizzante che lascia francamente perplessi. Né la Commissione
può abbandonare sul punto il canone valutativo adottato in ordine ad
anteriori episodi di depistaggio verificatisi nelle vicende giudiziarie
relative alle stragi insolute, in merito alle quali si è rilevato che l'atto
di depistaggio, se opportunamente decrittato, può concorrere ad individuare
l'ambito di responsabilità che il depistaggio intendeva coprire. In tale
prospettiva il depistaggio posto in essere da Musumeci e Belmonte, in linea
con le responsabilità parimenti accertate di Gelli e Pazienza, riconduce
verso una "zona grigia" romana di intrecci collusivi tra settori dei
Servizi, mondo degli affari, criminalità comune e organizzata, affiliati alla
loggia massonica P2. E' una zona grigia la cui esistenza è innegabile, come
già osservato, ma altrettanto innegabile è che la stessa non sia ancora
adeguatamente conosciuta, soprattutto nelle sue dinamiche interne. Non è da
escludere che un chiarimento venga da indagini giudiziarie ancora in corso ed
anzi è doveroso auspicarlo.
4.3. La contiguità tra protagonisti dello spontaneismo armato e tale "zona grigia" può peraltro ritenersi certa. Ed è profilo che, con riferimento alle specifiche posizioni di Fioravanti e Mambro, risulta abbastanza trascurato nella polemica che si è accesa intorno ai dubbi sulla loro colpevolezza avanzati da settori abbastanza ampi della pubblica opinione. In ordine ai contenuti di tale polemica (che il formarsi del giudicato finale di condanna non sembra aver del tutto sopita) osserva la Commissione come a dare contenuto alla stessa non può valere una pretesa esilità degli indizi che fondavano l'ipotesi accusatoria. Ed infatti non è solo il rispetto dovuto al giudicato di condanna, ma una loro serena valutazione che spinge ad attribuire a tali indizi una apprezzabile consistenza. Opportuno è semmai ribadire come sia la specificità del contesto nazionale ed internazionale della fine del decennio (del tutto diverso rispetto a quello in cui si inseriscono le stragi insolute) che spinge ad affermare l'opportunità che indagini ulteriori su tale contesto facciano maggiore luce, chiarendo il quadro complessivo (anche di complicità e collusioni) in cui venne a maturare l'intento stragista. Mentre appare, per converso, se non irrilevante sicuramente non decisiva la circostanza che Mambro e Fioravanti, pur rei confessi di numerosi ed efferati crimini, continuino a negare la loro responsabilità per la strage bolognese. E ciò perché, in disparte la impossibilità di godere di benefici carcerari che deriverà dalla loro accertata responsabilità per la strage di Bologna, è umanamente comprensibile il loro desiderio di dar senso ad una individuale esperienza come combattenti sconfitti di una guerra rivoluzionaria, in cui l'e vento di strage non era contemplato quale possibile mezzo. In ciò chiarendosi anche l'origine psicologica della solidarietà che hanno trovato in protagonisti della fazione opposta, a loro accomunati nell'esito complessivo di una sconfitta che - sia pure in limiti precisi - può ritenersi generazionale.
| IL CROCEVIA EVERSIVO E LA STRAGE DEL TRENO 904 |
1. Sono quindi convergenti le indicazioni che spingono la Commissione ad
affermare che una piena chiarezza sul contesto in cui venne ad inserirsi la
strage bolognese, potrà venire soltanto da eventuali esiti cui condurranno
inchieste ancora in corso che hanno ad oggetto la già individuata "zona
grigia" che venne a costituirsi in ambito romano verso la fine degli anni
'70: un crocevia eversivo non pienamente disvelato e di cui tuttavia può già
riconoscersi la centralità nella storia occulta del periodo. E', come già
ricordato, un intreccio fitto di collusioni cui appaiono già allo stato
riconducibili, almeno secondo consistenti ipotesi indagative, episodi che nel
loro verificarsi sul piano della realtà apparente sembrarono l'uno dall'altro
lontanissimi. Tali ad esempio, e senza pretesa di esaustività: l'omicidio
Pecorelli; l'omicidio Calvi nei suoi collegamenti, non soltanto ambientali,
all'affare Sindona; alcuni episodi solo apparentemente arginali che si
attivarono intorno al sequestro dell'onorevole Moro; lo stesso omicidio Dalla
Chiesa (230). E' un intreccio fitto non ancora disvelato tra ambigui
protagonisti del mondo della finanza, uomini delle istituzioni, personale
politico, affiliati alla loggia P2, settori dei Servizi, destra eversiva e
criminalità organizzata. Innegabile appare alla Commissione nel periodo il
ruolo sempre maggiore che nel piano occulto di realtà oggetto di indagine,
assunse la principale associazione criminale esistente nel paese e cioè Cosa
Nostra, nel suo ambiguo rapporto con settori istituzionali e politici. E' un
"flusso carsico" le cui scaturigini remote la Commissione ha
individuato (su basi documentali) sin nelle fasi fondative della Repubblica e
che per un lungo periodo, allo stato attuale delle acquisizioni, è apparso
silente o meglio protagonista di un flusso separato, sostanzialmente limitato
al contesto siciliano. Non è dubbio peraltro che negli anni '70 e
segnatamente nella seconda metà del decennio, l'attività criminosa di Cosa
Nostra conobbe un salto di qualità direttamente collegato alle attività
imprenditoriali del gruppo criminoso. Infatti, la esigenza di riciclare le
risorse economiche provenienti principalmente dal ricavato dei nuovi e moderni
sistemi di trattamento della cocaina (si è accertato che in quel periodo
sorsero in Sicilia vere e proprie industrie dove la droga proveniente
prevalentemente dalla Colombia e dal Sud America veniva trattata con
procedimenti modernissimi, ottenendo così il prodotto qualitativamente
migliore esistente sul mercato mondiale) richiedeva l'immissione di forti
capitali in attività imprenditoriali di livello superiore: ciò che imponeva
nuovi e più importanti collegamenti con il mondo imprenditoriale italiano ed
internazionale. Fu così che i flussi di liquidità provenienti dai profitti
del narcotraffico cominciarono a penetrare i grandi programmi di edilizia
turistica e residenziale delle più importanti località italiane e straniere,
e soprattutto intervennero massicciamente anche nel mondo delle banche e delle
attività finanziarie. E' in tale periodo che Pippo Calò, nel suo già
segnalato ruolo di uomo di frontiera, divenne operativo in Roma, stringendo
rapporti con la criminalità locale, nella quale determinò un salto di
qualità e i collegamenti ad ampio spettro di cui innanzi si è detto.
2. Alle complessive riflessioni della Commissione appare in tale direzione ricostruttiva estremamente significativo che l'ultima grande strage - quella del treno 904 (231) -, che chiude il periodo 69/84, abbia visto l'individuazione in Pippo Calò di uno dei suoi organizzatori. Trattasi di una vicenda giudiziaria che, non diversamente da quella relativa alla strage di Bologna, è stata definita da un giudicato che individua però soltanto alcuni dei responsabili, lasciando ancora nell'ombra un'ampia rete di complicità che indubbiamente deve ritenersi sia stata esistente. Nell'una e nell'altra vicenda ipotesi accusatorie volte all'individuazione di un più ampio ambito di responsabilità (232) non hanno retto al vaglio dibattimentale. Sicché restano non pienamente chiariti i contesti, probabilmente diversi, in cui le due stragi sono venute ad inserirsi e i più ampi disegni strategici cui le stesse sono state funzionali. In tale prospettiva apprezzabile - ma non pienamente appagante - appare l'ipotesi avanzata in sede giudiziaria con specifico riferimento alla strage del treno 904 secondo cui la stessa sarebbe stata una reazione di Cosa Nostra all'attivarsi della collaborazione di alcuni pentiti "storici" come Buscetta e Contorno; un tentativo cioè dell'associazione criminale di rinsaldare, mediante la minaccia di un salto qualitativo della sua azione offensiva, legami istituzionali che sembravano allentarsi o comunque posti in discussione dall'attivarsi di una nuova stagione, che poneva in crisi un antico patto armistiziale. In tale prospettiva la strage di Natale del 1984 sembra preannunciare una stagione successiva che abbraccia eventi (quali le stragi di Capaci e via D'Amelio e gli attentati dell'estate '93) che esorbitano dalle competenze della Commissione o comunque dagli ambiti della presente relazione.
| CONCLUSIONI E PROPOSTE |
1. Nell'accingersi a trarre finali conclusioni dalla lunga analisi
effettuata, la Commissione ha coscienza dei limiti e della natura del lavoro
sin qui svolto. La gran parte degli elementi di fatto fin qui vagliati erano
noti da tempo, e cioè già acquisiti ad una conoscenza collettiva. Si
trattava però di tasselli sparsi spesso oggetto di analisi separata e in sede
giudiziaria e in sede saggistica e storiografica. Alla Commissione è apparso
opportuno metterli insieme, arricchendoli di nuove e più recenti acquisizioni
per saggiare l'attitudine delle tessere sparse a comporre un mosaico che desse
un senso ad una difficle stagione. In tale direzione il quadro complessivo,
che pur presenta ancora notevoli vuoti, è stato parzialmente completato con
tasselli che in se stessi non possono dirsi dotati di certezza, ma che si
collegano alle tessere che hanno tale carattere in un rapporto idoneo ad
attribuire loro un grado di elevata probabilità. In tale direzione
ricostruttiva la Commissione, rifiutando l'azzardo di mere ipotesi, si è
avvalsa del normale meccanismo presuntivo, utilizzandolo con un rigore appena
minore di quello dovuto in sede giudiziaria; in ciò ritenendosi legittimata
dalla più volte ricordata diversità dei compiti che caratterizzano
l'inchiesta parlamentare rispetto all'indagine giudiziaria. Il quadro che ne
è risultato, pur ancora incompleto, appare già sufficientemente leggibile e
quindi idoneo a dar conto, pur nel permanere di zone ambigue e di dubbio,
della storia effettiva di un periodo. Si è in presenza quindi di una verità
non ancora completa, ma il cui riconoscimento in sede parlamentare non smebra
lecito rinviare più a lungo. E' in fondo quanto, in una occasione pubblica,
alla Commissione è stato esplicitamente richiesto da un familiare di una
delle vittime della strage bresciana (233), citando le parole di Tiresia,
nell' "Antigone delle città": "Se mai un giorno, un solo
brandello di queste piccole verità venisse detto da voci consacrate, nelle
piazze, nelle assemblee di governo, allora quella voce diventerà rombo, si
moltiplicherà, inarrestabile sempre più in alto fino a nomi
impronunziabili... così i vostri morti avranno sepoltura e la terra fresca
della verità coprirà finalmente i loro corpi. Poi si leverà il vento e il
contagio della menzogna sparirà". Sembra, quindi, alla Commissione
doveroso - sia rilevato senza enfasi - che parole atte a descrivere tali
"schegge di verità" siano pronunciate in sede parlametare e cioè
nel luogo centrale di una democrazia.
2. Il quadro di insieme che emerge dall'analisi è quello di un Paese
che ha per oltre un quarantennio vissuto una difficile situazione di
frontiera. Ovviamente le tensioni che caratterizzarono il quindicennio oggetto
di specifica analisi ebbero anche cause di natura sociale e quindi interna.
Tuttavia tali tensioni non sarebbero durate così a lungo, non avrebbero avuto
gli esiti tragici che assai spesso hanno avuto, ed il cammino verso la verità
non sarebbe stato così irto di ostacoli, se la situazione politica interna
non fosse stata condizionata e sovrastata dal quadro internazionale in cui
l'Italia era inserita. E' una valutazione che nelle pagine che precedono è
stata spesso esplicitata e puntualizzata con riferimento a specifici episodi;
e spesso fondata anche su evidenze documentali. E' apparso opportuno
richiamarla nell'introdurre il tema relativo alle responsabilità politiche,
per chiarire come quest'ultimo si stemperi nella prospettiva di un giudizio
che ormai ha un prevalente carattere storico e in cui viene ad attenuarsi -
anche se non ad annullarsi - l'aspetti sanzionatorio che normalmente consegue
ad ogni giudizio di responsabilità. Non è un caso infatti che quando il
quadro internazionale è profondamente cambiato, con la caduta del sistema
orientale e dei muri, anche il quadro politico interno del nostro Paese ha
subito una profondissima mutazione; quest'ultima è stata ben più intensa di
quelle conosciute da altri Paesi del blocco occidentale, a riprova della
maggior intensità del condizionamento. Tutte le forze politiche presenti in
Parlamento, nel periodo storico considerato, hanno subito radicali mutazioni,
non solo di struttuta ma anche di obiettivi. E' venuta quindi a determinarsi
una situazione nuova che rende più agevole il compito di misurarsi in sede
parlamentare con un passato pur recente e pur difficile, essendo oggi venute
meno, nella nuova fase che la Repubblica vive, le ragioni politiche che resero
impronunciabili le parole atte a descrivere una verità già in parte
conosciuta e che oggi nella nuova situazione diviene più facile comprendere e
disvelare.
3.0. Ribadito quindi che il giudizio sulle responsabilità politiche si
stempera nella maggiore serenità propria di un giudizio storico, sembra
opportuno, scendendone all'analisi, affrontare il problema con la
periodizzazione dovuta in ogni giudizio storico che voglia dirsi corretto.
3.1. In tale prospettiva appare indiscutibile che gli elementi che
all'analisi della Commissione sono apparsi più incisivamente descrittivi del
quadro storico politico dell'immediato dopoguerra, furono il frutto di scelte
politiche precise; derivarono cioè da una consapevole volontà di ostacolare
l'espansionismo comunista anche con mezzi impropri rispetto alle regole che
una democrazia nascente si era appena date. Per tali motivi la realtà che
l'analisi operata ha descritto nell'immediato dopoguerra può solo in parte
dirsi occulta, risultando la stessa da una pluralità di fonti documentali di
indiscutibile chiarezza.
3.2. Il quadro descritto, per il profilo che concerne le responsabilità
politiche, muta però a far data dalla metà degli anni '50 e cioè dal
momento in cui diviene chiaramente percepibile un "ritrarsi" dei
vertici politici dall'assunzione di specifiche responsabilità e il
correlativo innescarsi di una delega sempre più ampia da parte del vertice
politico in favore di apparati amministrativi e burocratici. E' questo un
profilo che la Commissione ha già affrontato misurandosi con la specificità
del caso Gladio; quest'ultimo peraltro rientra nell'ambito più generale di un
comportamento sostanzialmente abdicativo dell'autorità di governo verso
l'intero sistema dei servizi di sicurezza, le cui decisioni sono state
mantenute in una zona d'ombra, prive di regole certe e sottratte alla
conoscenza del Parlamento. Trattasi dello specifico aspetto interno di un
fenomeno più ampio. Dopo la guerra, infatti, i servizi segreti dei principali
Paesi industrializzati invece di rientrare nell'alveo di una
"corretta" attività di spionaggio e controspionaggio militare si
trasformarono in costose agenzie informative, con bilanci di centinaia, talo
migliaia di miliardi. La divisione del mondo in due sfere di influenza
contrapposte fece sì che ai servizi segreti di molti Paesi venissero affidati
- o che dagli stessi venissero in via di fatto assunti - compiti che non
competevano loro, a difesa con ogni mezzo dello status quo internazionale. E'
nota quindi questa generale utilizzazione dei servizi segreti in chiave
marcatamente politica, in un periodo storico nel quale la situazione
internazionale autorizzava la massima spregiudicatezza. E' peraltro indubbio
che il fenomeno di un'accentuata autonomia politica dei servizi abbia assunto
in Italia intensità maggiore ed abbia riguardato anche altri apparati
istituzionali. E' probabilmente questo l'ambito in cui più chiaramente si è
manifestato - e per un lungo periodo - il limite sostanziale di sovranità,
che derivava dalla situazione internazionale. Il comportamento apparentemente
abdicativo del potere politico può quindi in tale chiave essere letto anche
come determinato dalla necessità, per i reggitori del "regno", di
convivere con inputs in qualche modo provenienti dal "centro
dell'impero": una situazione certamente non coerente con le regole di una
effettiva democrazia e tuttavia coerente con il carattere incompiuto che la
nostra democrazia ha conosciuto in conseguenza diretta della sovrastante
situazione internazionale, in un contesto reso particolarmente nevralgico da
ragioni geografiche e politiche, queste ultime connesse da un lato alla
presenza vaticana, dall'altro dal rapporto saldo che almeno sino alla metà
degli anni '70 legava il maggiore partito di opposizione presente in
parlamento allo "impero nemico". Alla specificità di tale
situazione si lega anche un ulteriore dato innegabile nel primo quarantennio
della storia repubblicana: e cioè la costante presenza di una destra radicale
in forme assai più intense di quelle conosciute dalle altre democrazie
occidentali; ed insieme la continuità dei suoi legami con apparati
istituzionali sia pure con caratteri di progressivo allentamento.
3.3. Non sussistono, allo stato attuale delle acquisizioni, elementi che
consentano di affermare che esponenti politici dell'area di governo siano
rimasti coinvolti nelle varie trame eversive che caratterizzarono il periodo
oggetto di analisi. Tuttavia le stesse ebbero spesso tratti di tale evidenza
da escludere che possano ritenersi essere state non conosciute e non percepite
dal vertice politico. Doveroso peraltro è riconoscere che le forze politiche
di governo, in ragione di una sempre crescente interiorizzazione dei valori
democratici, abbiano agito in modo tale da frenare, neutralizzare e infine
sconfiggere le spinte verso una involuzione autoritaria dell'ordinamento
repubblicano. Le ragioni della tenuta delle istituzioni democratiche, pur
sottoposte a così difficili prove, risiedono anche in questo. Tuttavia non è
negabile da un lato che in alcuni caso l'esistenza delle trame e delle
tensioni sociali siano state utilizzate anche da esponenti politici
democratici in funzione moderata, dall'altro che i vertici politici abbiano
contribuito ad impedire che tali trame venissero sino in fondo disvelate e che
si pervenisse ad una tempestiva punizione dei responsabili. Probabilmente si
ritenne che una piena conoscenza dei pericoli che la democrazia correva
avrebbe potuto avere un impatto destabilizzante e risultare alla fine
controproducente. Ancora una volta si tratta di vicende non riconducibili ad
un corretto dispiegarsi della dialettica democratica e che per altra via
confermano il carattere incompiuto della democrazia che il paese ha
conosciuto; sul punto peraltro non possono essere negate responsabilità
politiche ed esse si ricollegano anche al dato della sostanziale impunità di
cui hanno goduto gli uomini degli apparati protagonisti dei vari episodi di
"copertura", almeno sino a quando - e nei limti in cui - gli episodi
medesimi non sono stati sanzionati dal giudice penale.
3.4. Più arduo è poi esprimere un giudizio in ordine alla "zona
grigia" che, soprattutto in ambito romano, ha segnato la vita del paese
nella seconda metà degli anni '70. Trattasi di un intreccio non ancora
pienamente disvelato tra mondo politico, mondo degli affari, massoneria
deviata, apparati istituzionali, criminalità organizzata. In ordine a tali
vicende ipotesi clamorose di responsabilità sono state avanzate recentemente
in sede giudiziaria e riguardano, come è noto, uomini politici di vertice.
Opportuna appare alla Commissione, anche nella logica di una corretta
dialettica istituzionale, attendere che le indagini giudiziarie abbiano il
loro corso; e ciò nella coscienza avvertita che in esito alle stesse, ed
anche indipendentemente dall'accertamento di fatti penalmente perseguibili, il
quadro delle responsabilit politiche diverrà più chiaro e più leggibile
diverrà la storia del paese.
4.1. Da tutto quanto precede chiaramente emerge che le vicende oggetto
di analisi da parte della Commissione si determinarono in un contesto
caratterizzato da cause interne e internazionali che può affermarsi ormai
definitivamente superato. Tuttavia non può escludersi che in futuro possa
determinarsi un contesto diverso che attivi patologie simili, se non
corrispondenti, a quella che le istituzioni hanno sofferto nel periodo
considerato. Da ciò l'impegno conclusivo della Commissione a suggerire misure
atte ad evitare che i fenomeni patologici possano rinnovarsi. In proposito e
in una prospettiva di insieme può rilevarsi che se quei fenomeni si
collegarono ad un carattere incompiuto della nostra democrazia, un pieno
dispiegarsi di questa costituisce indubbiamente l'obiettivo cui tendere. A
tanto peraltro non può ritenersi sufficiente una situazione politica che
renda concretamente possibile una reale alternanza delle forze al Governo. Il
problema è infatti più complesso ed è innescato dalla constatazione che in
tutte le forme di ordinamenti democratici storicamente conosciuti è
avvertibile la permanenza di un'area di invisibilità, di opacità o almeno di
non piena trasparenza. E' in ordine a tale dato che si articola infatti la
complessa problematica del segreto di Stato, che attiene alla coincidenza con
l'area di opacità di un ambito temporale di indicibilità, e cioè di
impossibile disvelamento del segreto. E' questo un limite che tutte le
democrazie conoscono, per come si sono storicamente realizzate. Vero è
peraltro che ad una analisi teorica il termine "democrazia compiuta"
svela il suo carattere intimamente contraddittorio, rivelandosi quasi un
ossimoro, se è vero che la democrazia non può mai compiersi, costituendo,
più che una meta, un cammino che va costantemente percorso, un valore che non
può mai ritenersi definitivamente acquisito. E' in tale direzione che la
Commissione ritiene di evidenziare come la fenomenologia del "doppio
Stato" (sostanzialmente patologica rispetto all'ideale democratico di
visibilità e trasparenza) può essere se non eliminata, almeno limitata nei
suoi effetti distorsivi, mediante un complesso di misure atte a limitare
l'ampiezza da un lato dell'area di invisibilità, dall'altro dell'ambito
temporale di indicibilità. In questa direzione la Commissione, già nella
relazione del 23 febbraio 1994, ritenne di suggerire l'adozione di misure atte
a garantire una maggiore trasparenza dell'attività degli organi dello Stato,
in particolare mediante una:
a) riforma del segreto di Stato;
b) riforma dei criteri di formazione e conservazione della documentazione
amministrativa degli apparati di sicurezza dello Stato;
c) abbreviazione dei tempi di secretazione ordinaria e militare. Sono
indicazioni di cui l'ampia analisi effettuata consente di confermare la
validità.
4.2. Analoga conferma meritano le ulteriori proposte afferenti a profili
più strettamente processuali e relative a:
a) misure idonee a supportare il coordinamento delle inchieste di questo tipo;
b) misure per la protezione dei testimoni e degli indagati;
c) provvedimenti penali specifici contro i depistaggi. Per un'analisi delle
stesse può essere sufficiente un rinvio alla parte conclusiva della relazione
già citata, aggiungendo ai provvedimenti suggeriti, da un lato, l'emanazione
di specifiche norme atte ad agevolare l'accertamento della verità nei
processi per strage, nella direzione indicata da recenti iniziative
parlamentari che la Commissione ritiene condivisibili; dall'altro una riforma
dei Servizi di informazione, che valga a ricondurli sotto un più stretto
controllo dell'autorità di Governo e renda più efficaci, sia pure con i
limiti dovuti dalla innegabile delicatezza del settore, i controlli
parlamentari.
4.3. Un'ultima misura può riguardare per la Commissione gli esiti della propria vicenda istitutiva e operativa che potrebbero consistere nella istituzione, mediante legge costituzionale, di un Comitato bicamerale permanente dotato del potere di inchiesta, caratterizzato da agilità strutturale e destinato ad operare come osservatorio permanente sul mantenimento dell'ordine democratico.
PELLEGRINO, presidente